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Impianti fotovoltaici fino a 1MWp: quali sono gli adempimenti amministrativi e fiscali?

Sensibilizzare i produttori di Energia Elettrica a prestare attenzione all'ottemperanza degli adempimenti tecnico-amministrativi (Dogane, Gse, Arera, Terna, Distributore di Rete), contribuisce a dare un aiuto al fine di rispettare quanto sancisce la normativa per continuare ad ottenere i contributi statali, il corretto rispetto della normativa garantisce la redditività dell'impianto fotovoltaico ed evita eventuali sanzioni da parte degli Enti addetti.

Gli Enti coinvolti nell'installazione ed esercizio di impianti fotovoltaici

La costruzione e la messa in esercizio di un impianto fotovoltaico comporta una serie di adempimenti burocratici verso molti soggetti, tra cui le Amministrazioni Comunali (pratiche edilizie se non pratiche paesaggistiche), Gestore di Rete (pratiche di connessione) e Gestore dei Servizi Energetici (pratiche di incentivazione o ritiro dell’energia elettrica ceduta in rete).

Per coloro che si avventurano ad installare impianti di potenza superiore a 20kWp, un altro soggetto coinvolto nel procedimento è l’Agenzia delle Dogane, la quale considera tale impianto un’officina elettrica e pertanto richiede che venga acquisita una licenza di esercizio.

Gli oneri amministrativi e fiscali continuano (e se possibile aumentano…) dopo l’entrata in esercizio dell’impianto. I cosiddetti “soggetti produttori”, infatti, devono assolvere annualmente una serie di adempimenti in continua evoluzione normativa.

Gli enti coinvolti in questo processo rispondono alle seguenti definizioni:

  • Gestore Servizi Energetici (GSE): E’ la società per azioni a partecipazione pubblica alla quale, in esclusiva in Italia, sono attribuite le funzioni di promozione, incentivazione e sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, nonché tutte le attività di natura pubblicistica relative al settore energetico. Tra le altre attività, il GSE gestisce il meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, emette i certificati verdi, gestisce il servizio di scambio sul posto e ritira l’energia elettrica ceduta in rete da impianti da fonti rinnovabili di piccole dimensioni.
  • Agenzia delle Dogane (e dei Monopoli): E’ una delle quattro agenzie fiscali presenti sul territorio italiano che, nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali, esercita, a garanzia della piena osservanza della normativa comunitaria, attività di controllo, accertamento e verifica relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali. Verifica e controlla scambi, produzione e consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggetti ad accisa, garantendone la riscossione annua.
  • Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): Istituita con l’avvento del mercato libero, ha la funzione di regolare e controllare il settore dell’energia elettrica e del gas. Annovera nei suoi compiti la determinazione dei prezzi massimi per la fornitura in regime di maggior tutela, la promozione di interventi di efficienza nel settore energetico, il controllo che non vengano violate le regole della concorrenza e l’accoglimento di reclami e controversie tra utenti e fornitori, stabilendo anche regole minime al fine di garantire alle utenze la qualità del servizio fornito.

Gli adempimenti periodici di tipo amministrativo e fiscale variano a seconda della taglia di impianto. Semplificando, possiamo dire che gli impianti fotovoltaici di taglia inferiore a 20kW sono esenti da qualsiasi onere burocratico.

Di contro, per taglie comprese tra 20kW e 100kW, il soggetto produttore deve gestire i rapporti con GSE e Agenzia delle Dogane; per potenze superiori anche ARERA viene coinvolta.

 

   

In cosa consistono gli adempimenti?

Gli oneri burocratici possono essere così sintetizzati:

  • Verso GSE
    - Comunicazione di FUEL MIX, ovvero la composizione all’interno del Portale del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica che viene immessa in rete e venduta dalle imprese di vendita ai clienti finali .
    - Trasmissione della dichiarazione annuale di consumo, ovvero invio al GSE della copia dell’analogo documento inviato all’Agenzia delle Dogane (vedi punto seguente), che dovrà essere inoltrata con allegata una lettera di accompagnamento e copia dell’esito positivo dell’invio telematico della dichiarazione stessa all’Ufficio doganale competente.
  • Verso Agenzia delle Dogane
    - Presentazione in via telematica della dichiarazione annuale di consumo relativa alla produzione di energia elettrica dell’anno solare precedente, che consente di determinare la quota parte di energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle utenze del Produttore.
    - Richiesta di rinnovo della licenza di officina elettrica e di rilascio del registro delle misure dell’energia elettrica vidimato dall’Ufficio doganale di riferimento.
  • Verso ARERA
    - Versamento del contributo ai sensi della delibera 143/07 “Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas”, ai fini di coprire gli oneri di funzionamento dell’Autorità . La misura del contributo di cui sopra è stabilito annualmente dall’AEEG entro i limiti tracciati dalla legge N.266/05 art.1 comma 6bis. Il versamento non è dovuto per somme uguali o inferiori a dodici euro fino al 2012 dal 2013 il tetto è cento euro.
    - Trasmissione dei dati societari dell’esercente dell’impianto ai fini delle indagini annuali dell’Autorità. Le rilevazioni sono effettuate direttamente on-line da maschere accessibili sul sito dell’ARERA; tutti gli operatori sono tenuti alla compilazione dell’indagine.
    - Compilazione della dichiarazione preliminare alla raccolta dati di Unbundling , al fine di dichiarare di esser tenuti all’invio dei dati di separazione contabile e poter accedere così al sistema telematico di raccolta dei dati di unbundling contabile, ovvero indicare i motivi per cui non sono tenuti all’invio di tali dati. Più in dettaglio, la dichiarazione preliminare consente alle imprese non tenute all’invio dei dati di separazione contabile di dichiarare il motivo di tale esclusione ed alle imprese soggette all’invio dei dati di separazione contabile di dichiarare tale obbligo, di inviare gli estremi dell’esercizio contabile oggetto dell’invio e di selezionare il regime di separazione contabile da compilare. La compilazione e l’invio della dichiarazione preliminare è pertanto obbligatoria per tutte le imprese che hanno l’obbligo di iscriversi all’anagrafica operatori ai sensi della deliberazione GOP 35/08.
    Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1MWp, il soggetto produttore dovrà solamente compilare la dichiarazione preliminare. In essa bisogna dichiarare di essere esonerati dall'invio dei conti separati in quanto si tratta di soggetto che esercisce la piccola generazione ai sensi dell'arti. 35 comma 2 del Testo Unico Integrato dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

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