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Architettura da giardino: la CILA in sanatoria può regolarizzare anche interventi impiantistici solo se le opere sono pertinenziali

La sentenza del TAR Liguria n. 144/2025 chiarisce che le grotte artificiali nei giardini, se prive dei requisiti di abitabilità, possono essere considerate pertinenze edilizie e regolarizzate con CILA in sanatoria, anche in presenza di impianti e arredi. Questo vale se l’uso resta temporaneo e non abitativo, senza incremento del carico urbanistico.

Grotte artificiali nei giardini: quando sono pertinenze e si possono sanare con la CILA

Le architetture da giardino sono opere concepite per creare effetti suggestivi. In quest’ottica, le grotte artificiali sono strutture create per evocare ambienti naturali, offrire spazi di rifugio e contemplazione, anche se spesso sollevano interrogativi significativi sul piano edilizio e urbanistico, specialmente quando si cerca di trasformarle in locali abitabili.

Una recente sentenza del TAR della Liguria, discute la distinzione tra pertinenza edilizia e volume autonomo, chiarendo che una grotta artificiale possa essere considerata una pertinenza qualora mantenga un'autonomia strutturale e non sia idonea per un uso abitativo permanente.

 

Architettura da giardino: grotte artificiali, opere d’arte e normativa

L'architettura da giardino, o architettura del paesaggio, è una disciplina che combina arte, design e pianificazione per creare spazi verdi funzionali, esteticamente piacevoli e sostenibili. Si occupa della progettazione e realizzazione di giardini, parchi, terrazze e altre aree esterne, tenendo conto di elementi come la scelta delle piante, l'illuminazione, i materiali e l'arredo.

Questa disciplina abbraccia diversi stili e approcci, come:

  • giardini all'italiana: caratterizzati da forme geometriche e simmetrie, spesso con elementi come fontane e sculture.
  • giardini all'inglese: più naturali e spontanei, con un effetto simile ai paesaggi naturali.
  • giardini contemporanei: minimalisti e moderni, spesso con l'integrazione di materiali innovativi e design semplice.

L'obiettivo principale è quello di creare ambienti che siano sia visivamente accattivanti che funzionali, migliorando il rapporto tra uomo e natura. Le opere più diffuse nell’architettura da giardino sono:

  • fontane;
  • piscine e specchi d’acqua;
  • statue ed altri elementi di arredo artistici;
  • siepi e aiuole fiorite;
  • vialetti, panchine e aree giochi;
  • dépendance e cantine;
  • gazebi, rifugi e grotte artificiali.

Nello specifico, soffermeremo la nostra attenzione proprio sulle grotte artificiali, le quali rappresentano per l’appunto un interessante esempio di architettura di giardino, in particolare nei parchi di ville nobiliari e borghesi. Sono delle generalmente opere scavate o costruite al di sotto del piano di campagna, e spesso sono decorate con pietre, stalattiti artificiali, conchiglie e giochi d'acqua, concepiti per imitare grotte naturali e creare ambienti suggestivi, freschi e appartati e solo di rado tali opere presentano uno sviluppo fuori terra.

In origine si trattava di ambienti destinati al riposo, alla contemplazione o alla conversazione, talvolta erano usate come rifugi estivi per sfuggire al caldo.

In Italia, nei giardini storici di Genova risiede ad esempio la “grotta del Principe Doria”, sopravvissuta ai bombardamenti dell’ultima guerra e riscoperta negli anni '80 del Novecento. Essa originariamente era destinata a uso privato come cantina.

Tuttavia, queste strutture pongono numerosi interrogativi sotto il profilo edilizio e urbanistico, soprattutto quando si tenta di recuperarle per usi diversi da quelli originari, trasformandole in locali abitabili come ad esempio studi, magazzini, dépendance o, più in generale, spazi per il tempo libero.

Il punto che solleva dubbi interpretativi riguarda la natura del manufatto, in particolare se esse possano essere considerate in ambito edilizio come strutture pertinenziali oppure come un vero e proprio volume autonomo soggetto a vincoli edificatori, con la conseguente necessità di permessi e autorizzazioni.

Con la sentenza del TAR della Liguria n. 144/2025 viene chiarito non solo quando una grotta artificiale possa essere considerata come un’opera pertinenziale ma anche quali arredi e finiture possano essere contemplati senza che vi sia una modificano la destinazione d’uso.

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Pertinenza edilizia o volume autonomo? La CILA in sanatoria per regolarizzare la realizzazione di nuovi impianti

I ricorrenti della sentenza sono comproprietari di un immobile con annesso giardino pertinenziale e avevano segnalato al Comune di Genova presunte irregolarità edilizie relative a una grotta artificiale situata nel loro giardino.
Tale grotta era stata sottoposta ad interventi di trasformazione, tra cui la chiusura dell’ingresso e l’installazione di finiture interne, come un impianto di condizionamento, una controsoffittatura con faretti, un televisore e arredi di pregio.

I ricorrenti sostenevano l’abusività dei lavori effettuati alla grotta e che la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) in sanatoria, presentata per regolarizzare le modifiche effettuate, fosse da ritenersi non valida in virtù di tali motivazioni. I ricorrenti avevano quindi invocato l’intervento del Comune, esortandolo ad esercitare i poteri sanzionatori per ripristinare lo stato originario della grotta.

Non ottenendo risposta dall’ente preposto, i cittadini, ritenendo lesi i propri diritti, hanno proceduto presentando ricorso al TAR. I ricorrenti hanno sollevato varie argomentazioni per avallare la propria tesi, tra cui si sosteneva che la grotta non potesse essere considerata una pertinenza ai sensi dell’art. 17 della LR Liguria 16/08, in quanto superava i limiti dimensionali previsti. Inoltre i ricorrenti affermavano che il locale, dichiarato come magazzino, fosse di fatto adibito a uso abitativo data la presenza di arredi e impianti, tipici di un ambiente residenziale.

Di contro, il Comune di Genova sosteneva che le opere realizzate fossero legittime, rientrando nell’ambito della manutenzione straordinaria, senza mutare la destinazione d’uso originaria della grotta.

Il Collegio giudicante ha rigettato il ricorso ritenendo che nel caso di specie, «il manufatto in questione, già prima della contestata tamponatura dell’entrata, appariva chiuso su più di quattro lati (circostanza pacifica – cfr. le stesse planimetrie riprodotte in ricorso), e dunque costituiva fin dall’inizio un volume edilizio con originaria funzione decorativa ed ornamentale (“finto grottesco”) dell’immobile principale del signor *** ***, ovvero una “pertinenza”: e ciò, sicuramente, dal punto di vista civilistico (art. 817 cod. civ.: “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa”)».

Quindi secondo il Tribunale la grotta, già prima degli interventi contestati, costituiva un volume edilizio chiuso su più lati, con una funzione decorativa e ornamentale rispetto all’immobile principale, ecco perché poteva essere considerata una pertinenza ai sensi dell’art. 817 del codice civile e dell’art. 17 della LR Liguria 16/08.

Inoltre, circa la questione inerente la destinazione: «alla permanenza continua di persone” (art. 17 comma 1 L.R. n. 16/2008), giacché la realizzazione di finiture e l’installazione dell’impianto elettrico, con l’allestimento di arredi e televisore, depongono certamente per la presenza di persone, ma soltanto temporanea ed episodica, ovvero per finalità ricreative da svolgersi nel tempo libero (analogamente a quanto avviene, per esempio, con l’installazione di un banco da lavoro in un’autorimessa od in una cantina, per finalità hobbistiche), ma certamente non permanente né continuativa, stante l’assenza dei requisiti minimi di abitabilità (servizi igienici e cucina), e dunque senza alcun aumento del carico urbanistico dell’immobile principale cui accede».

Quindi secondo il TAR le opere di tamponamento dell’ingresso e di installazione degli impianti non avevano modificato la destinazione d’uso del locale, che rimaneva una pertinenza non destinata alla permanenza continua di persone, in quanto la presenza di arredi e impianti non configurano di per sé un uso abitativo in assenza dei fondamentali requisiti igienico-sanitari previsti dal Decreto Min. della Sanità del 5 luglio 1975.

La sentenza ha sicuramente una valenza più generale, chiarendo come un’opera possa essere considerata pertinenziale, anche dal punto di vista urbanistico-edilizio, pur presentando autonomia strutturale, purché non sia idonea all’uso abitativo stabile (perché priva dei requisiti di abitabilità) e non comporti aumento del carico urbanistico.

In tal senso, la presenza di arredi e finiture non basta a modificarne la natura giuridica e dunque è legittimo che il Comune abbia rifiutato di esercitare i poteri sanzionatori, in quanto l’intervento contestato rientra pienamente tra quelli realizzabili mediante CILA in sanatoria.

 

LA SENTENZA TAR Liguria n. 144/2025 É SCARICABILE IN ALLEGATO.

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