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Condono edilizio: la prova della datazione delle opere ricade sull'autore dell'abuso

L'onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell'immobile abusivo ricade su chi ha commesso l'abuso, e solo l'esibizione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all'Amministrazione.

E' il privato che deve fornire la prova sulla datazione dell'abuso per ottenere il condono edilizio: il principio viene ribadito ancora una volta dal Tar Catania, nella sentenza 2906/2024, dove si evidenzia che questo tipo di prova può fare la differenza tra l'accoglimento o meno della domanda di sanatoria straordinaria.

 

Il caso

Viene impugnato il provvedimento di diniego di sanatoria riferito ad un immobile, per il quale non era stata provata la realizzazione entro la data limite.

 

Prova della datazione dell'opera: è a carico dell'autore dell'abuso

Con riferimento alla prova circa la data di edificazione dell'opera, il ricorrente lamenta di non aver avuto modo di fornire tale informazione dal momento che l’istanza di accesso agli atti presso il Genio Civile non avrebbe ricevuto alcun riscontro.

Sempre secondo il ricorrente e autore dell'abuso, sarebbe stato onere dell'amministrazione provare che il fabbricato in questione era stato realizzato successivamente al 31 dicembre 1976, data oltre la quale non potrebbe trovare applicazione la sanatoria prevista dalla l.r. n. 78/1976.

Non è così per il TAR, che in primis evidenzia, tra l'altro, come per quanto riguarda la data di edificazione dello stesso, nella relazione istruttoria del 18.9.2019 dell’UTC depositata dall’Ente comunale, viene affermato che: “l’abuso è stato realizzato in epoca successiva al 31/12/1976, per come si evince dal titolo di acquisto del terreno e dalla dichiarazione sostitutiva riguardante la realizzazione dell’opera”.

A fronte di tali rilievi, la ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova dell'epoca di realizzazione dell'immobile in data utile per poter usufruire della normativa condonistica;

Tale onere probatorio non è stato assolto, da qui il diniego per la sanatoria straordinaria.

 

Condono edilizio: la prova dell'ultimazione delle opere va fornita dal privato

L'onere della prova circa l'ultimazione delle opere abusive in data utile per fruire del condono edilizio spetta al privato richiedente e non all'amministrazione, poiché soltanto l'interessato può fornire inconfutabili documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione dell'abuso.


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Le regole sull'onere della prova in caso di abusi edilizi

Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, «spetta al ricorrente l'onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità e spetta al soggetto che ha commesso l'abuso edilizio l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile abusivo e, in mancanza di tali prove, l'amministrazione può negare la sanatoria dell’abuso» (Cons. Stato, sez. VII, 17 agosto 2023, n.7804).

L’onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell'immobile abusivo ricade su chi ha commesso l'abuso, e solo l’esibizione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all'Amministrazione (C.G.A.R.S., 3 luglio 2019 n. 642).

Risulta, dunque, smentita la prospettazione della ricorrente secondo la quale sarebbe stato onere dell'Amministrazione provare che il manufatto risalirebbe ad un’epoca successiva al 31 dicembre 1976 al fine di escludere l’applicabilità della normativa condonistica.

Di conseguenza, accertata l’assenza dei presupposti di legge per poter godere della normativa condonistica, il diniego del Comune è legittimo.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO DOPO AVER EFFETTUATO L'ACCESSO AL PORTALE.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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