Assicurazione Professionale | Professione
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Cosa copre l'assicurazione professionale per ingegneri e architetti?

Più o meno sappiamo tutti, o almeno dovremo sapere, cos’è e a cosa serve la polizza professionale, ma siamo sicuri di saperne abbastanza? Le polizze professionali non sono tutte uguali, come scegliere quella più adatta? In questo articolo cercherò di spiegare perché prima di effettuare la scelta è indispensabile sapere cosa si intende per responsabilità professionale, individuare le attività svolte, i rischi connessi e mettere in atto misure per ridurre le probabilità di errori.

Polizza professionale ingegneri e architetti cos'è e a cosa serve

Che cos'è un'assicurazione ce lo dice l'articolo 1882 del Codice Civile:

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

L'assicurato versa un premio all'assicuratore, il quale si assume l'obbligo, di indennizzare le perdite economiche causate da un evento imprevisto tra quelli previsti nel contratto ed alle condizioni economiche stabilite.

La polizza professionale rientra tra le assicurazioni di responsabilità civile normate dall'articolo 1917 del Codice Civile.


Quali sono le responsabilità in capo ad un professionista?

Il Codice Civile prevede due distinti tipi di responsabilità:

Una di natura contrattuale, la quale presuppone l'esistenza di un rapporto tra le parti, e l'altra extracontrattuale, in cui il danneggiato non ha nessun rapporto derivante da legge o contratto con il danneggiante.

Responsabilità e danno nel Codice Civile

Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito
L'articolo ci dice che chiunque provochi un danno involontariamente (responsabilità) o volutamente (dolo) è obbligato a risarcirlo. Siamo in ambito di responsabilità extracontrattuale ed è il danneggiato che deve provare il danno e il nesso causale.
N.B. I danni conseguenti ad azioni dolose non sono assicurabili per legge.

Art. 1218 Responsabilità del debitore
Se il professionista non è in grado di provare, che nell'adempiere all'obbligazione ha tenuto la diligenza richiesta (art. 1176), e che il fatto si è verificato per eventi a lui non imputabili è tenuto a risarcire il danno che ha causato. In ambito di responsabilità contrattuale è il professionista che deve provare che non è responsabile.

Art. 1223 Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita che il mancato guadagno, giova ricordare che per l’articolo 1905 l’assicuratore indennizza il mancato guadagno solo se si è obbligato. È molto difficile trovare assicuratori che prestino tale garanzia.

Art. 1176 Diligenza nell’adempimento
In ambito di responsabilità professionale ci interessa il secondo comma, il quale dice che la diligenza va valutata non solo in base all'attività professionale svolta ma anche riguardo al caso specifico.

Art. 2236 Responsabilità del prestatore d’opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Nessuna norma o codice specifica cosa si intenda per colpa grave, ma si può riassumere così: si è di fronte a "colpa grave" quando il professionista si discosta dal dovere di diligenza, prudenza e perizia rispetto alle migliori pratiche che si sarebbero dovute adottare nel caso specifico. È opportuno ricordare che l'articolo 1917 esclude solo i danni causati con dolo ma l'articolo 1900 oltre al dolo esclude anche la colpa grave salvo che l'assicuratore si sia impegnato in tal senso.

Art. 2055 Responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità di più soggetti, tutti sono obbligati in solido tra loro. Chi risarcisce, ha diritto di regresso sugli altri ma solo per la propria quota.

Articolo 1292 Nozione di solidarietà
Il singolo professionista può essere costretto a risarcire l'intero danno, liberando gli altri soggetti coobbligati.

Art. 1299 Regresso tra condebitori
Il professionista che ha risarcito l'intero danno, può fare azione di regresso nei confronti dei corresponsabili, ma solo per la quota attribuita. In caso di insolvenza di uno o più soggetti, la loro quota viene ripartita tra quelli solventi, compreso chi ha liquidato il danno.

Art. 2946 Prescrizione ordinaria
Il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni, salvo diversa previsione di legge (si applica ai danni di natura contrattuale).

Art. 2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento per fatto illecito art. 2043 (danno extracontrattuale) si prescrive in cinque anni, salvo che non derivi da reato.


Come scegliere la polizza professionale?

Prima di tutto è fondamentale individuare i rischi a cui è esposto il professionista, e quali misure può mettere in atto per ridurre la probabilità di commettere un errore e limitare l’entità del danno.

L’importanza di individuare i rischi e le misure per ridurre l’entità del danno

Fare un elenco delle attività svolte e per ognuna di esse individuare i rischi collegati, ci consente di capire quali garanzie sono necessarie, ad esempio nella polizza potrebbero rientrare tra le esclusioni o essere ricomprese con sovrappremio, garanzie come: errata interpretazione dei vincoli urbanistici, mancata rispondenza delle opere, se il professionista si occupa di progettazione e/o direzione lavori è indispensabile che siano prestate, così come per il direttore lavori la polizza deve prevedere l’estensione al decreto 81/08 (anche se non ci si occupa di sicurezza) altrimenti in caso di danno dovrà risarcirlo di tasca propria.

Particolare attenzione va prestata anche a franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, perché sono parti di danno che restano a carico dell'assicurato, chiarisco riportando alcuni esempi:

Franchigia: è la parte di danno che resta a carico dell’assicurato; perciò, se ad esempio è di 1.000 euro è sopportabile, ma se dovesse essere di 5.000 o superiore, andrà valutata attentamente se può essere economicamente sopportata.

Scoperto: si tratta della parte di danno che resta a carico dell'assicurato ma in percentuale, es. danno 10.000, scoperto 10% la parte a carico dell'assicurato è 1.000 euro, ma se il danno fosse 100.000 la quota salirebbe a 10.000, anche in questo caso vanno individuate tutte le garanzie che prevedono indennizzo con scoperto e valutato se possono essere economicamente sopportate.

Limite di indennizzo detto anche sottolimite, non è infrequente trovare polizze con un massimale, ad esempio, di 1.000.000,00 che presentano alcune garanzie con un limite di risarcimento inferiore, a volte in percentuale (1/3, 1/2 ecc.) altre in cifra fissa (50/100/200.000). Se ad esempio il professionista dovesse risarcire un danno da mancata rispondenza dell'opera per 500.000 euro ma la garanzia prestata ha un limite di € 200.000, la differenza resterebbe a suo carico.

Elencate le attività svolte e individuati i possibili errori collegati, è importante dare una valutazione economica, ovvero quanto possano "costare" questi errori, se ciò è abbastanza facile per quanto riguarda multe e sanzioni, lo è meno nel caso di errori che comportino la mancata rispondenza dell'opera o in caso di danni a persone.

Per questo motivo è indispensabile mettere in piedi procedure atte a ridurre al minimo la possibilità di sbagliare e ridurre l’entità del danno, ad esempio utilizzando check list, o applicazioni che consentano di creare flussi di informazioni facilmente tracciabili e reperibili che consentano un controllo costante in tutte le fasi.

Non dobbiamo mai dimenticare che una richiesta danni è successiva non solo al fatto che ha prodotto il danno, ma soprattutto all’esecuzione di buona parte dei lavori. Se durante l’iter dei lavori non è stato creato un set di informazioni dettagliato, che segua uno schema logico e sia facilmente reperibile, sarà difficile per il professionista a posteriori dimostrare che ha seguito le buone prassi, adottato la dovuta diligenza e quindi andare esente o comunque ridurre la propria quota di responsabilità.

Fatto ciò, si può passare alla scelta della polizza senza dimenticare che in un cantiere intervengono diversi soggetti, altri professionisti, imprese e committente, i quali a vario titolo potrebbero essere ritenuti corresponsabili tra loro con le implicazioni che abbiamo visto in tema di responsabilità solidale.

La polizza professionale è uno strumento che serve a finanziare le perdite conseguenti ad un evento imprevisto. Anche la migliore soluzione presente sul mercato prevede esclusioni e limitazioni, perciò come già scritto in precedenza prima di tutto vanno ridotte le possibilità di commettere un errore e limitate le conseguenze economiche tramite le azioni di mitigazione descritte sopra.


Hai individuato i rischi e messo in atto misure idonee a ridurli? La tua polizza è adeguata alle attività che svolgi? Non sei sicuro e vuoi una consulenza per essere certo di avere una polizza idonea? Compila il form.

In base alla mia esperienza sono pochi i professionisti che conoscono quanto riportato in questo articolo e nella maggior parte dei casi ne sono venuti a conoscenza perché coinvolti in una richiesta di risarcimento.
Su questo tema vorrei organizzare uno o più corsi, ma vorrei strutturarli in base alle richieste che arrivano da chi come te svolge la professione e non proporre ciò che io ritengo possa essere di interesse. Se ritieni utile l’articolo e sei interessato ad approfondire l’argomento ti invito a rispondere al sondaggio serve meno di un minuto. Se vuoi restare aggiornato inserisci i tuoi (non è obbligatorio).

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