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Bonus Barriere Architettoniche 75%: nuovi chiarimenti su perimetro oggettivo e soggettivo per le Associazioni

L'Agenzia delle Entrate pubblica due nuovi importanti chiarimenti in merito all'agevolazione prevista dall’articolo 119-ter del Decreto Rilancio - Bonus Barriere Architettoniche, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Arrivano chiarimenti per il Bonus Barriere Architettoniche al 75%, istituito dall'art.119-ter del DL Rilancio e disponibile per le spese documentate e sostenute nell'anno corrente, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Associazioni sportive dilettantistiche: perimetro di applicazione e altri chiarimenti

La risposta 455/2022 è indirizzata all'ASD (associazione sportiva dilettantistica) che chiede se può accedere come tale all’agevolazione, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione.

L'Agenzia delle Entrate inizia precisando che, come chiarito al paragrafo 3.5 della circolare, n. 23/2022, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Pertanto, nel caso specifico, la convenzione alla base della concessione può costituire titolo idoneo per prendere il Bonus Barriere Architettoniche 75%.

Per quel che riguarda l'ambito oggettivo, l'AdE - come già peraltro fatto nella recente risposta 444/2022, specifica che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale. La discriminante fondamentale è il rispetto dei “requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”.

Gli interventi trainati e trainanti dell'APS: si accede a tre agevolazioni diverse!

Un altro sì arriva per l'associazione di promozione sociale (APS) che vuole realizzare, sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche alcuni interventi "trainanti" (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell'impianto di climatizzazione) e "trainati" (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione infissi che comporterà un aumento della superficie complessiva iniziale ) riconducibili al Superbonus.

L’istante chiede se in qualità di APS può accedere a tre tipi di agevolazione, quella per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, Superbonus ed Ecobonus.

Con la risposta 456/2022 quindi l'AdE precisa che la detrazione “barriere architettoniche” va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50mila euro.

Rimandando, per i chiarimenti in materia di Superbonus, alle circolari 23/2022 e 24 e 30 del 2020, il Fisco ribadisce che nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, considerando che, anche ai fini del Superbonus e dell'Ecobonus, l'agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della detrazione anche nell'ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.

Per le spese riferite ad ulteriori infissi (che vanno ad aumentare la superficie iniziale), quindi, sarà possibile fruire della detrazione spettante (articolo 16-bis del Tuir), attualmente disciplinata dall'articolo 16 del DL 63/2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.


LE RISPOSTE 455 e 456 SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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