ANSFISA ha comunicato ai gestori stradali e autostradali i criteri per la valutazione dei piani per il monitoraggio dinamico delle infrastrutture.
Come va valutata la sicurezza di ponti, viadotti e tunnel progettati con i fondi del PNRR?
Lo spiega ANSFISA (Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali), che peraltro sarà sentita dal MIMS per il via libera sull’assegnazione dei finanziamenti sopracitati.
Nel documento - allegato in fondo all'articolo - si comunicano quindi ai gestori stradali e autostradali i criteri per la valutazione tecnica di propria competenza dei piani di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e gallerie della rete viaria principale, finanziati dal PNRR con una dote di 450 milioni di euro.
L’operazione, volta a rafforzare la sicurezza di queste infrastrutture ed elevare l’apporto tecnologico nell’attività di monitoraggio, si basa sul riparto delle risorse previsto dal decreto del MIMS del 12 aprile scorso (n. 93/2022) che stabilisce anche l’iter di approvazione dei piani presentati dai gestori stradali e autostradali in qualità di soggetti attuatori. Il via libera ai progetti sarà a cura della Direzione Generale per le strade e autostrade del Ministero, con il coinvolgimento dell’Agenzia.
In un’ottica di trasparenza e uniformità di giudizio, la Direzione per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA ha elaborato i criteri che guideranno la valutazione dei piani da parte dei tecnici dell’Agenzia.
Il documento contiene anche una serie di indicazioni e precisazioni che mirano a costituire un riferimento tecnico utile a tutte le parti coinvolte per la predisposizione dei piani di intervento.
In particolare, vengono individuati:
Il documento, quindi:
Il termine monitoraggio dinamico va inteso con un’accezione ampia, così come definito dall’articolo 2, comma 2 del D.M. MIT n. 578 del 2020.
Esso comprende:
Tale concetto di monitoraggio dinamico è chiaramente riconducibile al D.M. 93/2022 che, con particolare riferimento al comma 2 dell’articolo 1 e all’articolo 4, ammette a finanziamento sia le spese per l’implementazione di sistemi di censimento, classificazione del rischio, verifica di sicurezza e conoscenza (art. 4, comma 1, lettera a), sia le spese per il monitoraggio strumentale di qualsiasi natura (art. 4, comma 1, lettera b).
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