Direttore dei lavori e direttore operativo: quando le responsabilità in cantiere sono condivise
La sicurezza nei cantieri edili è fondamentale per prevenire incidenti sul lavoro. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5003/2025, ha confermato che anche il direttore operativo può essere responsabile se non adotta le misure necessarie per prevenire rischi, in quanto formalmente assistente del direttore dei lavori.
Direttore dei lavori e sicurezza: quando la responsabilità è condivisa
La sicurezza nei cantieri edili è essenziale per proteggere la vita e la salute dei lavoratori e ogni anno, purtroppo, si verificano ancora troppi incidenti sul lavoro, molti dei quali potrebbero essere evitati se venissero rispettate le regole di sicurezza vigenti. Ecco perché la norma prevede disposizioni precise che stabiliscono “chi deve fare cosa” al fine di garantire che le lavorazioni si svolgano in modo sicuro.
Nei cantieri edili ci sono diverse figure professionali che hanno il compito di garantire la sicurezza, come ad esempio:
- il coordinatore per la sicurezza, che deve redigere il piano di sicurezza ove si indicano tutti i pericoli possibili e le misure da prendere per evitarli;
- il direttore dei lavori, con il compito di sorvegliare l’esecuzione delle opere, verificandone la conformità al progetto e alle norme contrattuali;
- il direttore operativo, infine, rappresenta la figura tecnica che si interfaccia e collabora con il direttore dei lavori nel verificare la regolare esecuzione di singole parti dell’opera, rispondendo della propria attività direttamente al direttore dei lavori.
A questo punto sorge un interrogativo:
se una persona in cantiere si comporta di fatto come un responsabile della sicurezza, anche se sulla carta ha un ruolo diverso, diventa comunque responsabile?
Una risposta chiara arriva dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 5003/2025.
Questa sentenza tratta di un tragico incidente avvenuto durante i lavori di ristrutturazione di una cappella cimiteriale dove due operai hanno perso la vita a causa del crollo di un muro (non messo adeguatamente in sicurezza con i sostegni necessari) mentre stavano lavorando.
Crollo di un muro in cantiere: la Cassazione conferma la responsabilità del direttore operativo
Durante i lavori di ristrutturazione di una cappella cimiteriale un muro di fondo crollò travolgendo gli operai e causandone il decesso. L’evento venne attribuito al mancato puntellamento e alla scorretta organizzazione del cantiere, che non tenne conto delle precarie condizioni strutturali dell’edificio.
I tecnici coinvolti erano due architetti, ossia:
- il primo che riuniva in sé le figure del progettista, del coordinatore della sicurezza e del direttore dei lavori;
- il secondo in qualità di direttore operativo del cantiere.
A tal proposito, la Corte d’Appello aveva ritenuto che i ruoli di coordinatore per la sicurezza/direttore dei lavori e di direttore operativo fossero effettivamente assunti in forma collegiale dai due professionisti, con condivisione di compiti e responsabilità. Tuttavia il direttore operativo ha contestato tale interpretazione in Cassazione, ritenendo di aver svolto solo il ruolo di direttore operativo, cioè assistente del direttore dei lavori, e di conseguenza non responsabile della sicurezza e della gestione complessiva del cantiere.
Sull’argomento la Corte di Cassazione fa delle precisazioni nette, ossia “(m)anifestamente infondati risultano i primi due motivi di ricorso, orientati a contestare la riferibilità della ritenuta posizione di garanzia al *** ***, al quale nelle sentenze di merito è stato attribuito, congiuntamente all'architetto *** ***, il ruolo di coordinatore per la progettazione e per la esecuzione e la sicurezza, oltre alla effettiva direzione dei lavori. (…) Il *** ***, dunque, anche nell'espletamento delle sue funzioni di direttore operativo, sarebbe stato comunque investito di una posizione di garanzia che gli imponeva di collaborare con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare fossero eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Inoltre, nella sentenza di primo grado è stato evidenziato che (...) avesse effettuato sopralluoghi, valorizzando le dichiarazioni dei testi a discarico che avevano affermato di averlo visto sul cantiere, allora la sua condotta avrebbe dovuto essere considerata ancor più grave, essendo egli rimasto inerte dinanzi al conclamato pericolo di crollo. Pertanto, anche in tal veste, sarebbe venuto meno ai suoi doveri; infatti, pur consapevole del rischio di crollo del muro dovuto alla mancanza di adeguato puntellamento, non assunse alcuna iniziativa atta a contenere l'evidente pericolo, a cui era tenuto.
(…) Per completezza, si evidenzia che, per il reato di omicidio colposo, commesso, come in questo caso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il raddoppio dei termini di prescrizione era stato già stabilito dall'art.6 della L.5 dicembre 2005, n.251; inoltre, la pena massima era stata portata a sette anni dall'art.l, comma 1, lett.c) del d.lgs.23 maggio 2008, n.92, convertito nella 1.24 luglio 2008, n. 125. Pertanto, il termine prescrizionale è pari ad anni 17 e mesi 6 (…), decorrente dalla verificazione dell'evento (2 aprile 2009) e non ancora spirato.”
I giudici hanno quindi respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi presentati e confermando che il direttore operativo, insieme al direttore dei lavori, abbia esercitato effettivamente le funzioni di direzione e coordinamento dei lavori, come dimostrato dalla sottoscrizione congiunta degli elaborati progettuali, dalla partecipazione alla gestione operativa del cantiere e dalla documentazione amministrativa condivisa.
Di contro, il direttore operativo non ha rispettato la propria posizione di garanzia in quanto non ha previsto le misure di sicurezza necessarie, come il puntellamento del muro, né ha vigilato adeguatamente sul rispetto delle norme durante l’esecuzione dei lavori. Tale condotta omissiva dell’imputato è stata causa del crollo del muro e quindi del tragico incidente.
In sintesi, la sentenza rimarca come la responsabilità non è solo una questione di carta, di firme sui documenti o di ruoli formali, bensì una questione di coscienza. Soprattutto nei cantieri dove il rischio di infortuni e di tragici incidenti è elevato, quando si accetta un incarico che riguarda la sicurezza delle persone, non si può pensare:
- “questo non è compito mio”
oppure - “sulla carta dovrebbe farlo un altro”.
Se si vede un pericolo e si resta fermi senza fare nulla, si è complici di quello che può succedere.
Scarica la sentenza in allegato
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