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Bonus governativi per liberi professionisti: indennità una tantum da richiedere entro il 30 novembre

Il Decreto Interministeriale del 19/08/2022 ha definito le modalità di attribuzione dell’indennità una tantum di 200 euro a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse (art. 33 del DL 50) con un ulteriore aumento di 150 euro introdotto dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti ter), convertito in legge 175/2022.
Ma rimane ancora poco tempo per poter fare la richiesta, da presentare entro la fine di novembre.

Decreto Energia e Investimenti, le indennità a favore dei liberi professionisti

Il Decreto Energia e Investimenti (n. 50/2022), insieme al Decreto Interministeriale del 19/08/2022 hanno definito le modalità di attribuzione dell’indennità una tantum di 200 euro a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse (art. 33 del DL 50), che si è sommata ai 150 euro introdotti con il decreto 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti ter), diventato legge da poco (Legge 175/2022). 

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I beneficiari

La platea dei beneficiari è costituita da tutti i professionisti iscritti a Inarcassa il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge).
Sono esclusi:

  • i titolari di pensione Inarcassa o di altro ente decorrenza antecedente al 01/07/2022;
  • chi è contemporaneamente iscritto a una delle gestioni previdenziali INPS.

Se un iscritto risulta contemporaneamente iscritto a una delle gestioni previdenziali autonome dell’INPS (ad es. Gestione Separata), la domanda va presentata esclusivamente all’INPS.

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I requisiti

Possono beneficiare dell’indennità i professionisti che:

  • nell’anno di imposta 2021 abbiano conseguito un reddito complessivo assoggettabile ad IRPEF non superiore a 35.000 euro per l’indennità di 200 euro o a 20.000 euro per l’indennità di 350 euro (cfr. Paragrafo a seguire);
    abbiano effettuato, entro il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge), almeno un versamento, totale o parziale, relativo alla contribuzione obbligatoria dovuta a Inarcassa con competenza dal 01/01/2020 fino al 18/05/2022 (quindi riferita agli anni 2020, 2021 o 2022).

Tale requisito non si applica ai professionisti neoiscritti che:

  • non hanno scadenze ordinarie di pagamento entro la stessa data del 18 maggio;
  • non abbiano percepito le prestazioni di cui agli art.31 (“Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti”) e art.32 (“Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti“) del predetto DL n. 50/22;
  • non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Il reddito da prendere in considerazione

Il reddito da prendere in considerazione per accedere al beneficio è il "reddito personale assoggettabile ad IRPEF"(decreto interministeriale del 19/08/22).

Il reddito complessivo deve essere calcolato al netto:

  • dei contributi previdenziali e assistenziali
  • dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
  • del reddito della casa di abitazione
  • delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata

Si precisa che i contributi previdenziali da sottrarre al reddito complessivo sono quelli effettivamente versati.

Non devono essere quindi sottratte le somme riconosciute da Inarcassa a titolo di esonero contributivo.

Il reddito complessivo è costituito dalla sommatoria tutti i redditi dichiarati in qualsiasi quadro del Modello Persone fisiche 2022. Rientrano, a titolo di esempio, anche i redditi di fabbricati conseguiti in regime di cedolare secca e i redditi derivanti da regimi fiscali agevolati.

Come fare la domanda

Gli associati devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dalle ore 12 del 26/09/2022 all’30/11/2022 nel menu "domande e certificati" alla voce Domande (riquadro "Aiuti economici"), modello “Indennità Una Tantum per i liberi professionisti (Decreto Legge n°50/2022 art. 33)”.

La compilazione è semplice e guidata, prevede l'autocertificazione dei requisiti relativi alla situazione previdenziale, lavorativa e reddituale e la comunicazione dell'IBAN per l’accreditamento dell’importo.

In caso di errore

In caso di errore è possibile:

  • modificare la domanda inviando una PEC all’indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org con oggetto “RETTIFICA INDENNITA’ UNA TANTUM (DL n°50/2022);
  • revocare la domanda, in quanto l’indennità non spetta, inviando l’apposito modulo (in fondo all'articolo) entro il termine del 30/11/2022;
  • rimborsare l’indennità già ricevuta mediante bonifico sul conto corrente intestato a Inarcassa:
    - IBAN IT55L 05696 03211 00006 0080X41
    - causale: “MATRICOLA - RESTITUZIONE INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/2022”

Liquidazione dell'indennità

Inarcassa procede alla verifica dei requisiti e provvede ad erogare l’indennità, rispettando il criterio cronologico di arrivo.

Regime fiscale e incumulabilità

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è cumulabile con analoga indennità erogata da altri enti previdenziali e con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto DL 50/2022.

L’istanza può essere presentata ad un solo ente previdenziale.

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