Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione: le responsabilità inderogabili
La sentenza Cassazione 2747/2025 chiarisce le responsabilità penali del CSE nei cantieri: il coordinatore deve verificare l’effettiva attuazione delle misure di sicurezza e adottare provvedimenti immediati in caso di pericolo, senza potersi appellare alle funzioni del RUP o ad altri soggetti.
Il ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nei cantieri edili è centrale per garantire l’applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Il CSE ha il compito di vigilare sull’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e sull’adeguatezza e coerenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2747/2025 ha riaffermato questi principi, condannando un CSE che, pur consapevole della pericolosità del cantiere, non aveva adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza.
Il ruolo del CSE nella sicurezza dei cantieri edili: funzioni, obblighi e responsabilità
I cantieri edili sono i luoghi con il più alto tasso di infortuni gravi. Per garantire un adeguato livello di sicurezza, è fondamentale la presenza di alcune figure chiave.
Tra queste spicca il CSE (Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione), responsabile del controllo e del coordinamento delle attività lavorative, affinché vengano rispettate tutte le indicazioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Tale figura professionale viene nominata dal committente o dal responsabile dei lavori.
Il CSE riveste un ruolo molto complesso: deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza non solo nell’interesse primario dei lavoratori, ma anche a tutela del committente che lo ha incaricato.
Le responsabilità del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) nel sistema di prevenzione e protezione della sicurezza nei cantieri edili vengono disciplinate dal DLGS 81/08.
In particolare l’art. 92, comma 1, del decreto chiarisce che “Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (…);
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto (…);
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
Come si evince, le competenze da mettere in gioco sono molteplici, così come compiti e responsabilità da assumere. D'altronde, la sicurezza nei cantieri non è un optional, ma un imperativo categorico che richiede vigilanza costante, verifiche puntuali e interventi immediati quando si manifesta un pericolo. Tali concetti vengono chiariti anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2747/2025.
Sicurezza nei cantieri: il CSE deve verificare l'attuazione concreta delle misure
La sentenza della Corte di Cassazione, n. 2747/2025, ricorda che dietro ogni incidente si celano precise responsabilità e che la superficialità nell'applicazione delle norme di sicurezza diventa complice di tragedie. Per tali motivi quindi rigetta il ricorso presentato dal ricorrente, confermandone la responsabilità penale per la violazione delle norme antinfortunistiche.
Il tragico episodio risale al 2021, quando un ciclista percorreva una strada comunale immettendosi in un tratto interessato da lavori di ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza di una strada comunale di collegamento.
Il ciclista impattò contro la parte posteriore di un autocarro in retromarcia, causandone il decesso.
Il ricorrente, in qualità di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) e Direttore dei lavori, è stato ritenuto responsabile di non aver verificato che le ditte avessero effettivamente predisposto le misure di sicurezza previste nella pianificazione e che la stessa risultasse completa e chiara. In particolare, non aveva controllato che fosse realizzato uno sbarramento completo della strada per l'intera carreggiata, all'inizio e alla fine del cantiere.
Inoltre, al momento dell'incidente sulla sede stradale era presente soltanto una transenna con due cartelli, mancava quindi un’idonea segnaletica di sicurezza infatti non erano presenti:
- un’idonea segnaletica di sicurezza;
- barriere, parapetti o altri tipi di recinzioni nel tratto percorribile da pedoni e ciclisti;
- una delimitazione dell'area operativa del camion per la movimentazione della terra.
Il caso approda inizialmente alla Corte d'Appello di Messina, la quale ritiene che la condotta del ricorrente violasse l'art. 92, comma 1, lettere b) e f) del DLGS n. 81/08 per non aver verificato l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza e per non aver adottato il provvedimento di sospensione dei lavori nonostante avesse riscontrato l'esistenza di un grave pericolo nel cantiere.
Il ricorrente presenta ricorso per Cassazione, sostenendo tra l’altro che la responsabilità della sicurezza nei cantieri per lavori pubblici spettasse al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e non al CSE, secondo la disciplina del DLGS n. 50/16 e DLGS n. 81/08.
Tuttavia, l’intero ricorso è stato respinto dalla Suprema Corte.
La Corte ha precisato che “Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, invece, il suddetto compito gravava in modo specifico nei confronti dell'imputato, avendo costui dovuto provvedere, nella ricoperta qualità di CSE e direttore dei lavori, a impartire specifiche disposizioni volte a garantire la sicurezza di lavoratori e terzi all'interno del cantiere, anche assicurandosi che tali disposizioni venissero effettivamente adottate. Per come adeguatamente precisato dalla Corte di appello, con corretta individuazione delle ragioni di responsabilità del prevenuto, nel caso di specie devono trovare applicazione, trattandosi di "cantiere mobile", le previsioni dell'art. 92, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere verificato il *** *** l'idoneità e l'adeguamento del Piano Operativo di Sicurezza e di Coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, nonché dell'art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere adottato l'imputato, pur dopo avere riscontrato la presenza nell'area del cantiere di un grave pericolo, il provvedimento di sospensione dei lavori fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese esecutrici. (…) Tutte le indicate condotte hanno, pertanto, rappresentato specifiche violazioni della regola cautelare imposta al *** ***, nella sua qualità, dall'art. 92 del d.lgs. n. 81 del 2008, determinando una responsabilità a lui riferibile, connessa alla sua posizione di garanzia di CSE, rispetto alla quale eventuali condotte omissive o inadempienti imputabili al RUP potrebbero, al più, rilevare solo in termini di cooperazione colposa nella verificazione del tragico evento, senza assumere nessuna valenza causale esonerativa con riguardo alla posizione dell'odierno imputato.”
Si comprende chiaramente che il compito di garantire la sicurezza cade specificamente sul ricorrente nella sua qualità di CSE e direttore dei lavori. Inoltre essendo un cantiere mobile, doveva trovare applicazione l'art. 92 del DLGS n. 81/08, che impone al coordinatore di verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza e di adottare provvedimenti di sospensione dei lavori in presenza di gravi pericoli.
In realtà, eventuali condotte omissive imputabili al RUP potrebbero rilevare solo in termini di cooperazione colposa, senza assumere valenza causale esonerativa rispetto alla posizione dell'imputato.
Quindi la responsabilità del coordinatore rimane autonoma e specifica.
La sentenza della Cassazione rappresenta un importante precedente in materia di responsabilità penale nei cantieri, confermando che il coordinatore per la sicurezza non può limitarsi a impartire prescrizioni generiche, ma deve verificarne l'effettiva attuazione e adottare provvedimenti drastici quando si manifestino situazioni di grave pericolo, ad esempio arrivando a sospendere i lavori.
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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).
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