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Fotovoltaico in zona agricola: il DLGS 199/21 sulle aree idonee limita i poteri dei Comuni

Il TAR Campania annulla il divieto comunale all’installazione di impianti fotovoltaici in area agricola, sancendo l’illegittimità di norme urbanistiche locali contrastanti con il DLGS 199/2021. La sentenza chiarisce che solo Stato e Regioni possono definire le aree idonee, rafforzando il quadro normativo nazionale sulle FER.

Il DLGS n. 199/2021, attuativo della direttiva RED II, ha introdotto criteri per individuare le aree idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, includendo anche le zone agricole prossime alle autostrade. L’art. 20 del decreto stabilisce un elenco di aree automaticamente considerate idonee.
Tuttavia, alcuni Comuni hanno tentato di introdurre divieti generalizzati. La sentenza del TAR Campania n. 881/2025 ha annullato una norma comunale che vietava la realizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola, confermando che tali competenze spettano solo allo Stato e alle Regioni.

  

Le aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili: il ruolo dell’art. 20 del DLGS 199/2021

La transizione energetica verso fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi strategici dell’Unione Europea e dell’Italia. In tale contesto, il DLGS n. 199/2021, che recepisce la Direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. RED II), ha ridefinito il quadro normativo nazionale in materia di energie rinnovabili, accelerando la crescita sostenibile del Paese, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione entro il 2050.

L’art. 20 del decreto è centrale, in quanto riguarda la Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

Si precisi che per aree idonee si intendono quelle porzioni di territorio destinate all’installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e delle infrastrutture connesse. Il comma 8 dell’art. 20 rappresenta la parte operativa e rilevante del decreto perché definisce alcune aree automaticamente considerate idonee. In particolare viene evidenziato che “nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”

Nonostante il quadro normativo nazionale, alcuni Comuni hanno approvato norme urbanistiche che vietano l’installazione di impianti fotovoltaici in area agricola, adducendo motivazioni di tutela paesaggistica o di coerenza con la pianificazione locale.

Ci si chiede allora:

  • il Comune può, in via autonoma, vietare tali interventi mediante le proprie norme urbanistiche?
  • fino a che punto le amministrazioni locali possono incidere su una materia regolata in via prioritaria dal legislatore nazionale e regionale?

Questi temi/quesiti hanno trovato risposta nella sentenza del TAR Campania n. 881/2025. (Scarica la sentenza in ALLEGATO).

Il Tribunale ha annullato l’art. 33, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC del Comune, che vietava in modo assoluto l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola.

Secondo i giudici, il Comune ha ecceduto i propri poteri, invadendo competenze riservate al legislatore statale e regionale, e ponendosi in contrasto con il quadro normativo delineato dal DLGS 199/2021.

  

Impianto fotovoltaico in zona agricola
Impianto fotovoltaico in zona agricola (INGENIO by AI)

   

Impianti fotovoltaici in zona agricola: il TAR annulla il divieto del PUC comunale

La controversia è sorta a seguito del rigetto da parte del Comune relativamente alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata da una società per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su suolo agricolo.

Il Comune aveva motivato il proprio diniego sostenendo:

  • da un lato, il divieto generalizzato previsto dall’art. 33, punto 6, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Comunale, che vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zona agricola;
  • dall’altro, il fatto che parte dell’impianto ricadrebbe in un ambito di trasformazione produttiva (ATP6) soggetto a pianificazione attuativa pubblica.

La società ricorrente si è opposta a tale decisione, sostenendo che:

  • il divieto generalizzato contenuto nelle NTA del PUC sia in contrasto con il quadro normativo nazionale, in particolare con quanto disposto dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 3), del DLGS n. 199/2021, il quale qualifica come “aree idonee” alla realizzazione di impianti fotovoltaici i terreni agricoli ubicati entro 300 metri dalle reti autostradali;
  • l’art. 6, comma 9-bis, del DLGS n. 28/2011 consente comunque la realizzazione diretta tramite PAS anche in presenza di pianificazioni attuative, qualora l’impianto insista in area idonea secondo la normativa nazionale.

Il Comune ha difeso la propria decisione spiegando di non aver imposto un divieto assoluto alla realizzazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER) nelle aree agricole, ma di aver semplicemente stabilito alcune regole. Ha anche precisato che l’area interessata non è interamente agricola, ma comprende anche altre zone urbanistiche, dove valgono criteri di pianificazione e assegnazione che mirano a garantire l’imparzialità e la parità di trattamento nell’uso del suolo pubblico. Secondo l’amministrazione, permettere a un privato di intervenire direttamente in una parte di quest’area, senza rispettare queste regole, comprometterebbe l’equilibrio tra gli interessi pubblici e le garanzie di concorrenza che devono essere rispettate per valorizzare correttamente l’intera zona.

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