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Gazebo: arredo o nuova costruzione? Bisogna rispettare le distanze dal confine? I chiarimenti

L’articolo chiarisce quando un gazebo è annoverabile tra le opere di arredo temporaneo e quando, invece, esso integra una nuova costruzione. Infine viene chiarito come, alla luce del DPR 380/2001 e dell'ordinanza n. 31288/2025 della Corte di Cassazione, le strutture rimovibili, senza cubatura e con funzione ornamentale, non siano soggette alle distanze legali dal confine come tutte le altre costruzioni.

Gazebo tra arredo temporaneo e nuova costruzione

Per gazebo si intende una struttura più o meno leggera, temporanea e facilmente rimovibile, utilizzata generalmente in spazi aperti come giardini oppure ancora in terrazze.
Tuttavia tali opere spesso si trovano al confine tra semplice arredo esterno e vera e propria costruzione edilizia.

Quando una struttura è qualificata come nuova costruzione deve rispettare il regime delle distanze dal confine con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di obblighi di arretramento e possibili sanzioni mentre se un manufatto è riconosciuto come arredo, temporaneo o precario, potrebbe eludere da tale disciplina.

La questione assume particolare rilevanza alla luce del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) che, all’articolo 3, comma 1, lettera e.5 definisce interventi di nuova costruzione “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”.
Quindi, nella categoria delle nuove costruzioni ricadono anche i manufatti leggeri, benché prefabbricati, di qualsiasi genere quando questi non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee.

L’elemento discriminante tra nuova costruzione e arredo
è la temporaneità o la permanenza di un’opera.

Inoltre elementi che influenzano tale qualificazione riguardano la presenza o meno di fondamenta stabili, la facilità di rimozione della struttura, la destinazione d’uso e la durata effettiva dell'installazione.
L’analisi è complessa e richiede spesso il supporto di consulenze tecniche che possono dar luogo anche a interpretazioni divergenti.

Un esempio di questa complessità è offerto dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 31288/2025, che affronta proprio la questione relativa a un gazebo in legno installato su una terrazza preesistente, confermando che tale manufatto, in quanto struttura rimovibile con funzione di arredo temporaneo, non costituisce una “nuova costruzione” soggetta al rispetto delle distanze legali dal confine.

 

Gazebo e distanze dal confine: quando non è nuova costruzione secondo la Cassazione

I ricorrenti, proprietari di un immobile, citano in giudizio i proprietari confinanti, chiedendo la rimozione di alcuni manufatti ritenuti in violazione delle distanze legali, con particolare riferimento a un gazebo in legno posizionato su una terrazza preesistente.

Il ricorso viene respinto dal Tribunale di Roma, dalla Corte d'Appello di Roma e dalla Corte di Cassazione ma gli attori, non arrendendosi, hanno promosso un ricorso per revocazione dell’ordinanza da parte della Suprema Corte. Secondo i ricorrenti, infatti, la Cassazione avrebbe commesso un errore nell’attribuire al gazebo la funzione di arredo temporaneo, non considerando quindi che dagli atti processuali risultasse invece la vetustà e l’uso prolungato nel tempo del manufatto.

Il ricorso viene rigettato e i giudici chiariscono che “(…) l’ordinanza della S.C. di cui è chiesta la revoca, al contrario di quanto si sostiene in ricorso, non disconosce la vetustà e l’uso prolungato nel tempo del manufatto, ma afferma (…) che la Corte d’appello ha esaminato tutte le doglianze formulate dagli attuali ricorrenti, alla luce delle risultanze istruttorie e delle due consulenze tecniche d'ufficio, giungendo a negarne la fondatezza (...) in ragione del fatto che la struttura non è fissa, ma rimuovibile, ha la funzione di arredo temporaneo, non costituisce cubatura, e, perciò, non è sussumibile entro la categoria delle costruzioni, né viola le disposizioni in tema di distanze dal confine.”
La Corte d'Appello, secondo la Cassazione, aveva giustamente concluso che il gazebo non costituiva una nuova costruzione in quanto realizzato mediante struttura non fissa ma rimovibile, con funzione di arredo temporaneo, priva di cubatura e quindi non riconducibile ad una nuova costruzione secondo il Testo Unico dell'Edilizia (TUE, DPR 380/01) e di conseguenza nemmeno soggetta alle norme sulle distanze dal confine secondo il Codice Civile.

In conclusione:

I gazebo rimovibili, privi di fondamenta e destinati a funzioni ornamentali o di arredo, non rientrano nel concetto di "costruzione" rilevante ai fini della disciplina delle distanze dal confine prevista dagli articoli 873 e seguenti del codice civile.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: gazebo, nuova costruzione, distanze dal confine, gazebo edilizia, distanze legali dal confine.

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