Compensi CTU fermi al 2002: dopo il TAR il CNI chiede nuove tabelle per competenze e responsabilità di oggi
I compensi CTU sono ancora calcolati su tabelle risalenti al 2002. La sentenza n. 14327/2026 del TAR Lazio impone a Giustizia e MEF di provvedere entro 120 giorni, mentre il CNI chiede di utilizzare questo passaggio per riscrivere le tariffe sulla base delle competenze e dei costi professionali attuali.
I compensi dei CTU e degli altri ausiliari del magistrato tornano al centro del confronto dopo la sentenza n. 14327/2026 del TAR Lazio, che ha dichiarato illegittimo il silenzio di Ministero della Giustizia e MEF sull’adeguamento previsto dall’art. 54 del DPR 115/2002, imponendo di provvedere entro 120 giorni. Le tabelle risalgono al 2002 e l’aggiornamento triennale previsto dalla legge non è stato effettuato. Il CNI chiede ora una revisione più ampia, capace di considerare nuove competenze tecniche, responsabilità, strumentazione e costi professionali.
CTU sottopagati? Dopo il TAR il CNI chiede nuove tabelle per le competenze di oggi
Accolto il ricorso dell'Ordine degli Ingegneri di Genova contro il silenzio di Giustizia ed Economia. Il CNI: «Le tabelle sono ferme al 2002, chiediamo che lo Stato applichi la propria legge».
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 14327 pubblicata il 19 agosto, ha dichiarato illegittimo il silenzio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato e ha ordinato alle due Amministrazioni di provvedere, di concerto tra loro, entro centoventi giorni.
Il ricorso era stato proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, a fronte di un'istanza depositata nel marzo 2025 e rimasta senza alcuna risposta.
La questione riguarda una previsione di legge disattesa da ventiquattro anni. L'articolo 54 del Testo unico delle spese di giustizia stabilisce che la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici sia adeguata ogni tre anni alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Da quando le tabelle sono state approvate, con il decreto ministeriale del 30 maggio 2002, quell'adeguamento non è mai stato disposto.
Nel frattempo è dovuta intervenire due volte la Corte costituzionale. Con la sentenza n. 16 del 2025 ha dichiarato illegittima la riduzione prevista per le vacazioni successive alla prima, che dal 13 febbraio dello stesso anno vanno tutte liquidate a tariffa piena; con la sentenza n. 179 del 2025 è tornata sulla decurtazione applicata nei giudizi con patrocinio a spese dello Stato. Correzioni necessarie, che tuttavia hanno potuto agire sulle distorsioni del sistema senza toccarne il valore di partenza.
La sentenza del TAR Lazio non fissa l'entità dell'adeguamento, che resta rimessa alla valutazione dei Ministeri. Proprio per questo, secondo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il tempo che si apre da oggi va impiegato per un intervento di sistema e non per un adempimento formale.
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«L’incarico di consulente tecnico d’ufficio non è una prestazione di mercato: è una funzione pubblica, conferita dal giudice, che l’ingegnere esercita nell’interesse del processo e non di una parte», afferma il Presidente del CNI, Angelo Domenico Perrini. «Proprio per questo il compenso non è oggetto di trattativa: lo determina lo Stato con una tabella. E dunque lo Stato ha una responsabilità che nessun committente privato ha, perché quando la tabella resta ferma per ventiquattro anni non esiste alcun meccanismo esterno in grado di correggerla. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede che venga applicata una norma dello Stato, l’articolo 54, e che sia rispettato il criterio di proporzionalità indicato dalla Corte costituzionale. Su questo ci mettiamo a disposizione del Ministero della Giustizia, per costruire nei prossimi mesi tabelle aderenti alla realtà tecnica di oggi».
«Il merito di questo risultato va riconosciuto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova e all'ingegner Enrico Sterpi, che da Presidente ne ha promosso l'iniziativa e l'ha sostenuta fino in fondo. Nei prossimi mesi il confronto si sposta sul merito tecnico, ed è lì che dobbiamo portare i dati, le competenze e la posizione di tutti gli Ordini», sottolinea la Vicepresidente Vicario del CNI, Carla Cappiello, delegata all'Ingegneria forense. «La Corte costituzionale ha chiarito che la natura pubblicistica dell'incarico non autorizza a comprimere il compenso oltre misura, ma impone di mantenerlo proporzionato al valore della prestazione. Oggi quella proporzione non c'è, e a colmarla sono i professionisti stessi: la giustizia tecnica continua a funzionare perché migliaia di ingegneri accettano incarichi il cui compenso non copre il tempo, la responsabilità e la strumentazione che l'incarico richiede. È un contributo che va riconosciuto, non dato per acquisito. Nessuno Stato può fondare stabilmente un servizio pubblico sul senso del dovere di chi lo rende. Oggi, grazie a un lavoro sinergico del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali, non abbiamo ancora ottenuto un aumento, ma abbiamo ottenuto ciò che in questa vicenda mancava da ventiquattro anni, e cioè un termine».
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede che l'intervento dei prossimi mesi non si limiti al ricalcolo dell'indice, ma ricostruisca le tabelle tenendo conto delle competenze tecniche che nel 2002 non esistevano — dall'informatica forense alla sicurezza delle infrastrutture digitali — dei limiti di scaglione previsti per gli onorari a percentuale, oggi largamente superati dai valori reali dei beni oggetto di stima, e delle spese effettive che l'incarico comporta in termini di strumentazione, aggiornamento professionale e copertura assicurativa.
Il Consiglio seguirà l'iter dei prossimi mesi, ne informerà gli Ordini territoriali e conferma la propria disponibilità a fornire alle Amministrazioni competenti gli elementi tecnici utili alla definizione delle nuove tabelle.
Fonte: comunicato di CNI-Consiglio Nazionale Ingegneri
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