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Condono edilizio: dopo 38 anni demolizione confermata per la sopraelevazione abusiva

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10054/2025, torna sul tema del condono edilizio e dell’ordine di demolizione, chiarendo se la presentazione di una domanda di condono comporti o meno la sospensione automatica della demolizione.

Condono edilizio e demolizione: la domanda sospende o non l’ordine di abbattimento?

La tutela del territorio, la sicurezza e il corretto uso del suolo spesso incontra casi di edilizia abusiva, per i quali i cittadini nel corso degli anni hanno spesso presentato domande di condono o sanatoria confidando nella possibilità di regolarizzare situazioni pregresse.
Non è cosa anomala che a distanza di decenni dai principali provvedimenti di condono edilizio tali istanze risultino ancora pendenti presso le amministrazioni comunali.
In questo contesto, iniziano ad emergere delle problematiche ossia:

La presentazione di una domanda di condono può giustificare la sospensione dell’esecuzione della demolizione?
Quali effetti produce nel caso in cui la domanda riguardi solo una parte dell’immobile?

Tale quadro si articola diventando spinoso soprattutto quando dopo la realizzazione originariamente abusiva, vengano eseguiti ulteriori interventi edilizi non autorizzati, come ampliamenti o sopraelevazioni. Tali opere, pur insistendo su un edificio oggetto di condono, pongono il problema della possibilità o meno di estendere a esse i benefici della sanatoria.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10054/2025, si è imbattuta in un caso non raro in Italia che contiene tutte le problematiche appena citate. I giudici, affrontando il caso di una sopraelevazione abusiva realizzata su un immobile già oggetto di condono edilizio, hanno chiarito i limiti entro cui può essere sospeso (o meno) l’ordine di demolizione, ribadendo i principi che sono alla base del rapporto tra sanatoria e repressione degli abusi edilizi.

 

Demolizione e condono: la Cassazione spiega quando non c’è sospensione automatica

Di seguito vedremo come la Cassazione ha risposto al quesito inerente all’eventuale sospensione automatica dell’ordine di demolizione qualora l’istanza di condono edilizio riguardi una parte diversa dell’immobile e risalga a molti anni addietro.

Il caso ha origine da una condanna definitiva per la realizzazione di una costruzione abusiva di 190 metri quadrati, accertata tra il 1994 e il 1998. Il relativo ordine di demolizione riguardava la sola parte realizzata in sopraelevazione, perché per i piani inferiori dell’immobile era stata presentata un’istanza di condono ancora pendente.
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d’Appello di Catanzaro di revocare o quantomeno sospendere l’ordine di demolizione, sostenendo di aver presentato regolare domanda di condono edilizio e di aver effettuato tutti i pagamenti necessari.

La Corte rigetta la richiesta della ricorrente ed è a questo punto che la parte lesa presenta il ricorso in Cassazione.
I giudici della Suprema Corte chiariscono che “(…) con riguardo alla sopraelevazione, oggetto di ordine di demolizione, non era stata presentata alcuna istanza di sanatoria o condono e che in relazione alla parte restante dell'immobile abusivo non era stato rilasciato alcun provvedimento di sanatoria o condono, ma era stata unicamente presentata una istanza di condono, circa 38 anni prima, cui non aveva fatto seguito il rilascio del provvedimento in sanatoria, in un contesto nel quale la certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale non dava conto dell'assenza di vincoli né della conformità dell'opera allo strumento urbanistico.”
In primis per la sopraelevazione, oggetto dell’ordine di demolizione, non era stata presentata alcuna istanza di sanatoria, in secundis l’istanza di condono, presentata circa 38 anni prima, riguardava esclusivamente i piani inferiori dell’immobile e non aveva mai portato al rilascio di alcun provvedimento in sanatoria.
Inoltre, la certificazione rilasciata dall’ufficio tecnico comunale, utilizzato dal ricorrente come attenuante/giustificativo, non attestava né l'assenza di vincoli né la conformità dell’opera agli strumenti urbanistici.

In conclusione, qualsiasi intervento edilizio (in particolar modo le sopraelevazioni) effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, anche se l’abuso originario non è stato represso perché è in corso la disamina di una istanza di condono, rappresenta una ripresa della realizzazione di un’attività illecita, quindi:

L’istanza di condono non blocca l’ordine di demolizione per abusi successivi anche se connessi all’originale!

 

Scarica la sentenza in allegato

 

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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