Durc di congruità per la posa in opera di infissi: le nuove FAQ sull'applicazione del CCNL Edilizia
FAQ CNCE: laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera
Durc di congruità per la posa in opera di infissi
Attenzione: l'impresa che effettua attività di fornitura e montaggio in opera di infissi deve eseguire l'intervento attraverso addetti con contratti dell'edilizia, se 'vuole' essere in regola con il nuovo DURC di congruità in base alle norme in vigore dal 1° novembre scorso anche nei settore privato (per importi oltre i 70mila euro).
Lo chiarisce la CNCE (Commissione nazionale paritetica delle Casse edili) nelle ultime FAQ - allegate - dello scorso 3 maggio, dove si evidenzia che:
- laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera;
- laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.
Sappiamo, sul tema, che il CCNL Edilizia, dal prossimo 28 maggio, sarà peraltro da indicare nelle fatture inerenti lavori collegati ai bonus edilizi.
I benefici fiscali previsti dal DL 34/2020 (Rilancio) e seguenti, inerenti i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, possono infatti essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art.51 del d.lgs. 81/2015.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
La congruità nell'area del sisma
La FAQ n.1 invece chiarisce che nel caso in cui un’azienda che abbia già lavori in corso (ricostruzione sisma) acceda anche a quelli previsti dalla normativa sul SuperEcobonus 110% attraverso la presentazione di una variante progettuale alla DNL esistente, dovrà essere sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma).
LE NUOVE FAQ DELLA CNCE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE