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Beni strumentali nuovi e Industria 4.0: i riferimenti per la corretta imputazione dei costi

Agenzia delle Entrate: per stabilire con certezza il momento dell’effettivo sostenimento dell’investimento in beni materiali nuovi, utile a identificare la disciplina applicabile, rileva la data del certificato di accettazione del bene

Quali riferimenti bisogna considerare per la corretta imputazione del costo di un investimento in beni strumentali nuovi (cd. Bonus Industria 4.0), per beneficiare del credito d'imposta relativo?

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta 537/2022 del 31 ottobre, affronta un tema particolarmente interessante in materia, concentrandosi nello specifico sul momento di effettuazione dell'investimento (art.1, commi 184-197, della legge 160/2019 e art.1, commi 1051-1063, della legge 178 del 2020).

Investimenti in beni materiali: conta il momento di accettazione della fornitura o quello del FAC?

Una società, nel 2017, ha effettuato un piano di ampliamento della capacità produttiva avviando un processo di digitalizzazione, realizzando una serie di investimenti in beni materiali.

Essa intende verificare il momento di sostenimento del costo per verificare se beneficerà del bonus investimenti in beni strumentali nuovi previsto dalla Legge di Bilancio 2020 o della disciplina più favorevole contenuta nella legge di Bilancio 2021,

La domanda è: dovrà tenere conto del momento di accettazione della fornitura e del contestuale funzionamento del bene, attestati nel Pac (Preliminary acceptance certificate) oppure di quello del Fac (Final acceptance certificate), volto a risolvere eventuali lievi anomalie del prodotto?

Tra Pac e Fac: i due investimenti diversi

L’istante ha effettuato due investimenti, che includono diversi beni e servizi:

  • per il primo ha sottoscritto solo un certificato di accettazione dei beni con relativo test di funzionamento (Pac);
  • per il secondo ha firmato pure un ulteriore certificato di perfezionamento volto a stabilire il termine per risolvere eventuali anomalie (Fac).

Se - continua l'Istante - il passaggio di proprietà dei beni avviene nel momento dell’accettazione preliminare (Pac), si applicherebbe il credito d'imposta nella misura del 40%-20% del costo di acquisizione sulla base di quanto previsto dall’art.1 commi 184-197, della legge di bilancio 2020, trattandosi di investimenti effettuati entrambi entro il 30 giugno 2021 con l'accettazione dell'ordine ed il pagamento dell'acconto pari al 20% del costo di acquisizione intervenuti entro il 31 dicembre 2020.

Se invece la proprietà fosse acquisita al momento dell’emissione del certificato di perfezionamento (Fac) si applicherebbe il credito d'imposta nella misura, più elevata, del 50%-30%-10% del costo di acquisizione, come indicato nell’art.1, commi 1051-1063, della legge di bilancio 2021, "trattandosi di investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 con l'accettazione dell'ordine ed il pagamento dell'acconto pari al 20 per cento del costo di acquisizione intervenuti entro il 31 dicembre 2021".

Il momento di effettuazione dell'investimento

Le Entrate osservano che, come chiarito anche dalla circolare n. 4/2017, ai fini della corretta imputazione, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione dello stesso bene o, se diversa e successiva, al momento in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà senza tener conto delle clausole di riserva.

Dai documenti allegati dall’istante si evince che con la sottoscrizione del Pac la Società certifica l'"adeguato" rispetto di tutti i "principali" obiettivi di accettazione della fornitura mentre il Fac interviene solo in caso di malfunzionamento dello stesso bene, a seguito del quale si richiede la risoluzione del problema al venditore.

Ne deriva che il test di "perfezionamento" (Preliminary acceptance test) richiesto per il malfunzionamento del prodotto a parere dell’Agenzia non rappresenta un test decisivo per la certezza dei costi, rispondendo più a un’esigenza di garanzia per le anomalie non individuate al test di funzionamento.

Si ritiene quindi che il costo, ai fini agevolativi, sia "sostenuto" già alla conclusione del procedimento relativo al test di funzionamento e alla contestuale sottoscrizione del Pac.

Per individuare correttamente il momento dell’investimento e applicare la corretta disciplina, in conclusione, rileva la sottoscrizione del Pac. Per individuare la disciplina agevolativa applicabile, si dovrà tenere conto anche dell'eventuale "prenotazione" del bene.

La disciplina valida per la fruizione del bonus investimenti è in definitiva quella prevista dalla Finanziaria 2020 (art.1, commi 184-197, legge 160/2019).


LA RISPOSTA 537/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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