Serramenti | Certificazione
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La Marcatura CE dei serramenti esterni: istruzioni per l'uso

Marcatura CE dei serramenti esterni: è sempre prevista? quali sono gli obblighi per il fabbricante? cosa deve controllare il direttore di cantiere e il collaudatore? A quali sanzioni possono essere soggetti? All'interno una utile guida per il tecnico e non solo.

I serramenti esterni sono a tutti gli effetti prodotti da costruzione, e lo sono non solo per il fatto di poter essere utilizzati per costruire edifici ma soprattutto in quanto sottoposti a regolamentazione comunitaria e quindi a Marcatura CE.

La non conoscenza della normativa di settore, e quindi l'incorporazione nel cantiere di prodotti non correttamente marcati, può portare a pesanti ripercussioni non solo per il produttore dei serramenti ma anche per il tecnico che, nel suo ruolo di progettista abbia prescritto, o nel ruolo di direttore lavori o di collaudatore dell'opera debba accettare, tali prodotti scorrettamente marcati.


 

L'obbligo della Marcatura CE dei serramenti

I serramenti esterni, che comprendono finestre, porte pedonali e finestre da tetto, essendo prodotti sottoposti a Regolamento UE 305/11 e trattati dalla norma europea armonizzata EN 14351-1, sono sottoposti obbligatoriamente a Marcatura CE; ciò significa che per tali prodotti le indispensabili documentazioni tecniche debbono essere redatte secondo una specifica procedura che riguarda sia la parte tecnica, ossia le modalità di determinazione delle prestazioni, sia formale, ossia le modalità di dichiarazione ed il format dei documenti.

 

Leggi, non norme

Anzitutto è necessario tenere presente che le Norme Armonizzate non sono semplici norme tecniche, come le norme UNI alle quali siamo da lungo tempo abituati, ma essendo attuazione promossa dalla Commissione Europea di un Regolamento europeo sono a tutti gli effetti delle leggi comunitarie, come più volte ribadito nelle sue sentenze dalla Corte di Giustizia Europea la quale in base alle regole fondanti dell'Unione è anche investita del ruolo di interprete di tali documenti. A fronte di ciò le Norme Armonizzate, in quanto parte del corpus legislativo dell'Unione (il c.d. “Acquis comunitario”) assumono valore legale superiore alla legislazione nazionale, la quale deve obbligatoriamente adeguarvisi, e divengono obbligatorie in tutta Europa senza alcun bisogno di citazione nelle leggi nazionali. 

Negli ambiti da esse coperto non è quindi possibile prescindere dalla loro applicazione, che deve essere totale e letterale trattandosi di atti legislativi.

 

Come si riconosce una norma armonizzata

Apparentemente una Norma Armonizzata non è eccessivamente differente da una normale norma EN, ossia una norma redatta in ambito CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) e non in ambito UNI.

In effetti le Norme Armonizzate (e quelle candidate ad armonizzazione), a differenza delle normali norme EN presentano:

  • una struttura molto più rigida, essendo scritte seguendo un preciso template CEN
  • un Appendice ZA finale che rappresenta la risposta al Mandato della Commissione (nel caso dei serramenti Mandato M101/M126) relativamente alle c.d. “caratteristiche essenziali” ossia le caratteristiche obbligatorie previste dal Mandato stesso

differenza che però, per un lettore non eccessivamente uso ai formalismi normativi, potrebbe risultare tutto sommato irrilevante e non così immediatamente percettibile.

Ciò che distingue veramente una Norma Armonizzata, e quindi obbligatoria per volontà comunitaria, da una norma “semplice” è la citazione della stessa sulla specifica sezione della GUCE (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea).

Dove trovare tutte le Norme Armonizzate vigenti

Per avere certezza in merito a quali siano le norme armonizzate vigenti nel settore dei prodotti da costruzione senza dover scartabellare tutta la monumentale produzione della GUCE sarà sufficiente controllare sul sito della Commissione Europea (in inglese) allo specifico link.

Cercando nella sezione “Publications in the Official Journal” si troverà la più recente “Commission communication” che repertoria tutte le norme armonizzate relative ai prodotti da costruzione (scaricabile in lingua italiana).

Leggendo questo documento sarà necessario fare molta attenzione alla datazione delle norme e non solo al loro numero identificativo, in quanto è possibile che l'ultima versione di norma pubblicata dal CEN ed adottata da UNI non sia mai stata armonizzata dalla Commissione e sia quindi priva di valore legale; ciò per esempio accade per la EN 13659 relativa alla marcatura degli oscuranti, per la quale l'ultima versione, datata 2015, è priva di armonizzazione, e quindi ci si deve obbligatoriamente riferire alla vecchia versione 2008 nonostante questa sia ormai definita come “ritirata” nel catalogo UNI.

 

Qual è la documentazione prevista per un prodotto da costruzione Marcato CE

Nel rispetto delle regole fissate dal Regolamento 305/11, relativamente alle “caratteristiche essenzialile prestazioni di un prodotto da costruzione potranno essere dichiarate solo ed unicamente per tramite dellaDichiarazione di Prestazione” (DoP) redatta rispettando il format riportato nel Regolamento Delegato 574/2014.

Qualsiasi altra forma di dichiarazione delle prestazioni collegate alle caratteristiche essenziali è da considerare non conforme a Norma e quindi non accettabile in quanto illegale.

Il fabbricante che ha redatto una Dichiarazione di Prestazione formalmente non corretta o che ha dimenticato di redigerla/consegnarla, purché sia in possesso dei requisiti tecnici necessari e quindi abbia rispettato sostanzialmente la Norma, potrà adeguarsi senza che l'errore rappresenti violazione della legislazione comunitaria e possa quindi dare luogo ad illecito, così come stabilito nel Regolamento 305/11.

Il fabbricante del prodotto dovrà poi apporre la Marcatura CE, tramite apposita targhetta redatta come da Appendice ZA della EN 14351-1 posta in una o più delle seguenti posizioni:

  • sul prodotto
  • su un'etichetta attaccata al prodotto
  • sull'imballo del prodotto
  • sui documenti commerciali e di trasporto (p.es DDT)

In base alle disposizioni del Regolamento 305/11 il fabbricante, in sostituzione della Marcatura su prodotto o sui documenti di trasporto, potrà rendere disponibile la DoP su un sito web.

 

Cosa contiene la EN 14351-1

La EN 14351-1 contiene tutte le regole operative necessarie per la messa in pratica della Marcatura CE con l'esclusione di alcune regole semplificative che fanno parte del “Capo VI” del Regolamento 305/11 e che sono valevoli a livello generale.

La struttura della EN 14351-1, comune con le Norme Armonizzate scritte durante il periodo di vigenza della Direttiva CE 86/109 che precede l'attuale Regolamento 305/11 (“vecchio” template CEN) comprende:

  • Capitolo 1 → scopo, nel quale sono repertoriati tutti i tipi di serramento ai quali la Norma è applicabile
  • Capitolo 2 → riferimenti normativi, che repertoria tutte le norme tecniche necessarie per l'applicazione della Norma Armonizzata
  • Capitolo 3 → termini e definizioni
  • Capitolo 4 → Caratteristiche prestazionali e requisiti particolari, che elenca tutte le caratteristiche prestazionali richiedibili ai serramenti, siano esse essenziali in quanto derivanti da Mandato M101/M126 sia volontarie in quanto non richieste da Mandato
  • Capitolo 5 → Classificazione e designazione, che riassume tutte le classificazioni (classi di merito o classificazioni numeriche) attribuite ai serramenti per le specifiche caratteristiche
  • Capitolo 6 → Movimentazione installazione manutenzione e cura, che repertoria gli obblighi del fabbricante in merito alla fornitura di istruzioni relative a tali aspetti
  • Capitolo 7 → valutazione di conformità, che fissa le modalità operative in azienda per la selezione dei campioni da sottoporre a prova, le modalitò di controllo della produzione ecc...
  • Capitolo 8 → Etichettatura e marcatura, che fissa le regole di etichettatura

Vi sono poi svariate Appendici, divise in Normative (di applicazione obbligatoria) ed Informative (di applicazione volontaria).

L'Appendice ZA  è definita come Informativa pur trattando di obblighi in quanto, essendo risposta a Mandato, si limita a riassumere il Mandato stesso che è e resta l'unica fonte legale.

  • Appendice A (Informativa) → che fissa regole per definire l'interdipendenza tra caratteristiche prestaionali e componenti il prodotto serramento
  • Appendice B (Normativa) →  che fissa regole di determinazione della prestazione acustica e che fornisce tabelle di classificazione standard
  • Appendice C (Informativa ) → che repertoria norme relative al componente vetro
  • Appendice D (Informativa) → che fornisce esempi di classificazione
  • Appendice E (Normativa ) → che fissa le norme di prova applicabili per ogni singola caratteristica, definisce le misure dei campioni rappresentativi e le regole di estensione dimensionale dei risultati
  • Appendice F (Informativa) → che fornisce esempi di raggruppamenti “in famiglie” dei vari tipi di serramenti al fine di agevolare l'individuazione del campione rappresentativo da sottoporre a prova
  • Appendice G (informativa) → che fornisce esempi di sequenze di prove da eseguire su un singolo campione
  • Appendice H (Normativa) →  che fornisce le regole di preparazione dei campioni per finestre da tetto
  • Appendice I (Normativa) → che fornisce una classificazione di default per la permeabilità all'aria
  • Appendice J (Normativa) → che fornisce il valore di correzioni di default da aplicare alle finestre in caso di profili aggiuntivi
  • Appendice ZA (informativa) → che repertoria il Mandato M101/M126, definita informativa al fine di non far nascere potenziali discordanze legali tra Norma Armonizzata (documento avente valore di legge che deriva il suo valore dal Regolamento 305/11 e dal Mandato) ed il Mandato stesso (documento legale).

In breve 

In pratica nella EN 14351-1 sono repertoriate:

 

  • tutte le caratteristiche tecniche-prestazionali richiedibili ai serramenti esterni, sia essenziali in quanto richieste dal Mandato europeo M101/M126 sia volontarie in quanto non richieste dal Mandato
  • tutte le norme di prova applicabili alle caratteristiche presenti in norma
  • le procedure da applicare per determinare le prestazioni e garantire la loro costanza nel tempo
  • data la correlazione tra prestazione e dimensioni propria dei serramenti (a parità di struttura e di qualità prestazionale i valori variano a seconda della dimensione) le dimensioni dei campioni da sottoporre a prova e l'intervallo dimensionale di applicabilità dei risultati ottenuti su una specifica dimensione di provino

Al fine di redigere una corretta Dichiarazione di Prestazione le procedure previste nella parte “Normativa” della Norma debbono essere applicate rigorosamente, così come le regole relative tanto alle dimensioni dei campioni testati quanto alle estensioni dimensionali.

 

Quali sono le caratteristiche prestazionali trattate nella EN 14351-1

Come già scritto le caratteristiche prestazionali trattate nella EN 14351-1 si distinguono in:

  • obbligatorie, ossia prescritte dal Mandato e repertoriate oltre che nel corpo della norma anche nell'Appendice ZA
    • comportamento al fuoco dall'esterno (solo per finestre da tetto)
    • reazione al fuoco (solo per finestre da tetto)
    • tenuta all'acqua
    • emissione di sostanze pericolose (solo in caso di urto dall'interno e non per finestre da tetto)
    • resistenza al carico del vento
    • resistenza al carico della neve ed al carico permanente (solo per finestre da tetto)
    • resistenza all'urto (solo per porte pedonali e per finestre da tetto)
    • capacità portante dei dispositivi di sicurezza
    • altezza (solo per porte pedonali)
    • capacità di sblocco (solo per porte pedonali poste chiuse su via di fuga)
    • prestazione acustica
    • trasmittanza termica
    • proprietà radiative
    • permeabilità all'aria

 

  • volontarie o aggiuntive, ossia non prescritte dal Mandato ma aggiunte motu proprio dalla specifica commissione tecnica (TC33) del CEN e quindi non presenti nell'Appendice ZA
    • forza di azionamento
    • resistenza meccanica
    • ventilazione
    • resistenza ai proiettili
    • resistenza all'esplosione
    • resistenza ai cicli di apertura e chiusura
    • comportamento tra climi differenti
    • resistenza all'effrazione

 

In base a quanto stabilito nel Regolamento 305/11 e meglio esplicitato nell' Appendice ZA, debbono obbligatoriamente venire dichiarate in DoP solo le caratteristiche essenziali direttamente regolamentate per il prodotto nelle regolamentazioni nazionali dei singoli Stati nei quali tale prodotto viene immesso sul mercato; per le caratteristiche non regolamentate dalla legislazione dello Stato in cui si immette il prodotto nel mercato vale la c.d. “opzione NPD(Nessuna Performance Determinata) che consente al fabbricante di non determinare e quindi non dichiarare la specifica prestazione

In Italia le caratteristiche specificamente regolamentate per i serramenti sono:

  • trasmittanza termica, con i vari valori di soglia specifici per ogni zona climatica
  • permeabilità all'aria, senza valore di soglia
  • trasmissione di energia solare diretta (requisito richiesto direttamente al serramento solo nel caso di interventi in edilizia libera, per i quali il g gl+sh richiesto nel DM 26 Giugno 2015 è stato equiparato al valore g di cui ad EN 14351-1)

Qualora a livello capitolare venissero richieste altre caratteristiche essenziali (p.es la resistenza al carico del vento) esse andranno comunque dichiarate all'interno della DoP in quanto facenti parte delle “essenziali”.

Per contro le caratteristiche non essenziali, ossia non contenute nel Mandato M101 (p.es la resistenza all'effrazione), dovranno essere dichiarate a parte e non riportate in DoP.

 

Quali sono gli obblighi dei fabbricanti di serramenti

Un fabbricante di serramenti deve: 

  • far sottoporre a test i campioni dei propri serramenti presso un laboratorio ufficiale (detti Enti Notificati)
  • mettere in atto procedure di controllo in fabbrica (controllo produzione) per garantire la costanza della produzione
    • se il fabbricante immette nel mercato solo serramenti normali non dovrà far controllare il proprio controllo produzione da nessuno
    • se il fabbricante immette nel mercato serramenti destinati a vie di fuga dovrà far controllare il proprio controllo produzione da un Ente Notificato specifico e ne dovrà dare evidenza nella documentazione di Marcatura.

Le microimprese (meno di 10 addetti e meno di 2 mln di Euro di fatturato) potranno evitare di ricorrere agli Enti Notificati per le prove sui prodotti; questa possibilità viene autorizzata solo per le caratteristiche determinabili per calcolo, simulazione o tabella (p.es trasmittanza termica o prestazione acustica fino a 38dB) e non per quelle determinabili solo tramite prova fisica (p.es tenuta all'acqua).

 

Quali sono gli obblighi per i tecnici

Un tecnico nel suo ruolo di direttore lavori o di collaudatore deve obbligatoriamente controllare che i prodotti siano accompagnati dalla necessaria documentazione di Marcatura CE (Dichiarazione di Prestazione e Targhetta CE) redatta correttamente rispetto alle prescrizioni del Regolamento Delegato 574/2014 e della Norma EN 14351-1. 

Il tecnico dovrà astenersi dal: 

  • richiedere dichiarazioni prestazionali differenti o aggiuntive rispetto alla Marcatura CE per le caratteristiche essenziali
  • rifiutare prodotti correttamente Marcati CE

in quanto ciò è espressamente vietato dal Regolamento UE 305/11.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla documentazione per le porte poste su via di fuga, che dovrà riportare chiaramente i riferimenti all'Ente Notificato di controllo del piano controllo produzione e al relativo certificato da esso emesso (vedi format di Targhetta CE, EN 14351-1, Appendice ZA).

Il tecnico a fronte di Marcatura CE corretta dovrà presumere che essa sia valida e non potrà pretendere di accedere alle documentazioni interne della ditta (p.es richiedere di visionare i rapporti di prova o le documentazioni di controllo produzione) in quanto questa attività è riservata agli Enti di controllo quali la Guardia di Finanza o ad un CTU che abbia nel proprio quesito il controllo di tale documentazione.

 

Cosa si rischia 

Qualora un tecnico, nel suo ruolo di direttore lavori o di collaudatore di un'opera, dovesse ammettere in cantiere o autorizzare durante il collaudo la presenza di prodotti non correttamente marcati rischia le ammende di cui al DL 106/2017, ossia:

  • sanzioni da un minimo di 4.000,00€ ad un massimo di 24.000,00€ qualora i prodotti non conformi siano “normali” prodotti da costruzione
  • sanzioni da un minimo di 10.000,00€ ad un massimo di 50.000,00€ più arresto fino a sei mesi qualora i prodotti non conformi siano ad uso strutturale o antincendio

Queste sanzioni sono condivise anche dai costruttori edili.

Qualora un tecnico nel suo ruolo di progettista di un'opera prescriva prodotti non correttamente Marcati CE rischia ammende:

  • da un minimo di 2.000,00€ ad un massimo di 12.000,00€ qualora i prodotti non conformi siano “normali” prodotti da costruzione
  • da un minimo di 5.000,00€ ad un massimo di 25.000,00€ più arresto fino a tre mesi qualora i prodotti non conformi siano ad uso strutturale o antincendio

 

Come evitare sanzioni

Onde evitare tali pesanti sanzioni sarà opportuno che nel trattare il capitolo “serramenti esterni” i tecnici:

  • prestino attenzione a redigere i capitolati prescrivendo i prodotti tramite il rigoroso utilizzo di quello che potremmo chiamare “linguaggio normativo armonizzato”, evitando di riportare su detti capitolati richieste non riferibili alla EN 14351-1 in quanto ciò rappresenterebbe una richiesta di prodotto non correttamente Marcato CE
  • controllino attentamente le dichiarazioni prestazionali verificando la loro corrispondenza ai format di Norma e di Regolamento e richiedano, in caso di discrepanze, la corretta compilazione di tali documenti
  • richiedano sempre la Marcatura CE e rifiutino a prescindere prodotti che ne siano privi; si ricorda che la mancata apposizione/consegna della Marcatura CE (DoP + Etichetta) può essere considerata “errore formale” e quindi essere sanata a richiesta purché il fabbricante sia in possesso dei requisiti tecnici per redigere il documento 
  • prestino particolare attenzione nel caso siano presenti in progetto porte poste su via di fuga, le quali debbono essere corredate di una documentazione che riporti i chiari riferimenti all'Ente Notificato di controllo ed al certificato da esso emesso a seguito della revisione del controllo produzione del fabbricante

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