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L'autorizzazione sismica vale per qualsiasi intervento, compresa la manutenzione straordinaria e le piccole opere

La realizzazione di un “pergolato in legno lamellare smontabile di supporto all’attività ristorativa” richiede sia il permesso di costruire che l’autorizzazione sismica.

Lo si evince dal contenuto della sentenza 6189/2020 dello scorso 16 dicembre del Tar Napoli, che ha respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione per un manufatto descritto come un porticato dalle dimensioni di mt. 19,50 x mt. 13,40 composto da 15 pilastri in legno lamellare di dimensione mt. 0,32 x 0,16, di altezza variabile da mt. 2,70 a mt. 4,15 collegati con travi in legno lamellare di medesima dimensione mt. 0,32 x 0,16, con sovrastante copertura con tavolame in legno e lamiera coibentata.

Dividiamo, però, la sentenza nei due termini di interesse.

Permesso di costruire per un finto pergolato che diventa tettoia

Sotto il profilo urbanistico, il Tar precisa che serve il permesso di costruire poiché, nonostante le affermazioni della ricorrente (tale manufatto avrebbe la mera funzione di “arredare l’area esterna pertinenziale (parcheggio) ... al servizio dell’attività commerciale”), per come risultante dalla documentazione fotografica in atti e benché aperto su tutti i lati, esso presenta caratteristiche intrinseche e modalità costruttive (copertura in legno e lamiera, sorretta da quindici pilastri infissi al suolo) nonché dimensioni (mt. 19,50 x mt. 13,40) che ne evidenziano la natura di struttura non leggera, bensì permanente, idonea a determinare un notevole impatto sull'area circostante ed atta a produrre una trasformazione definitiva del territorio.

La struttura appare, dunque, ben lontana dal concetto di pergolato, che ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di costruire. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria tettoia.

Ma più in generale, poi, può osservarsi che – lo stesso art. 3 comma 1 lett. e. 5) del dpr 380/2001 riconduce alla “nuova costruzione” anche l’installazione di manufatti leggeri e di strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Per sostenere un esonero dal permesso di costruire non è sufficiente invocare la presunta natura smontabile dell’opera e/o la tipologia dei materiali costruttivi impiegati, dovendosi invece concretamente dimostrare un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici ben determinati e verificabili, con limiti temporali di durata e smontaggio anch’essi dettagliati e provati. Un manufatto con le descritte caratteristiche, quindi, non poteva essere legittimamente realizzato mediante una “semplice” SCIA.

L'autorizzazione sismica serve sempre, anche per le piccole opere

Sotto il profilo sismico, viene richiamata la cd. sentenza ”Ramacci" (cass. pen. sez. III n. 39335/2018) sulla dovutezza del previo o deposito o autorizzazione per qualsiasi intervento, compresa la manutenzione straordinaria non essendo in potere dell'agente selezionare quale intervento ritenga escluso (“la normativa in materia antisismica è applicabile in ogni caso di esecuzione di lavori edilizi in zona sismica, a prescindere dalla natura degli interventi e dai materiali usati, nonché a prescindere dal carattere pertinenziale del manufatto; ciò in quanto le disposizioni hanno una portata ampia, facendo riferimento a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, con il fine di consentire un controllo preventivo, da parte dell’autorità amministrativa preposta, di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche”).

Inoltre, ai sensi dell’art. 94 TUE, l’autorizzazione sismica è "condizione di efficacia del permesso edilizio" e - sebbene non costituisca presupposto per il rilascio di permesso di costruire o per la presentazione della SCIA - è pur sempre condizione di efficacia degli stessi e quindi necessaria per l'inizio dei lavori. La sentenza, infine, riafferma critiche alle c.d. "opere minori" in quanto la discriminante non è soggettiva, ma deve riguardare la tutela della pubblica incolumità.

Letteralmente, la speciale disciplina si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità.

Dal contenuto delle disposizioni che regolano la materia si rileva come il loro ambito di applicazione sia particolarmente esteso, riferendosi non solo alla costruzione dei nuovi edifici, ma anche ad interventi su manufatti già esistenti, in ordine ai quali si prendono in esame le sopraelevazioni (art. 90) e le riparazioni (art. 91).

Del tutto inconferente, ai fini dell'applicazione della disciplina, è stata ritenuta la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto le disposizioni che regolano la materia hanno una portata particolarmente ampia, perché finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica. Non conta, quindi, la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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