Data Pubblicazione:

Antisismica, non esiste deroga regionale per le mini opere: senza parere c'è responsabilità penale

Antisismica: la Cassazione “chiude” alle disposizioni regionali che consentono procedure semplificate per gli interventi di lieve entità. I dettagli nella sentenza

 

Antisismica: non esiste deroga regionale, serve sempre l'autorizzazione

Occhio a dare per scontato che un'opera sia di lieve entità e pertanto non necessiti del parere regionale se effettuata in zona antisismica: si rischia la condanna penale. 

L'ennesimo esempio della querelle nazional-regionale in fatto di antisismica è contenuto nella sentenza 39428-2018 dello scorso 3 settembre della Corte di Cassazione Penale, dove si specifica che la valutazione di un'opera va effettuata con riferimento al suo complesso, non rilevando l'entità delle difformità realizzate né eventuali deroghe per particolari categorie di opere stabilite da disposizioni amministrative regionali, in quanto tale disciplina ha finalità di consentire il controllo di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche, stante l'evidente rilievo che esse assumono con riferimento alle esigenze di tutela della pubblica incolumità sull'intero territorio nazionale.

Antisismica: no alla suddivisione dell'attività edificatoria

I proprietari di un fabbricato, il direttore dei lavori e il rappresentante legale della società esecutrice dei lavori erano stati condannati alla pena dell'ammenfa per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen e 93 e 95 dpr 380/2001 perché, in concorso fra loro, avevano realizzato una serie di interventi edilizi (solaio interpiano in legno, costruzione di platee di fondazione, allungamento di pilastri esterni in muratura tramite una porzione di pilastro in cemento armato e realizzazione di travi in cemento armato al di sopra delle travi principali di copertura) in zona sismica senza provvedere al preventivo deposito del progetto presso l'Ufficio tecnico della Regione.

Secondo i ricorrenti, però, non era stato considerato che tali interventi fossero "opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità" ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana del 9 luglio 2009, n. 36\R (Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico), che consente di procedere senza necessità di autorizzazione o preavviso.

Per la Cassazione la Corte territoriale ha agito correttamente, in quanto il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria nelle singole opere che concorrono a realizzarla ossia mediante una valutazione parziale e frammentaria, anche nel caso in cui tali opere siano di modesta entità ( ex plurimis, Cass., Sez. III, n.30147 del 19 aprile 2017).

Per questo motivo non è ammessa la sanatoria parziale (Cass., Sez. III, n. 22256 del 28 aprile 2016), la sanatoria giurisprudenziale (Cass. Sez. III, n. 47402 del 21 ottobre 2014) e, a maggior ragione, non sono ammessi interventi edilizi non conformi alla disciplina antisismica, indipendentemente dalla tipologia dei materiali usati, dalle caratteristiche delle strutture realizzate o dalla natura pertinenziale o precaria delle opere (da ultimo, Cass., Sez. III, n. 39335 del 31 agosto 2018).

Fuorilegge le deroghe regionali alla normativa antisismica

Non esiste deroga: la Cassazione ricorda che quanto sopra vale anche nel caso in cui le Regioni adottino deroghe alla disciplina antisismica, poiché tali deroghe costituisconoaperta violazione del disposto dell'art. 83 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono soggette alla normativa antisismica” (cfr. Cassazione, Sez. III, n. 19185 del 14 gennaio 2015, relativa alla realizzazione di opere di sostegno di cartellonistica pubblicitaria di rilevanti dimensioni, illegittimamente qualificate da una delibera della Regione Calabria come "opere minori"sottratte alle leggi in materia di edilizia sismica). 

Normativa antisismica: cosa dice la legge

In materia antisismica, il Testo Unico dell'Edilizia è molto chiaro. Vediamo i paletti:

  • art.83: tutte le costruzioni da realizzare in zone dichiarate sismiche sono disciplinate da specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata;
  • art.93: (i) il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione e che, in ogni caso, il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture; (ii) al progetto deve essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione;
  • art.95: la violazione delle disposizioni sopracitate è punita con la pena dell'ammenda da euro 206.58 a euro 10329.13.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi