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Abusi edilizi e terzo condono in zona vincolata: quando l'ampliamento esclude la sanatoria

Se la domanda di sanatoria riguarda un abuso di tipologia 1, essendosi realizzato un ampliamento (per quanto modesto) del fabbricato originale ed essendo l'immobile in zona vincolata, è precluso il terzo condono edilizio.

Come capire se un intervento abusivo per il quale si è chiesto il terzo condono configura un abuso maggiore, appartenente alla categoria 1 dell'allegato al DL 269/2003, e quindi non passibile di sanatoria in zona vincolata?

Ce lo spiega il Tar Lazio nella sentenza 10407/2024 del 23 maggio, relativa ad un permesso di costruire a sanatoria ex legge 326/2003, avente ad oggetto la realizzazione di un ampliamento a fini residenziali e di un portico, entrambi adiacenti ad un preesistente fabbricato, per una superficie di rispettivi 31,98 e 23,85 metri quadri.

L'ampliamento avveniva peraltro in area di notevole interesse pubblico, in zona “E – agricola” di PRG, qualificata in parte “paesaggio agrario di continuità”, nella fascia di protezione dei corsi d’acqua e beni puntuali, lineari e diffusi.

 

Il 'piccolo' ampliamento

Secondo la parte ricorrente, anche l’ampliamento di mq. 31,98 per il quale è stato richiesto il condono sarebbe in realtà di dimensioni minori, essendo intervenuto un errato esame parziale dello stato ante operam dell’immobile da parte dell’Ufficio, che non avrebbe rilevato che gran parte della superficie coperta realizzata era già stata assentita sempre in forza della nota C.E. 7/77.

La preesistente sagoma dell'edificio sarebbe solo stata avanzata di due metri, per un fronte di poco più di sei metri quadri, dando luogo ad una superficie abusiva affatto trascurabile, per una superficie effettivamente senza titolo pari alla differenza tra il realizzato e la preesistenza legittima, così per un totale di mq 18 circa, in luogo dei circa 32 indicati del provvedimento impugnato.

Inoltre, il portico era stato rimosso, salvo la permanenza di alcuni elementi verticali che non darebbero luogo ad alcun aumento utile di volumetria o superfici.

 

Terzo condono edilizio: l'ampliamento del bagno in zona vincolata non è consentito

Non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 alla legge sul terzo condono edilizio (abusi maggiori), realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, al di là se si tratti o meno di interventi conformi alle norme urbanistiche e al fatto che il vincolo non comporti l'inedificabilità assoluta dell'area.


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Ampliamento in zona vincolata: terzo condono off limits

Il TAR evidenzia che, per quel che riguarda il portico, il diniego impugnato considera l'avvenuta demolizione, ma non la reputa sufficiente, essendo stati accertati elementi architettonici o strutturali ancora residui.

Per il resto, è indubbio che il condono riguarda un abuso di tipologia 1, essendosi realizzato un ampliamento (per quanto modesto) del fabbricato originale ed essendo l'immobile in zona vincolata.

Il TAR osserva innfatti che "dalla documentazione tecnica della quale parte ricorrente ha corredato il ricorso (in particolare dalla illustrazione fotografica dell’esistente, in rapporto alle planimetrie che rappresentano la legittima preesistenza), si evince, da un lato, che l’intervento senza titolo ha comportato una trasformazione qualitativa dell’immobile, con particolare riferimento all’ampliamento ed alle modifiche di pianta e prospetti, così che non è possibile segmentarne la realizzazione in singoli aspetti parcellizzati; dall’altro, non è invece documentata la minor consistenza dell’ampliamento che parte ricorrente invoca (peraltro senza alcuna utilità sul piano difensivo, per quanto appresso sarà indicato), né risulta spiegato quale sarebbe il terrazzo “non oggetto” di sanatoria diverso da quello esistente sul portico rappresentato nella fotografia sub 7 che è l’unico documento che rende visibile una copertura del fabbricato diversa dal tetto a falde (con il che dovrebbe ritenersi che o il terrazzo faceva parte del portico demolito, costituendone la sommità calpestabile, oppure si tratta di altra e diversa conformazione di un elemento architettonico incluso nell’ampliamento)".


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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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