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Cadute dalle scale a pioli: come evitare infortuni gravi sul lavoro

Le scale a pioli, seppur semplici, sono tra le principali cause di infortuni sul lavoro per comportamenti imprudenti. Il DLGS 81/2008, art. 113, impone protezioni e misure di sicurezza per prevenirne le cadute. La Cassazione, con l’ordinanza n. 23684/2025, ha confermato l’indispensabilità di tali misure e la responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto di queste norme.

Scale a pioli: rischi, responsabilità e normativa di sicurezza sul lavoro

Le scale a pioli rappresentano uno degli strumenti di lavoro più comuni e apparentemente semplici utilizzati in ambito professionale, ma al contempo costituiscono una delle principali cause di infortuni sul lavoro.
La loro apparente semplicità può infatti indurre a sottovalutare i rischi connessi al loro utilizzo, portando spesso a comportamenti imprudenti che possono avere conseguenze gravi per la sicurezza dei lavoratori.
Nel contesto della normativa italiana sulla sicurezza sui luoghi di lavoro l’utilizzo delle scale a pioli è disciplinato dal DLGS n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) che all’articolo 113 stabilisce specifiche prescrizioni per il loro impiego.
In particolare i commi 2, 5 e 6 dell’articolo precedente stabiliscono che:

“2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro. (…).
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.”

L’articolo stabilisce quali siano le caratteristiche strutturali di installazione che le scale devono possedere, in particolare, è previsto che, a partire da un’altezza di 2,50 metri la scala a pioli fissa sia provvista di una solida gabbia anticaduta metallica. Questa struttura, composta da maglie con aperture di dimensioni tali da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno, costituisce un elemento di protezione essenziale per ridurre il rischio di incidenti.
Oltre alla protezione verticale, la stabilità della scala è un aspetto essenziale, infatti quando l’uso della scala, per la sua altezza o per altre condizioni, comporta un rischio di sbandamento, essa deve essere adeguatamente assicurata o trattenuta al piede da un’altra persona.
Questo evita ribaltamenti o scivolamenti accidentali della scala che rappresentano le principali cause di infortunio durante l’impiego di scale a pioli. Inoltre il datore di lavoro ha una responsabilità diretta nel garantire che le scale siano sempre sistemate in modo stabile e sicuro.

Si comprende chiaramente che la responsabilità per la sicurezza nell’uso delle scale a pioli non ricade esclusivamente sul lavoratore che le utilizza, ma si estende anche ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti che hanno l’obbligo di garantire condizioni di lavoro sicure.
Questo principio trova fondamento nell’art. 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

In sintesi, la normativa sulle scale a pioli mira a prevenire cadute e incidenti attraverso una combinazione di barriere fisiche, come le gabbie di protezione, e di procedure operative corrette, come il fissaggio e la stabilizzazione delle scale. Il rispetto di queste regole costituisce una componente essenziale per la sicurezza sul lavoro, tutelando la salute degli operatori e riducendo significativamente il rischio di infortuni.

Un esempio significativo si rinviene nell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione dove viene confermata la responsabilità di un legale rappresentante per un infortunio di un lavoratore durante l’utilizzo di una scala a pioli non adeguatamente assicurata, in violazione dell'articolo 113, comma 5, del DLGS 81/2008.

 

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Infortunio sul lavoro: il legale rappresentante condannato per mancata sicurezza in quota

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23684/2025, ha confermato la condanna del legale rappresentante di una società, ritenendolo responsabile per un grave infortunio sul lavoro a danno di un dipendente. La vicenda offre un’importante occasione per ribadire il ruolo centrale delle norme di prevenzione in materia di sicurezza e, in particolare, le regole che disciplinano l’uso delle scale a pioli nei luoghi di lavoro.

L’infortunio avvenne quando il lavoratore, insieme al titolare, si recò a eseguire interventi tecnici a un compressore posizionato su un soppalco. Per raggiungere l’apparecchiatura venne utilizzata una scala a pioli in metallo, non fissata a terra. Terminato il lavoro, durante la discesa, la scala si spostò a causa del pavimento scivoloso, provocando la caduta del dipendente e le conseguenti lesioni.

La vicenda vede un evolversi di pareri infatti inizialmente il Tribunale di Forlì, in primo grado aveva sostenuto che la responsabilità fosse imputabile esclusivamente alla società, poi fallita, e non al suo legale rappresentante.
La Corte d’Appello di Bologna ha invece ribaltato la decisione, ritenendo il rappresentante legale direttamente responsabile, in quanto datore di lavoro e garante della sicurezza dei propri dipendenti.
In tale veste, egli avrebbe dovuto assicurare che le operazioni in quota venissero svolte in condizioni conformi alle prescrizioni del DLGS 81/2008, in particolare dell’art. 113, che disciplina l’uso delle scale nei luoghi di lavoro.

Il rappresentante legale di contro ha promosso ricorso in Cassazione sostenendo varie argomentazioni, ma la Suprema Corte è stata chiara, confermando il giudizio di secondo grado e sottolineando che “l’utilizzo della scala a pioli per l'esecuzione di un lavoro in quota senza alcun accorgimento di tutela dell'operatore è violazione delle prescrizioni dell'art. 113 D.Lgs. 81/08 (...)", vale a dire, di specifiche prescrizioni in tema di "sicurezza dei lavoratori" con riferimento alle "Scale" (...).”
L’utilizzo di una scala a pioli per lavori in quota senza alcun sistema di trattenuta o stabilizzazione rappresenta quindi una chiara violazione delle prescrizioni dell’art. 113 del DLGS 81/2008, che impone quelli che sono gli specifici requisiti di sicurezza per prevenire il rischio di cadute dall’alto. Tale inosservanza ha reso inevitabile la condanna del legale rappresentante, ritenuto civilmente responsabile per il sinistro.

Confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La pronuncia assume particolare rilievo perché chiarisce in modo definitivo che la responsabilità del datore di lavoro non può essere esclusa o attenuata quando l’infortunio derivi da una violazione evidente delle norme di sicurezza. La gestione inadeguata di strumenti apparentemente semplici, come una scala a pioli, può trasformarsi in un fattore di rischio gravissimo per l'operatore se non vengono rispettate le prescrizioni preventive stabilite dal legislatore, con gravi ripercussioni economiche sul datore di lavoro.

 

Keywords: scale a pioli, infortuni, art. 113 DLGS 81/08, art. 2087 del Codice Civile, sicurezza, responsabilità, misure di sicurezza, caduta dall’alto, sicurezza in quota.

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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).

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