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Impianti di biometano, nuovi incentivi: in Gazzetta il decreto con contributi in conto capitale e tariffe dedicate

Il nuovo provvedimento del MITE reca disposizioni per la definizione degli incentivi al biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione

Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto n.340/2022 del MITE del 15 settembre 2022: pubblicato nella G.U. n.251 del 26 ottobre, si tratta di un provvedimento da 1,73 miliardi di euro complessivi che, in attuazione dell’articolo 11, comma 1 e dell’articolo14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 199/2021, punta a sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 - “Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l’economia circolare”.

Il decreto reca quindi le disposizioni per la definizione degli incentivi al biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione.

NB - Il decreto è in vigore dal 27 ottobre 2022.

Il perimetro di azione: quali impianti accedono agli incentivi

Accedono agli incentivi - si legge nel testo firmato dal Ministro - gli impianti per i quali gli interventi di cui sopra non sono stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 2, secondo periodo e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026.

Tali interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.

L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori relativi agli interventi di cui sopra.


Chi non rientra tra i beneficiari

Non è consentito l’accesso agli incentivi:

  • a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
  • b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016;
  • c) ai soggetti che beneficiano del regime di cui al DM 2 marzo 2018.


Accesso agli incentivi a due vie: contributo in c/capitale e tariffa incentivante

Agli impianti di produzione di biometano che rispettano i requisiti stabiliti dal presente decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:

  • a) un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell’investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile e secondo le percentuali indicate in allegato 1;
  • b) una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di 15 anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 7 e all’allegato 2.


I requisiti per l'accesso agli incentivi

Accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:

  • a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
  • b) nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi, preventivo di allacciamento rilasciato dal gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente;
  • c) conformità del biometano oggetto della produzione ai criteri stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE ai fini del rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”, ai pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 8, del regolamento 2021/241/UE, nonché ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilità:
    1. l’impianto produce biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all’allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021, e consegue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa;
    2. l’impianto produce biometano destinato ad altri usi e consegue una riduzione di almeno l’80 % delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa;
  • d) nel caso di riconversioni, l’intervento è realizzato su impianti agricoli esistenti;
  • e) nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d’infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità ai contenuti dei rispettivi “Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell’aria”;
  • f) nel caso di soggetti richiedenti che svolgano attività industriale, rientrante tra le categorie di cui all'Allegato 1 alla direttiva 2010/75/UE, in funzione anche dei valori di capacità, laddove la produzione di biometano avvenga su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, idrocarburi semplici (categoria 4.1.a), deve essere assicurata la conformità alla direttiva 2010/75/UE, come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, per le attività industriali, dal Titolo I, Parte V, del medesimo decreto;
  • g) nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;
  • h) i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio.


Contingenti disponibili, tempistiche e modalità di svolgimento delle procedure competitive

L'art.5 contiene tutti i riferimenti.

Le date e le modalità di svolgimento delle procedure sono disciplinate nell’ambito delle regole applicative di cui all’art.12, prevedendo l’assegnazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie basata sul valore percentuale della riduzione offerta sulla tariffa pertinente di cui all’allegato 2, nonché che la capacità produttiva eventualmente non assegnata venga riallocata nella prima asta successiva fino all’esaurimento dei contingenti e in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2026.

Per le procedure indette nel 2022 e nel 2023, le tariffe di riferimento poste a base d’asta sono quelle indicate all’allegato 2.

Dall’anno 2024 ed eventualmente fino al 2026, le tariffe poste a base d’asta sono quelle di cui all’allegato 2, ridotte del 2%.

Il GSE, ricevuta la documentazione:

  • a) riscontra la completezza dell’istanza di partecipazione entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa e comunque non oltre il periodo di apertura dei bandi, nel rispetto del termine di 60 giorni di cui al comma 2, primo periodo;
  • b) esamina la documentazione trasmessa e conclude la verifica della documentazione attestante il rispetto dei requisiti necessari per l’ammissione agli incentivi nel termine di pubblicazione della graduatoria di cui al comma 2.


Realizzazione degli interventi ed erogazione delle tariffe incentivanti

Gli impianti agricoli di produzione di biometano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria, secondo le procedure di cui all’articolo 5, entrano in esercizio al più tardi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

Gli impianti di produzione di biometano alimentati da rifiuti organici collocati in posizione utile nella relativa graduatoria, secondo le procedure di cui all’articolo 5, entrano in esercizio al più tardi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e al secondo periodo comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo. I medesimi termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti.

Gli impianti di capacità produttiva pari o inferiore a 250 Smc/h che immettono biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi, possono richiedere l’erogazione della tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva.

Per gli impianti di capacità produttiva superiore a 250 Smc/h, nonché per tutti gli impianti di produzione che immettono biometano nelle reti del gas naturale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, la tariffa spettante è erogata in forma di tariffa premio calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v) e in tale caso le garanzie di origine vengono assegnate al produttore.


Erogazione del contributo in conto capital: le spese ammissibili

Alla comunicazione di entrata in esercizio di cui all’articolo 7, comma 2 sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati in relazione alla realizzazione dell’intervento, nonché la documentazione di dettaglio individuata ai sensi dell’articolo 12.

Il GSE esamina la documentazione trasmessa ai fini della valutazione delle spese ammissibili e riscontra la rispondenza delle stesse ai costi massimi ammissibili riportati nell’Allegato 1, determinando il contributo da erogare.

Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell’erogazione del contributo in conto capitale:

  • a) i costi di realizzazione ed efficientamento dell’impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell’impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO2, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l’autoconsumo aziendale del biometano;
  • b) le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;
  • c) i costi di connessione alla rete del gas naturale;
  • d) i costi per l’acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell’impianto;
  • e) le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;
  • f) i costi per la fase di compostaggio del digestato.

Cumulabilità degli incentivi

Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti.

Resta ferma la possibilità di accesso al meccanismo del ritiro dedicato dell’energia di cui all’articolo 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in riferimento alla eventuale produzione di energia elettrica.


IL DECRETO DEL 15 SETTEMBRE 2022 DEL MITE (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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