La nuova SCIA dopo i moduli aggiornati al Salva Casa: guida tecnica alle dichiarazioni del titolare (PARTE 1)
In questo articolo analizziamo nel dettaglio come cambia la SCIA e le procedure tecniche a seguito dell’approvazione della modulistica unificata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Nella prima parte analizziamo le dichiarazioni del committente.
L’11 aprile 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 l’Accordo approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 27 marzo, che approva lo schema di aggiornamento della modulistica edilizia.
Le modifiche riguardano:
- la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- il permesso di costruire;
- la SCIA alternativa al permesso di costruire;
- la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Le modifiche recepiscono le disposizioni del decreto-legge n. 69/2024, cosiddetto “Salva Casa”, convertito con modificazioni dalla legge n. 105/2024.
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Cos'è la SCIA edilizia e quando serve
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un titolo abilitativo previsto dall’art. 22 del Dpr 380/2001 che consente l’esecuzione immediata di determinati interventi edilizi, previa presentazione di una segnalazione corredata da apposita relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato.
La SCIA si applica, in particolare, a:
- interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono parti strutturali o prospetti;
- restauro e risanamento conservativo strutturale;
- ristrutturazioni edilizie non “pesanti” (ossia escluse le ipotesi di cui all’art. 10, comma 1, lett. c);
- varianti in corso d’opera che non costituiscano variazioni essenziali;
- mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti ma senza necessità di permesso di costruire.
Se vuoi scaricare il T.U.E. (Dpr 380/2001) aggiornato col SALVA CASA
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Il nuovo modello unificato
Vediamo ora le principali novità introdotte dal nuovo modello unificato.
Il nuovo modello recepisce le modifiche apportate al Dpr 380/2001 e consente di utilizzare la SCIA anche per:
- interventi edilizi su immobili con titoli pregressi non più reperibili, ma con elementi probanti alternativi (accatastamento storico, documenti d’archivio);
- cambi di destinazione d’uso di singole unità immobiliari anche con opere, se rientranti tra gli interventi edilizi minori (art. 6-bis).

Dichiarazioni SCIA
Il modello unificato modifica alcune sezioni già presenti nel precedente ne aggiunge altre. Analizziamo i dettagli.
a) Titolarità dell’intervento
In questa sezione non cambia nulla: occorre specificare il titolo posseduto per la presentazione di questa pratica edilizia in quanto (es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio, ecc.). Inoltre, va specificato se si ha titolarità esclusiva o se si dispone della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori.
b) SCIA - SCIA Unica - SCIA Condizionata
Anche in questa sezione non ci sono modifiche e occorre precisare se contestualmente alla SCIA sono effettuate altre segnalazioni o comunicazioni o se è condizionata da atti di assenso.
c) Qualificazione dell’intervento
Il quadro “Qualificazione dell’intervento” della SCIA aggiornata assume un ruolo centrale, poiché consente di identificare esattamente la natura dell’intervento edilizio proposto o sanato.
Il nuovo modello introduce una distinzione più articolata rispetto al passato, per adattarsi alle molteplici possibilità di sanatoria o regolarizzazione previste. Vediamo punto per punto cosa cambia e come deve essere compilato.
Occorre dichiarare quale tipologia di intervento è prevista:
- c.1. manutenzione straordinaria su parti strutturali o prospetti (art. 22, comma 1, lett. a);
- c.2. restauro e risanamento conservativo su parti strutturali (art. 22, comma 1, lett. b);
- c.3. ristrutturazione edilizia esclusi i casi più rilevanti (quelli che necessitano ancora del permesso di costruire, art. 10, comma 1, lett. c);
- c.4. variante in corso d'opera a permesso di costruire, non essenziale;
- c.5. variante in corso d'opera a SCIA, non essenziale;
- c.6. variante in corso d'opera con variazione essenziale;
- c.7. mutamento di destinazione d’uso, con diverse sotto-categorie.

Analizziamo ora i possibili tipi di intervento realizzabili con SCIA e l’impatto della nuova modulistica.
Ristrutturazione edilizia con cambio destinazione d’uso
Nel caso di ristrutturazione edilizia, può accadere che l’intervento comporti o meno cambio di destinazione d’uso.
La modulistica introduce 3 tipologie di scenari, senza prevedere ristrutturazione con cambio d’uso verticale di un intero immobile, che potrebbe essere disciplinato da norme regionali o necessitare di altro titolo.
Nello specifico, sono presenti le seguenti tipologie:
- mutamento di destinazione d’uso orizzontale di una singola u.i (all’interno della stessa categoria funzionale): opzione 2 c.(1-3).2.;
- mutamento di destinazione d’uso verticale di una singola U.I. in zone A), B) e C) tra categorie funzionali diverse : opzione 3 c.(1-3).3.;
- mutamento di destinazione d’uso orizzontale di un intero immobile: opzione 4 c.(1-3).4.

Ecco una tabella sintetica con le 3 tipologie di scenari previste dalla nuova modulistica nazionale:

Varianti in corso d’opera
Si configurano 3 tipi di varianti:
- variante in corso d’opera a permesso di costruire che non incide sui parametri urbanistici e non costituisce variazione essenziale (art. 22, commi 2 e 2-bis);
- variante in corso d’opera a SCIA che non costituisce variazione essenziale;
- variante in corso d’opera a SCIA che si configura come variazione essenziale.
Ricordiamo che per qualificare correttamente una variazione essenziale, occorre far riferimento alla norma regionale.
La norma statale, all’art. 32, fornisce le linee di indirizzo per una puntuale definizione da parte delle regioni e in particolare precisa che si tratta di variazione essenziale se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards;
- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Cambio di destinazione d’uso
Come previsto dalle nuove regole per il cambio di destinazione d’uso, occorre in generale almeno una SCIA, anche per opere autorizzabili con CILA.
In linea con tali previsioni, il nuovo modello prevede 4 tipologie di mutamento d’uso con SCIA per singole unità immobiliari:
- senza opere (o con opere in edilizia libera) di singola ui, orizzontale (stessa categoria funzionale) nelle ipotesi di cui all’art. 23-ter, comma 1-bis;
- senza opere (o in edilizia libera) di singola U.I. verticale (tra le categorie funzionali diverse)
- con opere riconducibili a CILA di singola U.I. orizzontale
- con opere riconducibili a CILA di singola U.I. verticale

In caso di intero immobile, come già visto in caso di ristrutturazione edilizia, non è previsto il cambio d’uso verticale, che potrebbe essere disciplinato da norme regionali o necessitare di altro titolo.
Tuttavia, è possibile cambio orizzontale dell’intero immobile:
- con opere riconducibili a CILA: opzione c.8.1. del modello;
- senza opere o con opere riconducibili ad edilizia libera: opzione c.8.2. del modello.

Per semplificare si propone una tabella riassuntiva dei cambi di destinazione d'uso per singole unità immobiliari (UI) e intero immobile suddivisa in base alla presenza di opere e alla categoria funzionale, secondo quanto previsto dal DL “Salva Casa” (DL 69/2024, convertito in L. 105/2024) e la nuova modulistica unificata:

In funzione della tipologia di cambio, verticale o orizzontale, cambieranno anche gli eventuali oneri da pagare.
..CONTINUA LA LETTURA DELL'ARTCOLO INTEGRALE NEL PDF.
L'articolo continua con la trattazione dettagliata di:
- Sanatoria e regolarizzazioni
- Regolarità urbanistica e stato legittimo
La nuova modulistica unificata della SCIA, aggiornata in seguito alle disposizioni introdotte dal decreto-legge "Salva Casa" (D.L. n. 69/2024 convertito in Legge n. 105/2024), rappresenta un punto di svolta per progettisti, tecnici della PA, direttori dei lavori e imprese esecutrici. La chiarezza e la precisione delle procedure delineate facilitano significativamente l'applicazione pratica della normativa, offrendo risposte concrete alle esigenze operative quotidiane.
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