Drenaggi, impermeabilizzazioni e ponti termici: ecco perché il direttore dei lavori non dovrebbe delegare i dettagli esecutivi
Il direttore dei lavori (DL) riveste un ruolo centrale nella costruzione di un immobile, non solo come supervisore formale, ma come garante della durabilità, sicurezza e salubrità dell’opera. La Cassazione, con l’ordinanza n. 27995/2025, ribadisce che il DL ha un obbligo di alta sorveglianza sulle fasi essenziali della costruzione, con potere-dovere di impartire ordini, rilevare anomalie e prevenire danni.
Obbligo di alta sorveglianza del direttore dei lavori nelle costruzioni
Spesso ci si interroga sul reale ruolo del direttore dei lavori (DL) nella costruzione di un immobile: è solo un supervisore formale o ha un effettivo obbligo di vigilanza sulle fasi critiche della costruzione?
Sicuramente tale figura tecnica riveste un ruolo centrale nella realizzazione di un’opera edilizia, non solo come supervisore formale delle attività di cantiere, ma soprattutto come garante della corretta esecuzione delle opere e dei relativi dettagli costruttivi, essenziali per la durabilità, la sicurezza e la salubrità dell’immobile.
Infatti, la figura tecnica del DL non può limitarsi a compiti burocratici o di controllo documentale, ma deve esercitare un’alta sorveglianza tecnica, intervenendo attivamente per prevenire vizi costruttivi e difetti esecutivi. Inoltre, la mancata vigilanza su elementi strutturali o impiantistici rilevanti, come drenaggi, impermeabilizzazioni e coibentazioni, integra una forma di culpa in vigilando, con conseguente responsabilità solidale con l’impresa esecutrice verso i committenti.
Essenziali sono gli artt. 1669 e 2055 del codice civile che delineano un quadro ben preciso delle responsabilità, in particolare:
- l’art. 1669 codice civile sancisce che “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”;
- l’art. 2055 codice civile sottolinea invece che “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”, quindi tutti coloro che collaborano alla costruzione (appaltatore e tecnici) di un’opera rispondono dei difetti gravi estendendo tale responsabilità anche al risarcimento dei danni derivanti.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27995/2025 ha ribadito che il direttore dei lavori non può sottrarsi alle proprie responsabilità delegando tutto al direttore di cantiere, infatti la mancata vigilanza sulle opere strutturali e sui vari dettagli costruttivi mal realizzati costituisce una colpa inappellabile, la cui responsabilità può essere accertata anche in fase esecutiva.
Impermeabilizzazioni, ponti termici e drenaggi: il ruolo chiave del direttore dei lavori
I ricorrenti acquistano un appartamento costruito da un’impresa, dove la progettazione e direzione lavori erano state affidate ad un ingegnere. Dopo alcuni anni, nell’unità immobiliare iniziano ad emergere una serie di problematiche strutturali riguardanti:
- infiltrazioni d’acqua nel piano interrato;
- diffusa formazione di muffa in soggiorno e camere da letto;
- problemi di impermeabilizzazione, pendenze errate e assenza di drenaggio;
- ponti termici per carenza di materiale isolante.
Quindi una situazione molto, molto articolata.
A questo punto i ricorrenti citavano in giudizio gli eredi del costruttore e l’ingegnere chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi degli articoli 1669 e 2055 c.c., sostenendo che i vizi compromettessero la solidità, la durabilità e la salubrità dell’immobile.
Il percorso giudiziario vede pareri discordanti, infatti inizialmente il Tribunale di Pesaro condanna solo l’impresa costruttrice, escludendo la responsabilità del direttore dei lavori, ritenendo che i difetti fossero riconducibili a lavorazioni elementari sotto la supervisione del direttore di cantiere e ciò viene confermato anche dalla Corte d’Appello di Ancona.
Il caso approda in Cassazione che ribalta la sentenza precedente, sostenendo che la Corte d’Appello aveva costruito una motivazione meramente apparente e priva di fondamento logico.
I giudici della Suprema Corte sottolineano che “quanto alla violazione di legge, l’art. 1669 c.c., letto insieme agli artt. 1176 e 2055 c.c., configura una responsabilità extracontrattuale solidale del direttore dei lavori con l’appaltatore, per i gravi difetti dovuti anche a carenze esecutive. Il direttore presta un’obbligazione di mezzi ma, per la natura tecnica dell’opera, deve esercitare un’alta sorveglianza: non una presenza costante in cantiere, ma comunque un controllo periodico e qualificato su tutte le fasi essenziali, con potere-dovere di impartire ordini e segnalare anomalie. La mancata vigilanza su elementi come impermeabilizzazioni, pendenze o drenaggi costituisce colpa. L’onere della prova grava su direttore e appaltatore, che possono liberarsi solo dimostrando di aver espletato i propri compiti. Discostamenti sono ammessi solo per lavorazioni marginali o quando il difetto derivi da un vizio di progettazione estraneo alle competenze del direttore.
Contro questi principi (…) urta la sentenza in epigrafe: la fase esecutiva non si sottrae all’obbligo di alta sorveglianza del direttore dei lavori, il quale ha mancato di essere penetrante, in considerazione dei gravi vizi poi accertati.”
Il direttore dei lavori ha responsabilità e obblighi di alta sorveglianza in tutte le fasi essenziali della costruzione, con il potere e dovere di impartire ordini, rilevare anomalie e prevenire danni.
Secondo la Cassazione, le opere contestate quali impermeabilizzazione del solaio, pendenze, drenaggi e isolamento termico non sono lavorazioni marginali ed elementari, bensì attività strategiche e strutturali, sotto la responsabilità del direttore dei lavori.
La mancata vigilanza del tecnico su tali aspetti non è un elemento trascurabile ma costituisce colpa grave, e come specificano i giudici l’onere della prova grava sul direttore dei lavori, che può sottrarsi alle responsabilità soltanto dimostrando di aver espletato pedissequamente i propri compiti. Di conseguenza nessuna fase esecutiva può sottrarsi al controllo qualificato del direttore dei lavori.
In base a ciò la Corte di Cassazione dichiara nulla la sentenza della Corte d’Appello in relazione alla responsabilità del direttore dei lavori, e rinvia la causa alla stessa Corte di Ancona.
Questa sentenza rafforza la tutela dei committenti e chiarisce i confini della responsabilità del direttore dei lavori: non è sufficiente delegare alle figure operative l’esecuzione, il direttore deve garantire la corretta realizzazione delle opere essenziali per prevenire vizi strutturali e difetti di durabilità e salubrità per l’opera.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: direttore dei lavori, responsabilità del direttore dei lavori, alta vigilanza, art. 1669 c.c., art. 2055 c.c., vizi costruttivi, responsabilità solidale, mancata vigilanza, ponti termici, impermeabilizzazione, drenaggi, dettagli esecutivi.
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