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Demolizione della parte lecita: la Cassazione restringe il campo

Attenzione alla sentenza 37194/2020 dello scorso 23 dicembre 2020 della Corte di Cassazione perché la portata non è affatto da poco.

L’oggetto del contendere è la demolizione di un manufatto abusivo, nello specifico, della sua parte ‘lecita’, che chiama in causa l'art. 34 del dpr 380/2001, secondo cui ”quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.

Il caso

Dopo una condanna penale con demolizione, l’intimato ricorreva in Appello dove si disponeva una CTU per verificare il lamentato pregiudizio alla demolizione sulla parte di immobile lecita.

Nello specifico, si evidenziava che la demolizione dell'immobile abusivo (A) non pregiudicherebbe direttamente la stabilità del bene B), ma potrebbe produrre questo effetto sul bene C). Lo stesso effetto, tuttavia, potrebbe esser rimosso con una specifica misura, quale l'adozione di un giunto verticale tra due porzioni di parete.

In forza di queste considerazioni, il perito ha dunque concluso per la praticabilità tecnica della demolizione, al riguardo indicando quali interventi debbano esser compiuti per non pregiudicare la stabilità degli immobili B) e C).

Con riguardo, infine, al rischio sismico, l'ordinanza ha ancora richiamato le conclusioni del perito, a mente delle quali la demolizione determinerebbe sì una "sensibile diminuzione dell'attuale grado di sicurezza", ma questo effetto potrebbe esser eliminato con l'adozione di interventi di adeguamento, da eseguire su 12 elementi su 24.

La Corte d’Appello concludeva quindi evidenziando che la demolizione è tecnicamente possibile, sotto il profilo statico e sismico, adottando le modalità indicate, e che dunque non si verte affatto in una situazione di pregiudizio irreparabile, che sola potrebbe far operare l'art. 34 sopra menzionato. Ciò, peraltro, con l'ulteriore, significativa precisazione che il corpo C) era stato edificato successivamente all'abuso in oggetto, così come successiva era stata l'unificazione funzionale del piano terra dei manufatti A) e B), con creazione - ancora abusiva - di due unità abitative, irregolarmente cedute a terzi in comodato.

La decisione finale

Per la Cassazione tutto questo “torna”: "il pregiudizio irreparabile" è un caso eccezionale in sostituzione alla demolizione e questo "pregiudizio" sussiste solo nella reale impossibilità di lesione della parte lecita.

Non osta quindi dover realizzare un giunto sismico e in aggiunta per "il rischio sismico" dover intervenire in adeguamento sismico sulla porzione post demolizione quella abusiva.

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