CPB e forfetario: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su soglie 100.000 e 150.000 euro
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 87/2026 chiarisce che per i contribuenti che hanno aderito al CPB come forfetari, oltre 100.000 euro si esce dal forfetario ma il CPB resta valido, mentre oltre 150.000 euro cessano entrambi. Il cambio di regime non esclude il CPB, ma impone attenzione ai limiti di ricavi.
Quando si tratta del passaggio tra regimi fiscali e superamento delle soglie di ricavi, il rapporto tra concordato preventivo biennale (CPB) e regime forfetario continua a generare dubbi applicativi. Con la risposta n. 87/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce cosa accade quando un contribuente, inizialmente forfetario, supera i 150.000 euro durante il periodo di validità del concordato.
CPB e passaggio da regime forfetario a semplificato: cosa succede dopo i 150.000 euro
Un contribuente nel 2023 applicava il regime forfetario, aderendo al concordato preventivo biennale per il 2024, ed è passato al regime semplificato per opzione, e non per perdita dei requisiti del forfettario.
Nello stesso anno ha superato la soglia dei 150.000 euro di compensi.
A questo punto il dubbio nasce spontaneo:
nonostante il cambio di regime, è possibile mantenere gli effetti del concordato?
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che “Sempre in merito alle fattispecie di cui alla lettera b-ter), con la FAQ (…) n. 3 del 15 ottobre 2024, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, è stato specificato che, non essendo prevista nel decreto legislativo n. 13 del 2024 una fattispecie analoga per i contribuenti che passano dal Regime Forfetario a quello ordinario nel primo periodo d'imposta oggetto di CPB, si deve, pertanto, ritenere che la fattispecie de qua non rappresenti una condizione preclusiva per l'accesso al CPB. Dunque, nel caso prospettato nell'istanza, la circostanza che il contribuente nel 2023 ha applicato il Regime Forfetario, aderendo al CPB in qualità di soggetto forfetario, e che nel 2024 ha invece optato per il passaggio al regime semplificato, non rappresenta una causa di esclusione dal CPB né determina una cessazione del CPB stesso. Avendo aderito al CPB da soggetto forfetario, l'Istante sarà tenuto ad applicarne le corrispondenti regole, come previsto dal decreto legislativo n. 13 del 2024, incluse quelle relative alle cause di cessazione del CPB. (…) Difatti, se nel caso prospettato il contribuente potesse continuare a usufruire dei vantaggi derivanti dal CPB in qualità di forfetario e, al tempo stesso, applicare le regole valide per i contribuenti ISA (i.e. il riferimento alle soglie di ricavi e compensi previste per questi soggetti), ciò rappresenterebbe una disparità di trattamento ingiustificata rispetto a quei contribuenti che aderiscono al CPB in qualità di forfetari e continuano a rispettare i requisiti per l'applicazione del Regime Forfetario anche per l'anno 2024.”
Dalla FAQ n. 3 del 15 ottobre 2024 emerge che il decreto legislativo n. 13/2024 non disciplina il caso del passaggio da regime forfetario a regime ordinario. Di conseguenza, un contribuente che era forfetario e passa al regime semplificato l’anno successivo può comunque mantenere il CPB, pur restando però soggetto alle regole previste per i contribuenti che vi hanno aderito come forfetari, incluse le cause di cessazione.
Quindi un contribuente, nonostante sia passato al regime ordinario, non potrà applicare le regole proprie dei soggetti ISA (Indici sintetici di affidabilità) ai fini del CPB, dovendo continuare a rispettare quelle previste per i forfetari, per evitare disparità di trattamento.
Regime forfetario e CPB: cosa succede se superi 100.000 o 150.000 euro
L’AE fa una distinzione tra le soglie di ricavi ossia “se il contribuente forfetario dichiara ricavi o compensi superiori all'importo di 100.000 euro ma comunque non eccedenti l'importo di 150.000 euro, si avrà la fuoriuscita immediata (ossia, nel corso dello stesso anno in cui il limite di 100.000 euro è superato) dal Regime Forfetario, ma non anche dal CPB che continuerà così a produrre i propri effetti. Invece, il superamento della soglia dei 150.000 euro determinerà non solo l'immediata fuoriuscita dal Regime Forfetario, ma il CPB cesserà di produrre i suoi effetti, come previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 13 del 2024. Nel caso concreto, dunque, nei confronti dell'Istante (…), avendo dichiarato di superare la soglia dei 150.000 euro di ricavi/compensi nel 2024, si configurerà la causa di cessazione dal CPB di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis (…).”
Nel caso di cambiamento di regime fiscale nel corso del concordato biennale secondo l’AE sono quindi configurabili due possibili casistiche per quanto concerne la soglia:
- se un contribuente forfetario supera 100.000 euro di ricavi o compensi, esce subito dal regime forfetario nello stesso anno mentre il Concordato Preventivo Biennale (CPB) continua comunque a valere;
- se invece si supera anche la soglia di 150.000 euro, cessano sia il regime forfetario sia l’efficacia del CPB.
Nel caso esaminato il contribuente, avendo aderito al CPB come soggetto in regime forfetario, resta soggetto alle regole previste per i forfetari nel D.lgs. 13/2024, tuttavia nel 2024 avendo dichiarato ricavi superiori a 150.000 euro si avrà la cessazione del CPB prevista dall’art. 32, comma 1, lett. b-bis).
Chi aderisce al concordato come forfetario deve monitorare con attenzione il volume dei ricavi, perché il superamento della soglia dei 150.000 euro determina automaticamente la perdita degli effetti del CPB, indipendentemente dal regime fiscale applicato in concreto nel periodo d’imposta.
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FAQ TECNICHE - CPB e regime forfetario: soglie e continuità Agenzia Entrate
Che cos’è il concordato preventivo biennale (CPB)?
Il CPB è uno strumento fiscale che consente al contribuente di concordare preventivamente con l’Amministrazione finanziaria il reddito imponibile per un biennio. Si applica su base volontaria e comporta regole specifiche in funzione del regime fiscale adottato al momento dell’adesione.
A cosa serve e in quali contesti si applica?
Serve a garantire certezza fiscale e stabilità del carico tributario per due anni. È utilizzato da professionisti e imprese, inclusi i contribuenti in regime forfetario, per pianificare il reddito e ridurre il rischio di accertamenti.
Quali sono le soglie rilevanti per il regime forfetario nel CPB?
Le soglie chiave sono 100.000 e 150.000 euro di ricavi o compensi. Il superamento di 100.000 euro comporta l’uscita immediata dal regime forfetario, mentre il superamento di 150.000 euro determina anche la cessazione del CPB, secondo quanto previsto dal D.lgs. 13/2024.
Qual è il principale vantaggio rispetto alla gestione ordinaria?
Il CPB consente una pianificazione fiscale stabile e predeterminata. Anche in caso di uscita dal regime forfetario per superamento dei 100.000 euro, il concordato continua a produrre effetti, evitando discontinuità immediata nella gestione fiscale.
Come si gestisce il passaggio da forfetario a regime semplificato?
Il passaggio non costituisce causa di esclusione dal CPB. Tuttavia, il contribuente resta vincolato alle regole previste per i forfetari al momento dell’adesione, senza poter applicare i criteri propri dei soggetti ISA, al fine di evitare disparità di trattamento.
Quali sono gli impatti su sicurezza fiscale e durabilità del regime?
Il sistema garantisce continuità fino a determinate soglie, ma richiede monitoraggio costante dei ricavi. Il superamento dei 150.000 euro comporta la cessazione automatica del CPB, con effetti immediati sulla pianificazione fiscale e sugli obblighi dichiarativi.
Quali errori devono evitare i professionisti?
Errore frequente è ritenere che il cambio di regime fiscale comporti automaticamente la perdita del CPB. Altro errore è non monitorare le soglie di ricavi. È essenziale verificare continuamente i limiti e applicare le regole coerenti con il regime di adesione originario.
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