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Agenti chimici: le nuove modifiche al TU Sicurezza complicano la valutazione dei rischi

Analisi del nuovo Decreto dei Ministeri del Lavoro e P.S.–Salute 18 maggio 2021, pubblicato lo scorso 16 giugno, che interviene sulla materia degli agenti chimici, operando un importante aggiornamento del complesso regime previsto dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Nel corso degli ultimi mesi sono state diverse e rilevanti le modifiche alla disciplina del D.Lgs. 81/2008, relativa alle sostanze pericolose; infatti, dopo le importanti novità in materia introdotte dal Decreto dei Ministri del Lavoro e P.S. – Salute 11 febbraio 2021, dal Decreto dei Ministeri della Salute – Sviluppo Economico 28 dicembre 2020 e dal D.Lgs. 1° giugno 2020, n. 44, ecco spuntare, ora, il nuovo Decreto dei Ministeri del Lavoro e P.S. – Salute 18 maggio 2021, pubblicato lo scorso 16 giugno, che interviene sulla materia degli agenti chimici, operando un importante aggiornamento del complesso regime previsto dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro.


Attraverso questo nuovo provvedimento l’Italia ha recepito la direttiva 24 ottobre 2019, n. 2019/1831/UE, che definisce il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE, che modifica la direttiva 2000/39/CE.

Da sottolineare che anche in questo caso il recepimento è avvenuto in extremis, visto che doveva avvenire entro lo scorso 20 maggio, e grazie al Decreto interministeriale 18 maggio 2021 l'allegato XXXVIII al D.Lgs. 81/2008, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici, è stato aggiornato secondo la nuova direttiva spingendo, così, anche ad alcune riflessioni sul delicato tema della valutazione dei rischi alla luce di questo quadro normativo così “turbolento” che sta mettendo a dura prova i professionisti HSE.


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Indicazioni dello SCOEL

Concentrando l’attenzione sugli aspetti più significativi di questo nuovo provvedimento occorre precisare subito che tale modifica segue di poco quella apportata allo stesso D.Lgs. 81/2008, dal decreto del Ministero del Lavoro e P.S. - Salute del 2 maggio 2020, di recepimento della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio.

L’obiettivo di fondo di tali provvedimenti è quello di aumentare le tutele dei lavoratori esposti alle sostanze pericolose; ultimamente, infatti, tale problematica è finita nuovamente sotto i riflettori e, come rilevato dal Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), è necessario che i paesi membri non abbassino la guardia, anche alle luce dei più recenti studi scientifici.


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All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema del SICUREZZA SUL LAVORO E IN CANTIERE, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti a cura di Mario Gallo.


 

Le nuove modifiche al D.Lgs. 81/2008

Ecco, quindi, che proprio in ragione di tali criticità che per ogni agente chimico per il quale è stato stabilito a livello dell’UE un valore limite indicativo di esposizione professionale gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di esposizione professionale; è bene precisare che proprio tali valori sono una componente essenziale del regime generale di protezione dei lavoratori dai rischi per la salute derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose, e grazie allo SCOEL fanno l’esordio nel già citato allegato XXXVIII al D.Lgs. 81/2008, dieci nuove sostanze (si veda il riquadro 1).

Infatti, per tali agenti chimici, ossia l’anilina, trimetilammina, 2-fenilpropano (cumene), l’acetato di sec-butile, il 4- amminotoluene, l’acetato di isobutile, l’alcool isoamilico, l’acetato di n-butile e il tricloruro di fosforile, lo SCOEL ha raccomandato anche di stabilire valori limite di esposizione di breve durata; inoltre, lo stesso SCOEL ha individuato la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene.

 

Valutazione dei rischi e criticità operative

Appare evidente, quindi, che in virtù di queste nuove modifiche i datori di lavoro interessati sono tenuti a rivisitare la valutazione dei rischi da agenti chimici, quindi, a riconsiderare in primo luogo le sostanze impiegate, i dati in possesso secondo quanto riportato dalle schede di sicurezza, i rilievi compiuti in precedenza, le caratteristiche dell’esposizione, etc.

 

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Più precisamente va ricordato che l’art. 223 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che nella valutazione dei rischi di cui all’art. 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare numerosi parametri tra cui, ad esempio, le loro proprietà pericolose; le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006; il livello, il modo e la durata della esposizione; i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici di cui agli allegati XXXVIII e XXXIX.

Si tratta, quindi, di un’operazione non sempre facile da campiere, che richiede come sempre una stretta collaborazione del datore di lavoro con le altre figure fondamentali della prevenzione – RSPP, medico competente, RLS – ma, invero, anche un più attento esame critico dei dati in possesso, in particolare di quelli desumibili dalle schede di sicurezza, e un approccio prudenziale visto che si tratta di sostanze alle quali sono associati pericoli di significativa entità per i lavoratori.

Per altro va anche osservato che questo scenario normativo in continua evoluzione, non sempre facile da decifrare, rende anche ancora più complessa l’effettuazione della valutazione dei rischi ma, indubbiamente, l’emanazione del Decreto interministeriale 18 maggio 2021 costituisce anche l’occasione propizia per verificare se il proprio DVR è conforme anche alle precedenti innovazioni apportate dai citati decreti emanati nel 2020 che, a quanto sembra, in non pochi casi o sono state prese un po’ sottogamba o addirittura ignorate, anche a causa della catalizzazione di molte attività HSE da parte della gestione aziendale della SARS-COV-2 che durante questi lunghi mesi di pandemia sta distogliendo l’attenzione dagli altri rischi che, evidentemente, non sono andati in “vacanza” ma, al contrario, sono sempre presenti.

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Per approfondire:

Nella piattaforma Smart 24 HSE il dossier: "La gestione della sicurezza in cantiere tra nuovi protocolli e modifiche al D.Lgs. 81/2008. Analisi delle ultime novità normative, delle principali criticità e dell’impatto sulla sicurezza in cantiere".

Lo speciale:

SICUREZZA SUL LAVORO E IN CANTIERE

Una serie di commenti a sentenze, sul tema della SICUREZZA SUL LAVORO E IN CANTIERE, con cui la Cassazione ha sciolto alcuni dubbi sulla responsabilità del preposto della sicurezza, del direttore tecnico di cantiere e del committente in caso di infortuni sul lavoro

A cura di Mario Gallo

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