Condoni e Sanatorie | Edilizia | T.U. Edilizia | Abuso Edilizio
Data Pubblicazione:

Accertamento di conformità semplificato: il comune deve sempre rispondere

In caso di istanza di sanatoria semplificata con le nuove regole del Salva Casa, il comune ha l'obbligo inderogabile di rispondere in quanto le pubbliche amministrazioni devono concludere i procedimenti amministrativi "mediante l'adozione di un provvedimento espresso", come previsto dalla Legge 241/1990.

Le pubbliche amministrazioni, in particolare i comuni, sono obbligate a rispondere alle richieste di sanatoria semplificata ex art.36-bis del Decreto Salva Casa, in quanto su questo tipo di istanza non è ammesso il silenzio.

La portata della sentenza 1501/2025 del Tar Milano è senza dubbio rilevante, in quanto viene chiarito che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo inderogabile di concludere i procedimenti amministrativi "mediante l'adozione di un provvedimento espresso", come previsto dalla Legge 241/1990.

Il principio, chiarisce il Tribunale, va applicato anche quando l'istanza potrebbe essere manifestatamente infondata: infatti, dal 2012 (legge 190, che ha modificato la legge 241/1990), è previsto che la PA debba comunque rispondere con motivazione semplificata, superando la precedente prassi che considerava inutile provvedere in caso di domande palesemente inaccoglibili.

 

Il caso: la richiesta di sanatoria semplificata e il silenzio del comune

La ricorrente dichiara di aver presentato al Comune, in riferimento ad alcuni beni immobili, istanza di permesso di costruire in sanatoria utilizzando in assenza di modulistica ad hoc correlata al Decreto “Salva Casa” quella ordinaria prevista per il deposito telematico al SUAP.

In sintesi è stato richiesto, ai sensi dell'art.36-bis del DPR n.380/2001 come modificato dal Decreto “Salva Casa” n.69/2024 convertito dalla Legge n.105/2024, l’accertamento di conformità di opere realizzate in parziale difformità e per la demolizione di opere realizzate in assenza di autorizzazione - queste ultime rimosse - nella forma semplificata per gli abusi edilizi corrispondenti a parziali difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA che, per ottenere la regolarizzazione, debbano essere conformi ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.

Le unità immobiliari ricadono in “Aree destinate all’esercizio dell’attività agricola”, non sono ricomprese in ambito paesistico nè sono interessate da alcun vincolo; è stata asseverata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di sanatoria, ma non è stato adottato alcun provvedimento neanche dopo la PEC del 14/12/2024 con cui si è segnalato il decorso dei termini del procedimento.

Per questa inerzia, è quindi arrivato il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo o “c.p.a”), in cui si deduce circa la violazione degli artt.2, 19 e 20 della Legge n.241/1990, dell'art.36-bis co.6 del DPR n.380/2001, degli artt.3 e 97 Cost., nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.

  

Sanatoria semplificata: ecco quando

Il Decreto Salva Casa ha previsto l'introdizione di un accertamento di conformità semplificato che supera il concetto di doppia conformità per come lo conoscevamo fino all'avvento del DL 69/2024.

Secondo le nuove regole, gli abusi edilizi corrispondenti a parziali difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA, assenza o difformità dalla SCIA e variazioni essenziali ex art.32 TUE, per ottenere la regolarizzazione, devono essere conformi ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia (NTC, regolamenti edilizi, normativa antisismica) vigente al momento della realizzazione e alla disciplina urbanistica (strumenti urbanistici comunali) vigente al momento della presentazione della domanda.


L'obbligo giuridico di rispondere

Il TAR evidenzia che le PA hanno l'obbligo inderogabile di concludere i procedimenti amministrativi "mediante l'adozione di un provvedimento espresso", come previsto dalla Legge 241/1990.

Questo anche quando l'istanza parrebbe assolutamente infondata.

 

Il silenzio amministrativo

Secondo il TAR, dopo le modifiche del 2005 e la previsione di termini precisi per la conclusione dei procedimenti, il comportamento omissivo dell'Amministrazione configura un "silenzio diniego" o "significativo" del non accoglimento dell'istanza.

Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza solo nei casi di manifesta fondatezza (provvedimenti dovuti) o manifesta infondatezza, limitandosi negli altri casi alla declaratoria dell'obbligo di provvedere.

 

Silenzio illegittimo e Decreto Salva Casa: cosa succede in caso di inerzia?

Il TAR rimarca che il giudizio sul "silenzio" si collega al dovere delle Amministrazioni pubbliche, preposte alla cura dell’interesse pubblico, di concludere il procedimento "mediante l’adozione di un provvedimento espresso",

Con riguardo al caso di specie, il TAR milanese ritiene di dover censurare l’inerzia serbata dal Comune intimato a seguito dell’istanza proposta dai ricorrenti per permesso di costruire in sanatoria a seguito del "Decreto Salva Casa".

Peraltro - si evidenzia - l’ultimo capoverso del comma 6 dell’art.36-bis del DPR n.380/2001 prevede l’esperimento dell’azione prevista dall’art.31 c.p.a. in caso di inerzia dell’Amministrazione, ragion per cui la mancanza di determinazioni istruttorie da parte del Comune in asserita assenza di qualsiasi vincolo astrattamente ostativo al perfezionarsi del titolo abilitativo risulta contrario al dovere delle Amministrazioni pubbliche di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso "nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio", in corrispondenza ad una situazione soggettiva protetta e qualificata come tale dall'ordinamento.

 

Il comune deve rispondere in ogni caso

Alla luce dei principi soprarichiamati, il comportamento serbato dall'amministrazione risulta in contrasto con i principi di buon andamento, giustizia ed equità richiamati dalla giurisprudenza in materia, a maggior ragione dopo che l'art.2, comma 1, della Legge n.241/1990, nella versione a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, sancisce l'obbligo della PA di provvedere - seppur con motivazione in "forma semplificata" con un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo - persino nei casi in cui l'istanza sia inaccoglibile per la "manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda", superando l'impostazione tradizionale che riteneva, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, che in tali ipotesi fosse del tutto inutile provvedere.

 

Risposta entro 30 giorni o nomina del Commissario ad acta

Per effetto dell’accoglimento del presente gravame il Comune dovrà quindi provvedere sulla domanda di parte ricorrente adottando un provvedimento espresso, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, con l’avvertenza che in caso di persistente inerzia sarà nominato dal Tribunale un Commissario ad acta.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

Scopri di più

Condoni e Sanatorie

Condoni e sanatorie: su INGENIO articoli, normative e guide per comprendere le procedure di regolarizzazione edilizia.

Scopri di più

Edilizia

Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.

Scopri di più

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.

Scopri di più

Leggi anche