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Decreto Controlli Antincendio: i chiarimenti dei Vigili del Fuoco sulle proroghe per la qualificazione dei manutentori qualificati

L'articolo 1 del decreto del 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.

Dopo la pubblicazione del Decreto Controlli e la 'proroga' di parte dello stesso avvenuta con decreto del 15 settembre 2022, i Vigili del Fuoco intervengono inserendo in una circolare, la n.16579/2022 del 7 novembre 2022, i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del provvedimento.

Decreto Controlli 'prorogato': i dettagli

Dal 25 settembre 2022 è in vigore il decreto ministeriale del 15 settembre 2022 (G.U. n. 224 del 24 settembre) che ha modificato il decreto 1° settembre 2021 - cd. “Decreto Controlli” - recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Proroga solo per la qualificazione dei manutentori

L'art. 1 del decreto 15 settembre 2022 - segnala la circolare - dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.

Ne deriva che è confermata la vigenza corrente delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 e, in particolare, dall’art.3 “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” e dall’art.5 “Abrogazioni”.

Registro dei controlli già operativo

Pertanto, dal 25 settembre scorso si fa riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.

I corsi validi

Inoltre, possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.

Con successiva nota saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame.

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