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Agevolazioni a fondo perduto per colonnine di ricarica: risorse, beneficiari, spese e procedure

Il decreto 12 gennaio 2023 è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio. All'interno il Ministero dell'ambiente descrive i criteri e le modalità per accedere alle agevolazioni a fondo perduto per installare le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultra-fast all'interno dei centri urbani.

Colonnine di ricarica: agevolazioni per imprese che le installano

All'interno del Gazzetta Ufficiale n.36 (in fondo all'articolo nella sezione Allegati) pubblicata il 13 febbraio è possibile trovare le disposizioni per i beneficiari (imprese e reti di imprese) che intendono installare le colonnine di ricarica in città.

L’agevolazione copre fino al 40% della spesa sostenuta, ed è quindi rivolta a imprese o RTI (Raggruppamenti temporanei d’impresa) che dimostreranno di aver gestito un adeguato numero di infrastrutture di ricarica all'interno del territorio europeo.

Bisogna ricorda però che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, quindi dal 14 febbraio 2023, il Ministero deve individuare:

  • il soggetto gestore,
  • i requisiti dei soggetti beneficiari,
  • le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi,
  • i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio,
  • altri elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'investimento in conformità alle disposizioni in materia di PNRR.

Chi beneficia delle agevolazioni

Quindi, il decreto prevede prevede che accedono alle agevolazioni:

  • le imprese
  • gli RTI (Raggruppamento Temporaneo Imprese)

Questi beneficiari quando presentano l'istanza di ammissione all'agevolazione devono dimostrare di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza, poi selezionati  secondo gli articoli 9 e 10 del decreto.

In particolare, le risorse sono assegnate all'esito di procedure di selezione nell'ambito del biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti.

Per selezionare i beneficiari si applicano i principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorie, utilizzando la forma telematica.

Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici sono in totale 353.159.625 euro, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 e sono ripartite così:

  • anno 2023: 127.116.925 euro;
  • anno 2024: 127.116.925 euro;
  • anno 2025: 98.925.775 euro.

Spese ammissibili per le agevolazioni

Le spese ammissibili, al netto di IVA, sono:

  • i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, di cui alla lettera a);
  • l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza, ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 50.000 euro per infrastruttura di ricarica;
  • le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della infrastruttura di ricarica di cui alla lettera a).

Gli incentivi sono concessi in forma di contributo in conto capitale per un importo non sopra al 40% delle spese ammissibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.

I soggetti beneficiari non hanno singolarmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 30% dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in reti di imprese.

Inoltre, le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.

Le procedure per l'agevolazione: istanza di ammissione

I soggetti beneficiari indicano nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto:

  1. la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all'1,25 per cento e non superiore al 50%;
  2. il numero di infrastrutture di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati nell'allegato 2 con riferimento a ciascun ambito e lotto.

Allegati

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