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Interventi su Beni Culturali: riparazione locale o miglioramento sismico? Meglio preparare tutte le relazioni

Tar Campania: anche in caso di interventi locali, nel caso di lavori sulle strutture di un monumento servono relazione geologica, geotecnica e sulle fondazioni

Restauro di un edificio senza autorizzazione sismica

Oggi ci occupiamo di una sentenza, non recentissima (n.1606 del 30 aprile 2020) inerente il restauro della Reggia di Carditello, in Provincia di Caserta, effettuata in assenza di autorizzazione sismica: per questo il MIBACT ha chiesto l’annullamento dell'ordinanza con la quale la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile - Unità Operativa Dirigenziale - Genio Civile di Caserta ha contestato alla ricorrente amministrazione l'esecuzione di lavori strutturali presso la Reggia di cui sopra e ha ordinato alla stessa di effettuare, per ciascun organismo strutturale interessato da lavori di rilevanza strutturale, una specifica denuncia dei lavori presso il Comune o presso il Genio Civile di Caserta con le modalità e nelle forme indicate all'art. 2 della Legge Regionale n. 9/83 e dal Regolamento Regionale 4/2010, finalizzata al rilascio del rispettivo propedeutico provvedimento sismico a sanatoria.

Il MIBACT, quindi, deposita i progetti strutturali postumi e fa ricorso al Tar anche per motivi aggiunti ma il Genio civile respinge i progetti in quanto contesta che non si possono considerare ai sensi delle NTC 2008, come “interventi locali”, in quanto mancanti le valutazioni (per ogni intervento) a supporto come previsto dalle NTC 2008 al par. 8.4.3. Tradotto: si tratta di interventi di “miglioramento sismico”, per i quali servirebbero anche la relazione geologica, geotecnica e sulle fondazioni.

Riparazione locale: cos'è?

Secondo il MIBACT, questo provvedimento è illegittimo poiché le opere previste nel progetto sarebbero ascrivibili a quelle di “Riparazione e intervento locale”. Esse infatti:

  • riguardano singole parti dell’edificio (gli elementi strutturali sono stati localmente e puntualmente controllati per verificare quelle effettivamente non idonei);
  • non comportano modifiche alle altre parti della struttura, in quanto gli elementi strutturali sono stati riposizionati (dopo la verifica della loro staticità e la sostituzione con nuovi elementi analoghi ai preesistenti) con la stessa geometria della conformazione preesistente;
  • comportano un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti, in quanto tutte le parti degradate e fatiscenti sono state rinforzate o sostituite, come indicato nei grafici di progetto.

Inoltre, il Ministero ricorrente evidenzia che la totalità degli interventi eseguiti in copertura si è reso necessario per proteggere dalle intemperie le sottostanti strutture dei vari manufatti ma anche per conservare gli stessi elementi lignei delle coperture, essi stessi bene di interesse architettonico in quanto originali e coevi alla costruzione (alcuni di essi conservano la data di posa in opera - 1787 - incisa sul legno). Di conseguenza, quindi, non dovevano essere effettuate né la relazione geologica, né geotecnica e sulle fondazioni così come ritenuto dal Genio Civile di Caserta, né tantomeno la valutazione sulla sicurezza.

Il collegio del Tar respinge il ricorso introduttivo (sentenza n. 1631/2018) e per quello aggiuntivo designa una verificazione tecnica nominando un suo Verificatore Tecnico d’Ufficio anche VTU - simil CTU - il quale qualifica gli interventi come “riparazione locale”. Ma attenzione: per il VTU le pretese del Genio Civile quanto ai documenti integrativi richiesti sarebbero legittime e fondate. Quindi?

La decisione finale

Il ricorso va in definitiva respinto in quanto, se è pur vero che dalla risposta al primo quesito del verificatore è emerso che la tipologia in cui ricadono le opere di cui al provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti rientra tra quelle per riparazione o intervento locale, e, quindi, le medesime opere sono state correttamente qualificate dal MIBACT, deve tuttavia ritenersi che, come condivisibilmente sostenuto dal verificatore in risposta al secondo quesito di cui all’ordinanza di verificazione, è “giustificata la motivazione di improcedibilità” del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti espressa dalla Regione Campania, alla luce di quanto rappresentato dallo stesso verificatore nella relazione conclusiva (pagg. 29 e 30).

Tradotto: nei beni culturali è meglio ripiegare - nel dubbio e in caso di interventi plurimi in copertura - sull’intervento di miglioramento sismico, andando così esenti da censure.

*si ringrazia per la collaborazione il dott. Ing. Mauro Federici.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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