Il decreto-legge 50/2022 fa scattare le novità che i professionisti e le imprese attendevano: tra le più importanti, la proroga al 30 settembre per il completamento del 30% dei lavori in ottica Superbonus case unifamiliari, il potenziamento delle misure per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione che hanno subito aumenti significativi per evitare il blocco dei cantieri, il bonus una tantum da 200 euro per lavoratori e Partite Iva, alcuni allargamenti per l'installazione del fotovoltaico.
Dopo 12 giorni dall'ultima versione vidimata dal Governo (6 maggio), il Decreto Aiuti ed Energia arriva in Gazzetta Ufficiale (n. 114 del 17 maggio) e fa partire l'operatività di alcune misure di interesse per edilizia, costruzioni e professioni. Il provvedimento è immediatamente in vigore.
Vediamo, quindi, le novità più importanti in materia del DL 50/2022, che come tutti i decreti-legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento (e, quindi, potrà anche sensibilmente cambiare).
Ratificata la proroga al 30 settembre per le villette e le case unifamiliari che avranno più tempo per usufruire del Superbonus se entro la nuova scadenza (la precedente era fissata al 30 giugno) hanno completato lavori per il 30% del programma.
NB - Per completamento dei lavori si intende 'completamento complessivo'. Ciò significa che nel computo del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il Superbonus.
Si va a modificare l'art.20 del d.lgs. 199/2021, in riferimento alle aree idonee e alle fasce di rispetto per installare gli impianti eolici e fotovoltaici in aree tutelate.
Per fascia di rispetto si intende:
Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400 sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Nell’applicazione degli orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.
Si prevede, fra le misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti, il potenziamento del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e del credito d’imposta formazione 4.0, tramite:
Per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, si introducono misure per fronteggiare il caro-materiali e l'aumento dei costi dell'energia.
Nello specifico, si tratta di 3,5 miliardi aggiuntivi dei quali:
Passando al meccanismo regolatorio delle compensazioni, è previsto un adeguamento automatico dei prezzari vigenti a fine 2021, facendo scattare un incremento "fino al 20%", temporaneo, in attesa di un aggiornamento dei prezzari regionali che dovrà essere disposto entro il 31 luglio 2022 dalle regioni. In assenza di questa determinazione, saranno i Provveditorati alle opere pubbliche del MIMS a intervenire nei successivi 15 giorni.
L'aggiornamento è comunque eccezionale e temporaneo, nel senso che vale solo fino al 31/12/2022 e può essere utilizzato solo fino al 31/03/2023.
Le banche potranno sin dal secondo passaggio - quindi, senza aspettare il quarto - cedere i crediti ai propri correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali, o alla banca capogruppo.
Rispetto quindi al meccanismo 1+2+1, cioè:
cambia solo il fatto che le banche possono sin da subito (secondo passaggio) cedere i crediti ai propri correntisti "professionali", e cioè banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni.
Nel dettaglio:
La misura, una sorta di indennità una tantum, è stata rivista nel CdM del 5 maggio. Riceveranno questa somma i dipendenti, i pensionati e anche i lavoratori autonomi.
L'articolo 33 della bozza istituisce quindi, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum di cui sopra e i relativi criteri di ripartizione.
Per il 'quando' e il 'come', quindi, questi 200 euro arriveranno, bisognerà attendere i provvedimenti attuativi.
IL TESTO DEL DECRETO AIUTI (50/2022) PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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