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Gazebo senza autonomia funzionale: per il Testo Unico Edilizia è libero da permessi

Per gazebo assentibile in edilizia libera si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.

Non solo di pergotende può vivere la giustizia amministrativa che si occupa di edilizia, ma ancora una volta ci imbattiamo in una corposa sentenza - la n.6263/2023 del 27 giugno - del Consiglio di Stato che ha per oggetto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione di un gazebo 4x4 installato nel giardino di proprietà del ricorrente, acquistato in blocco da un rivenditore autorizzato, non poggiato per due lati sulla parete dell'edificio ma retto da quattro montanti tubolari di metallo e non fissato al suolo.

Secondo il ricorrente, per dimensioni e caratteristiche, l'opera deve ritenersi non riconducibile al regime del permesso di costruire, integrando un mero elemento di arredo e quindi può essere assentito in edilizia libera, senza alcun permesso.

Parte quindi un'analisi figlia delle regole dell'art.6 del Testo Unico Edilizia (edilizia libera), delle prove a carico e delle caratteristiche dei gazebo e delle pergotende assentibili liberamente, senza dover richiedere alcun permesso.

Gazebo libero: ecco quando

Palazzo Spada ricorda che, con decisione n. 3393 del 27 aprile 2021, è stata sancita la natura di «manufatti leggeri» annoverabili nell’edilizia libera, di tende o gazebo che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile.

Tali elementi, pertanto, non necessitano di permessi per la loro installazione.

Oltretutto - osserva Palazzo Spada - la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende. Non essendovi dunque uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Allo stesso modo, deve escludersi che si sia realizzata una ristrutturazione edilizia in senso tecnico, dato che l'art. 3, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, riconduce tale tipologia di intervento edilizio agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Le opere in questione, dunque, non necessitavano di alcuna autorizzazione a costruire, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati”.

Nello specifico, esaminando da vicino la fattispecie, anche alla luce della documentazione fotografica in atti, per quanto riguarda la realizzazione del gazebo (manufatto “C”) - sulla base della giurisprudenza ormai prevalente che ritiene che per “gazebo” si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili - si ritiene che lo stesso, come anche il manufatto “D”, il cui compito consiste nel “valorizzarne la funzione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione”, non essendoci un vero e proprio spazio chiuso e tanto meno una copertura o una tamponatura di costruzione, ovvero una sostanziale trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non necessitano di permesso per la loro installazione.

Tende, pergotende, pensiline e tettoie: tra edilizia libera e titoli abilitativi

Non sempre è facile individuare la corretta autorizzazione amministrativa per installare le strutture delle schermature solari, essendo manufatti collocati a confine tra l'edilizia libera e la necessità di titolo abilitativo.


Nell’articolo di Mario Mollo e Selene Magno, le definizioni normative e il regime amministrativo che regolano queste opere. Scopri tutto!

C'è anche una pergotenda

Il Collegio ritiene che dalla documentazione fotografica in atti, per quanto riguarda l’opera indicata come pergotenda “B”, di dimensioni pari a 5,00 x 1,00 ml, emerga che questa, seguendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulle tende retrattili, non si presta ad una qualificazione in termini di nuova costruzione necessitante del permesso di costruire, in quanto la tenda è completamente ritraibile e l’opera assolve ad una funzione di copertura delle scale di accesso al piano interrato, con ancoraggio alla parete del fabbricato ed in parte alla ringhiera delle scale, connotandosi in termini di accessorietà.

Nel caso concreto, il manufatto “B”, in ragione del carattere retrattile delle tende e alla funzione di copertura che le tende realizzano, non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza.


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