Datori di lavoro: la formazione diventa ora obbligatoria
Molteplici sono gli aspetti sui quali il D.L. 146/2021 prima e la legge 146/2021 poi sono intervenuti in tema di sicurezza sul lavoro. Dopo aver visto le novità sulla formazione del preposto e sull’addestramento, ci concentriamo ora su quelle per i datori di lavoro
Novità assoluta è la modifica apportata dal cosiddetto “decreto fisco e lavoro” all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008, che colma un evidente vuoto della previgente disciplina; infatti, oltre ai dirigenti e i preposti ora anche gli stessi datori di lavoro dovranno ricevere “….un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo”.
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La formazione dei datori di lavori, quindi, non pare quella prevista dall’art. 34 nel caso di svolgimento diretto da parte degli stessi dei compiti di prevenzione e di protezione, bensì, a quanto sembra di capire, dovrebbe trattarsi di una formazione obbligatoria che riguarda tutti i datori di lavoro (amministratori delegati, presidenti del consiglio di amministrazione, etc.) legata proprio al ruolo che essi ricoprono ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro.
Sarà interessante valutare come in sede di Conferenza Stato – Regioni tale formazione sarà regolata, con la speranza che comprenda anche alcuni temi gestionali di notevole rilevanza spesso ignorati (es. l’azione di regresso da parte dell’INAIL in caso d’infortunio sul lavoro).
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All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema del SICUREZZA SUL LAVORO E IN CANTIERE, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti a cura di Mario Gallo.
Ancora una volta, però, si è persa l’occasione di disciplinare la formazione a distanza in modalità sincrona con il risultato che si apre un nuovo capitolo sulla praticabilità di questa strada visto che, per altro, lo stato di emergenza per la SARS-COV-2 è stato nuovamente prorogato al 31 marzo 2022, e rimane ferma la disciplina del Protocollo condiviso dalle parti sociali del 6 aprile 2021 che, invero, diventa ancora più importante in questo periodo vista la nuova ondata di contagi che sta inducendo il Governo a introdurre nuove e ancora più stringenti misure.
Comunque, al di là di ciò tali modifiche vanno accolte positivamente in quanto il ruolo del preposto è di fondamentale importanza, quindi, occorre uno sforzo maggiore per assicurare a tale figura le reali conoscenze e competenze per sovraintendere il lavoro altrui garantendone la salute e la sicurezza sul lavoro.
Riassetto degli Accordi Stato–Regione sulla formazione: più spazio alle verifiche sul campo
Da osservare, infine, che in ragione del frastagliato quadro regolamentare contenuto nei diversi Accordi Stato – Regioni, il legislatore ha previsto con la legge 215/2021 anche un deciso riassetto dell’intera materia della formazione dei lavoratori e delle altre figure (dirigenti, preposti, etc.).
Infatti, al comma 2 dell’art.37 del D.Lgs. 81/2008, è stata inserita la nuova disposizione che prevede che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrà adottare un Accordo di accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attualmente vigenti in materia di formazione in modo da garantire:
- a. l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b. l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
E proprio in relazione alla lettera b) che, invero, si coglie una importante novità normativa; infatti, tale Accordo dovrà anche regolamentare le verifiche dell’apprendimento sul campo, quindi durante l’attività superando così il vecchio modello della sola verifica in aula che spesso si è dimostrato poco efficace.
Per approfondire:
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Lo speciale:
SICUREZZA SUL LAVORO
Con la conversione del D.L. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ad opera della legge 215/2021, è stata messa a punto una nuova mini “riforma” del cd. “Testo unico” della sicurezza sul lavoro che, invero, sta facendo abbastanza discutere. Infatti, con questi due provvedimenti il Governo e il Parlamento hanno deciso d’intervenire in maniera energica sulla materia, operando un giro di vite questa volta molto forte; la ratio del D.L. 146/2021, è quella di contrastare in modo più efficace il triste fenomeno degli infortuni che, secondo i dati diffusi recentemente dall’INAIL, colloca il settore dell’edilizia al quinto posto per infortuni denunciati e al secondo per casi mortali. Ma, di fondo, dal D.L. n.146/2021, traspare anche un’altra preoccupazione, ossia quella che proprio la ripresa dell’edilizia, per effetto del cd. “super bonus 110” e degli altri crediti previsti, possa aggravare per tali attività il trend infortunistico, anche in considerazione di una prevedibile espansione del fenomeno del cd. “lavoro nero”. Di conseguenza, con i citati provvedimenti sono state introdotte numerose modifiche al D.Lgs. 81/2008 che, come vedremo, interessano principalmente la formazione, il ruolo del preposto e del datore di lavoro, la sospensione dell’attività.
A cura di Mario Gallo
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