BIM | Appalti Pubblici | Digitalizzazione
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Applicazione del BIM nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Quando il BIM diventerà obbligatorio? È concesso l'uso facoltativo? Sarà possibile prevedere criteri premiali per l’uso del BIM? In quale documento il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici disciplina l’uso del BIM? Un approfondimento specifico sull'art. 41 e art. 43 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

I contenuti di questo approfondimento

Nel precedente articolo abbiamo guardato il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) sotto il profilo dell’inquadramento e dei principi generali su digitalizzazione e BIM.

Questo ulteriore articolo farà un passo avanti verso gli aspetti più operativi che coinvolgono l’attività di Stazioni Appaltanti e operatori di settore:

  • quando il BIM diventerà obbligatorio;
  • se è stata mantenuta la previsione di adozione facoltativa del BIM;
  • se sarà possibile prevedere criteri premiali per l’uso del BIM;
  • in quale documento il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici disciplina l’uso del BIM.

 

BIM: gli articoli di riferimento del Nuovo Codice Appalti

In questo articolo faremo principalmente riferimento a due articoli del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici:

  • l’articolo 41, livelli e contenuti della progettazione;
  • l’articolo 43, metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

 

BIM per razionalizzare le attività di progettazione e di verifica

L’articolo 41, comma 1, lett. g), del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici conferma che i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni sono volti ad assicurare la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche.

Al di là di alcune modifiche terminologiche di cui diamo conto nel prosieguo, siamo appunto di fronte ad una “conferma”.

La norma riprende difatti l’impostazione già adottata nel precedente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), nel quale l’articolo 23, comma 1, già prevede l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture con finalità di razionalizzazione della progettazione e delle relative verifiche in materia di lavori pubblici.

Nel Nuovo Codice - attuando una connessione con il principio del risultato di cui all’articolo 1 (già trattato nel precedente articolo) - si delinea tuttavia, ancora più significativamente, l’intendimento del Legislatore di favorire, attraverso l’uso della modellazione e della gestione informativa, il miglior esito dell’investimento pubblico.

 

Aggiornamento terminologico (e non solo)

Gli articoli 41 e 43 del Nuovo Codice contengono elementi di novità sin dalla terminologia utilizzata per individuare la metodologia BIM, nel solco dell’aggiornamento semantico già intrapreso con il DM 312/2021, derivante dalla approvazione a livello internazionale ed europeo delle specifiche tecniche del settore.

In tal senso la locuzione del D.Lgs. 36/2023 “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni” sostituisce la precedente “metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”.

L’introduzione del concetto di “gestione informativa” (che sostituisce la mera “modellazione”) risulta maggiormente conforme alla definizione generalmente utilizzata a livello internazionale per indicare il BIM e, sotto il profilo sostanziale, fa riferimento ad un’attività di gestione di dati ed informazioni che risulta comprendere, ma anche “andare oltre”, la mera “modellazione”.

 

BIM obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2025

L’articolo 43, comma 1, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici individua per l’introduzione obbligatoria del BIM un termine unico e generale: il 1° gennaio 2025.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le Stazioni Appaltanti e gli Enti Concedenti adottano il BIM per le opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo a base di gara superiore a 1 milione di Euro.

E’ evidente la differenza rispetto dell’art. 6 del D.M. 560/2017 (come modificato dal DM 312/2021), che, come noto, prevede invece una graduazione delle scadenze temporali attraverso le quali giungere -dopo diversi passaggi intermedi- all’obbligo di azione del BIM per tutte le opere di importo pari o superiore a 1 milione di euro, a partire dal 1° gennaio 2025.

Ovviamente, va però evidenziato che la nuova norma tiene conto delle date di introduzione obbligatoria del BIM già fissate dal DM 560/2017 (come modificato dal DM 312/2021) e già consumatisi. Così che la previsione di un unico termine nel Nuovo Codice è anche figlia del percorso già fatto in questi anni.

In ogni caso, la Relazione di Accompagnamento al Nuovo Codice fornisce una utile chiave di lettura per comprendere le ragioni sulla base delle quali il Legislatore ha adottato l’impostazione sopra descritta: “L’opzione seguita risponde a una duplice esigenza:

  • per un verso, si è inteso stabilire nella fonte normativa primaria il termine di entrata in vigore dell’obbligo con lo scopo di rafforzarne certezza ed effettività;
  • sotto altro profilo, si è ritenuto che, nell’impianto di disciplina complessivo nel quale la norma si inserisce, l’individuazione di una tempistica congrua ma generalizzata risulti maggiormente rispondente alle finalità perseguite, stante anche la già evidenziata esperienza maturata nel ricorso a tali metodologie ed in contestuale processo di qualificazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

 

Interventi esclusi dall’obbligo di adozione del BIM

L’articolo 43, comma 1, del Nuovo Codice precisa che la disposizione relativa all’adozione del BIM a decorrere dal 1° gennaio 2025, non si applica a due tipologie di interventi:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria.

La regola subisce tuttavia una eccezione.

Il BIM si applica nel caso in cui la manutenzione riguarda “opere precedentemente eseguite con l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale”.

In tal modo viene data continuità all’utilizzo del BIM ed all’aggiornamento dei modelli e degli asset informativi, laddove essi sono stati adottati nel corso di precedenti interventi sui medesimi immobili.

L’esclusione generale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è in linea con quanto già previsto dal DM 560/2017 (come modificato dal DM 312/2021), che prevede appunto l’uso del BIM “per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

 

BIM facoltativo

Anche al di fuori dei casi di obbligatorietà, l’articolo 43, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici consente comunque l’uso facoltativo del BIM.

Detta facoltà viene regolata con due importati precisazioni:

  • deve avvenire in conformità con i principi di cui all’articolo 19, ossia i principi e i diritti digitali;
  • è subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’Allegato I.9 al Nuovo Codice, titolato “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”.

Il richiamo all’articolo l’articolo 19 ossia ai “Principi e diritti digitali”, sottolinea tra l’altro - come emerge dalla Relazione di accompagnamento - la necessità dell’adozione da parte delle Stazioni Appaltanti ma anche degli operatori economici, di misure tecniche ed organizzative a presidio della sicurezza informatica, anche allo scopo di giungere ad una uniformità di standard ed a una crescita complessiva della cultura della sicurezza informatica.

Per quanto attiene invece il rinvio all’adozione delle misure stabilite nell’Allegato I.9, va sottolineato che il rinvio è molto ampio e appare avere un carattere generale.

Tra dette misure spiccano quelle già previse nel DM 560/2017, costituite dagli adempimenti preliminari di cui al comma 2 del medesimo Allegato, ossia:

  • la definizione e l’attuazione del piano di formazione del personale;
  • la definizione e l’attuazione del piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software;
  • la redazione e l’adozione di atto di organizzazione.

Il BIM deve cioè essere inserito in un contesto adeguatamente preparato, in termini di formazione, di operatività e organizzativi.

Relativamente all’utilizzo facoltativo del BIM, si segnala pertanto, il ritorno all’originaria impostazione del D.M. 560/2017, rispetto alla modifica apportata dal D.M. 312/2021 che, come noto, per favorire l’utilizzo anche sperimentale di metodi e strumenti informativi, aveva previsto la possibilità per le Stazioni Appaltanti anche solo di inserire le misure previste all’articolo 3 (Adempimenti preliminari) nella programmazione.

 

Criteri premiali quando si tratta di adottare il BIM

L’articolo 43, comma 2, conferma, nell’ambito della facoltà attribuita alle Stazioni Appaltanti di adottare il BIM, la possibilità di prevedere “eventualmente” nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità di uso dei metodi e strumenti di gestione informativa.

La previsione presenta una finalità di incentivazione all’uso del BIM mediante appunto l’assegnazione di una premialità in sede di gara.

Si ricorda che la premialità costituisce una previsione già presente nel D.M. 312/2021, che ne ha fatto anche una elencazione esemplificativa.

Nel Nuovo Codice l’elencazione di requisiti e proposte relativi a usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, oggetto di valutazioni ai fini premiali, è contenuta al comma 12 dell’Allegato I.9.

 

L’interoperabilità delle piattaforme

L’articolo 43, comma 3, ribadisce la centralità del concetto di interoperabilità delle piattaforme, ponendo il vincolo della utilizzazione di formati aperti non proprietari.

Lo scopo, espresso dalla norma, è quello:

  • di escludere distorsioni alla concorrenza;
  • di non limitare il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti;
  • di favorire la possibilità di condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto.

Quest’ultimo aspetto è imprescindibile nell’intenzione del Legislatore al fine di consentire un concreto efficientamento, in termini temporali ed economici, delle attività conoscitive e informative nonchè per la effettiva realizzazione del principio “once only”.

In relazione al principio “once only” si veda il precedente articolo.

 

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: l’allegato I.9

I commi 4 e 5 dell’articolo 43 del Nuovo Codice sono dedicati Allegato I.9, nel quale il Legislatore - riproducendo seppur con diverse modifiche ed integrazioni il contenuto dei DM 560/2017 e DM n. 312/2021 - riporta la disciplina attuativa dell’articolo 43 relativamente alla tematica della gestione informativa digitale.

L’Allegato I.9 è destinato tuttavia ad essere abrogato, come indicato al comma 5 dell’articolo 43 del Nuovo Codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il nuovo regolamento sostituirà integralmente l’Allegato I.9 anche in qualità di allegato al Codice.

 

Contenuti dell’Allegato I.9

I contenuti dell’Allegato I.9 sono particolarmente significativi ed ampi. Così che essi meritano di essere trattati in un ulteriore ed autonomo approfondimento, a cui sarà dedicato il prossimo articolo.

In questa fase, si può anticipare, che detto Allegato definisce le modalità e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Tali modalità riguardano l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici:

  • di lavori, servizi e forniture e
  • per la manutenzione e la gestione dell’intero ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione.

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