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Bonus Facciate: l’artificiosa definizione di facciata esterna

Un approfondimento sul Bonus-facciate che non manca di suscitare difficoltà interpretative che hanno inondato l’Agenzia delle Entrate (e non solo) di molteplici interpelli.

Bonus Facciate: difficoltà interpretative di un linguaggio tecnico inadeguato

Tra le norme fiscali incentivanti gli interventi edilizi vi è anche il cosiddetto Bonus-facciate del quale il Legislatore si è occupato di meno, ma che non manca di suscitare difficoltà interpretative che hanno inondato l’Agenzia delle Entrate (e non solo) di molteplici interpelli.

Le ragioni delle incertezze applicative - in un periodo di compulsiva legislazione - derivano spesso da un improprio utilizzo di terminologie atecniche, interpretate di volta in volta e caso per caso senza un complessivo coordinamento degli effetti e delle ricadute pratiche.

Con la conseguenza che l’auspicata semplificazione e sburocratizzazione resta nelle dichiarazioni.

In questo articolo il prof. Dalprato fa una disamina su un aspetto particolare del Bonus Facciate: la definizione di "facciata esterna".

In un successivo articolo l'autore esamina l’inquadramento delle zone omogenee “A” e “B”: "Bonus Facciate: il difficile inquadramento di zona “A” e “B”"


Bonus Facciate: l’artificiosa definizione di facciata esterna

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Il Bonus Facciate è disciplinato dai commi da 219 a 224 dell’articolo 1 della legge 27.12 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

La definizione base è affidata in particolare al comma 219 e di quello ci occuperemo, o, meglio, ci occuperemo delle interpretazioni che lo hanno precisato e integrato, a loro volta foriere di innumerevoli interpelli.

Risaliamo allora alla “fonte” per meglio comprenderne la genesi e la coerenza agli obiettivi.

Recita il citato comma: “Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.

E prosegue il comma 220: “Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata  ….” 

Dal testo legislativo sono enucleabili:

  • le tipologie di intervento: pulitura o tinteggiatura esterna, recupero o restauro, rifacimento della facciata
  • le condizioni: facciate esterne, edifici esistenti, in zone “A” o “B”

che meritano un approfondimento.

 

Necessaria premessa: la finalità 

Per meglio interpretare la norma occorre risalire alla sua finalità:

  • la finalità generale (dichiarata) è quella di dare benefici fiscali per la ripresa dell’economia (diciamo meglio della “spesa”)
  • la finalità specifica (sottesa) è quella di incentivare il “decoro urbano” (così almeno esplicitano le circolari dell’Agenzia delle Entrate.

 

Le facciate “esterne”

In merito alle facciate “esterne”, a prima vista, un tecnico “medio” interpreterebbe senza dubbi che le “facciate esterne” siano quelle poste sul perimetro esterno dell’edificio; quelle cioè che ne definiscono la sagoma.

Al più, a voler essere restrittivi, si potrebbero escludere le facciate prospicienti ambienti interni chiusi (chiostrine e cavedi) che ancora sarebbe un criterio oggettivo tecnico: il criterio della “prospicienza”.

E invece no: l’Agenzia delle Entrate usa il “criterio della visibilità”, precisando che è “esterno” ciò che è “visibile” da fuori; e, anzi, “solo da spazi pubblici”.

Così facendo però integra il dettato legislativo con un criterio più restrittivo del primo (quello basato sul perimetro), ma più ampio del secondo (quello dei chiostri).

E’ evidente che si è voluto imporre una limitazione all’applicazione dei benefici fiscali anche se, da un punto di vista quantitativo, la questione non pareva particolarmente rilevante: quanto possono incidere percentualmente nel Paese le “facciate interne” rispetto a quelle “esterne”? se la finalità della norma è quella di attivare l’economia anche attraverso interventi edilizi minimali e diffusi togliere dal benefico fiscale le facciate interne (comunque le si vogliano interpretare) incide percentualmente in modo irrilevante.

 

La definizione dipendente da elementi soggettivi non è tecnica

Per definire le “facciate esterne” l’Agenzia nella Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 - sotto il paragrafo 2 “Ambito oggettivo di applicazione” - dice che si deve trattare “dell’involucro esterno visibile dell’edificio” e che vanno escluse dunque “le facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo pubblico”.

Il concetto di esterno/interno basato sulla “visibilità da spazio pubblico” è (per così dire) innovativo, di dubbio fondamento logico, certamente non tecnico. Esposto ad ambiti di soggettività (proprietà, accessibilità, tipo di collettività che guarda, …) e, perché no?, di ambiguità.

E’ di dubbio fondamento logico dal punto di vista della finalità specifica della norma che (come afferma la stessa Circolare) è quello di “incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano”; se per decoro intendiamo solo “ciò che si vede da un luogo pubblico” è un po’ come dire che ci preoccupiamo di mettere l’abito nuovo, ma poco importa se la biancheria intima è consunta.

E’ esposto ad ambiti di soggettività (e di ambiguità) nell’applicazione pratica perché bisogna intendersi su quali sono i luoghi pubblici. La “pubblicità” di un luogo (ovvero la sua accessibilità e percorribilità) non è elemento statico (ma può variare) ed è anche di complessa qualificazione geometrica e giuridica, per cui se, ad esempio, un cortile interno viene gravato da servitù di uso pubblico ecco che una parete da interna diventa esterna.

Tanto è ambigua la definizione che per estendere il concetto di “visibilità pubblica” anche alle strade private (o vicinali) – cosa che pareva ovvia per buonsenso – si è voluto cercare conforto in sentenze del Consiglio di Stato (n. 2999/2020), di Cassazione Penale (n. 2582/2011) e in un parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (RU 0348403/2020) (v. Risposta 337/2021).

Oppure, come effettivamente è stato anche oggetto di ulteriore chiarimento, se si ha un fabbricato con corte interna e corpi di fabbrica che lo delimitano ad altezze diverse, o con pianta aperta o chiusa, può succedere che magari una sola porzione di facciata interna del corpo più alto sia visibile da un luogo pubblico e quindi diventi fatalmente “esterna” la porzione visibile (v. Risposta n. 296).

Situazioni equivoche che sorgono perché la definizione non è tecnica (le definizioni tecniche sono per loro natura “oggettive”), ma gravata da elementi di soggettività, che impongono una ricerca specifica dell’intorno dell’edificio per verificare se vi siano luoghi pubblici da cui una generalità di cittadini possa vedere le facciate. Tanto è vero che le risposte agli interpelli in merito rinviano sempre ad una verifica sul posto e dunque lasciano inalterati i dubbi applicativi.

 

Il mancato uso della terminologia tecnica è fonte di confusioni interpretative

E’ vero che si tratta di un beneficio fiscale che deve rispondere alle regole del fisco, ma è altrettanto vero che le attività che lo generano sono edilizie e la loro descrizione deve rifarsi alle norme tecniche di questa materia. Alla quale ci si deve rivolgere anche per gli atti abilitativi.

E’ dal 1978 che il Legislatore statale persegue l’obiettivo di unificare a livello nazionale il linguaggio tecnico: lo testimoniano i ripetuti interventi nel Testo Unico dell’Edilizia periodicamente soggetto a revisione nell’articolo 3 in merito alle tipologie di intervento (ritenuto norma di principio statale) e l’Intesa Stato-Regioni del 2016 riportante nell’Allegato A il “Quadro delle Definizioni tecniche uniformi” vincolante per tutte le amministrazioni nazionali. 

Non si comprende allora perché proprio il Legislatore non le usi nei provvedimenti di legge; come abbiamo visto in esordio gli interventi di cui parla sono qualificati genericamente come  “pulitura” o “tinteggiatura” (sottospeci di manutenzione ordinaria che però non comprendono tutti gli altri interventi di ordinaria) o, addirittura “recupero” o “rifacimento della facciata” (termini, tecnicamente generici tanto da comprendere anche interventi rilevanti dal punto di vista termico).

Nessuno (ad eccezione del “restauro” contemplato alla lett. c dell’articolo 3) è inquadrato coerentemente nelle definizioni del DPR 380/01 come sarebbe dovuto, visto che l’articolo 3 ha (per legge) la pretesa di essere onnicomprensivo della totalità degli interventi edilizi possibili perché basato sul principio di residualità.

La terminologia usata è ora troppo analitica, ora troppo generica (e, dunque, o troppo escludente o troppo onnicomprensiva) per cui l’Agenzia si è dovuta far carico nelle sue Circolari di ricondurre (parzialmente) a sistema l’elencazione del Legislatore che, volendo forse essere solo esemplificativa, finisce per apparire casuale e approssimativa. Necessitante appunto di precisazioni.

Anche la “facciata” sfugge alle Definizioni Tecniche Uniformi dell’Intesa Stato-Regioni 2016 che contemplano “il fronte”, “la parete”, “la sagoma”, ma non la “facciata” (del “prospetto” si occupa ampiamente il DPR 380/01).

Se, come abbiamo detto poc’anzi, l’incidenza percentuale delle facciate interne su quelle esterne è certamente modesta, valeva la pena la loro esclusione dai benefici fiscali?

E, ancora, valeva la pena avventurarsi in una definizione pseudo-tecnica di interno/esterno soggetta a così dubitative interpretazioni?


In un successivo articolo l'autore esamina l’inquadramento delle zone omogenee “A” e “B” in:

"Bonus Facciate: il difficile inquadramento di zona “A” e “B”"


Bonus Facciate: l’artificiosa definizione di facciata esterna

Una pagina di INGENIO dedicata a tutto quello che c'è da sapere sul BONUS FACCIATE

La redazione di Ingenio, con la collaborazione dell'Ing. Luca Rollino, ha predisposto una pagina dedicata interamente al BONUS FACCIATE e aggiornata di volta in volta con i chiarimenti e le circolari normative.

E' possibile vederla a questo LINK


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LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

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Ermete Dalprato

Professore a c. di “Laboratorio di Pianificazione territoriale e urbanistica” all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino

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