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La sicurezza sul lavoro in ambito condominiale

A distanza di quindici anni dall'emanazione del Testo Unico sulla Sicurezza, sono ancora molti gli ambiti lavorativi che non beneficiano – del tutto o anche solo in parte – di un pieno riconoscimento pratico per quel che concerne la tutela della salute e del benessere dei lavoratori. Il condominio è rimasto a lungo in questa zona d'ombra benché le statistiche riportino oltre 6'500 incidenti gravi l'anno, per un totale di quasi 1.4 milioni di stabili a rischio immediato.

Il ruolo del condominio

Se, ad oggi, molto si è detto (e scritto) in materia di sicurezza sul lavoro per quanto concerne i contesti più disparati − dall'edilizia tradizionale alla cantieristica, dall'impiantistica alle realtà industriali a rischio di incidente rilevante (RIR) − è pur vero che l'ambito condominiale costituisce ancora una zona d'ombra all'interno della quale molte opinioni si affacciano senza trovare conferma e poche certezze riescono a trovare luce in un'incastellatura di responsabilità condivise (o negate) riconducibili al ruolo, alla funzione e alle prerogative dei suoi referenti apicali: l'amministratore e l'assemblea di condominio[1].

Ciascuno di noi, in varia misura, ha (o ha avuto) esperienza diretta di cosa sia un "condominio" ed è in grado di riconoscere in questa definizione ciò che la Legge definisce come un "istituto che indica comproprietà sulle parti o degli edifici che sono composti da più unità immobiliari", nondimeno, il punto di vista si fa via via più vago nel momento in cui la medesima prerogativa di comproprietà viene affiancata dal concetto − altrettanto consueto − di "luogo di lavoro", imponendo di identificare in maniera inequivocabile le figure responsabili a garanzia dei diritti (e dei doveri) in termini di sicurezza occupazionale sanciti, in particolare, dal Testo Unico 81/08.

Da un lato, l'evidenza posta dai confini fisici delle singole unità immobiliari (es. setti murari, recinzioni ecc.) spicca quale riferimento inequivocabile per distinguere le specifiche pertinenze (es. uffici, officine, locali pubblici ecc.) individuando, di conseguenza, la loro categoria catastale (es. C, destinazione ordinaria commerciale) e la figura giuridica che, per ciascuna di esse, svolge eventualmente il ruolo di Datore di Lavoro; d'altro canto − tuttavia − la gestione delle parti comuni (es. accessi, servizi, impianti ecc. finalizzati ad un uso condiviso da parte dei condomini) si tramuta in fonte di molteplici dubbi specie nel momento in cui questi medesimi ambiti divengono luogo di lavoro dato in appalto ad una (o più) imprese Terze, ovvero assegnati a soggetti subordinati e assunti dal condominio stesso per attività di pulizia, manutenzione o vigilanza (es. portieri, giardinieri, guardiani ecc.).

Date queste premesse, offrire una risposta univoca è complesso in quanto l'esatta natura contrattuale delle attività descritte così come le modalità in base a cui l'assemblea ha deliberato la loro assegnazione hanno un peso importante sulle distinzioni che portano ad inquadrare il rapporto lavorativo in analisi e le responsabilità che da esso derivano.

Come vedremo, un ausilio per distinguere le differenti casistiche ci viene offerto proprio dalla giurisprudenza e, in particolare, dalle sentenze di Cassazione che − non di rado − si è espressa in materia.


Il condominio è un luogo di lavoro?

Se l'Art. 62 (Titolo II, Capo I) del TU 81/08 definisce i luoghi di lavoro come

"i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro"

è pur vero che, non più tardi del novembre 2019, la Corte di Cassazione Penale (Sez. Fer. n. 45316 del 07/11/2019) va a chiarire che

"ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro oppure che esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro[2], potendo, dunque, rientrarvi ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di Terzi estranei all'attività lavorativa".


Due anni prima, sempre la stessa Cassazione Penale (Sez. IV, n. 45808 del 05/10/2017) aveva già sancito "che ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro".

In quest'ottica, dunque, le parti comuni del condominio e i relativi impianti (es. il circuito di stoccaggio e distribuzione del GPL, i locali tecnici ecc.) si confermano come effettivi "luoghi di lavoro" cui si va a correlare l'intero apparato di misure di tutela e di obblighi previsti dalla Legge a partire dall'Art. 15 (Titolo I, Capo III) senza, ovviamente, tralasciare i cruciali vincoli di informazione, formazione e addestramento (Artt. 36-37) a beneficio dei lavoratori stessi.

Figura 1 - Stralcio della sentenza di Cassazione in merito alla nozione di 'luogo di lavoro' (2019)
Figura 1 - Stralcio della sentenza di Cassazione in merito alla nozione di "luogo di lavoro" (2019)


Soggetti da tutelare e responsabilità da individuare

Beneficiano delle tutele sancite dal TU 81/08, tutti i lavoratori subordinati che − a vario titolo − prestino la propria opera entro le pertinenze comuni del condominio, con particolare riguardo ai soggetti espressamente citati dal CCNL per i dipendenti dei proprietari di fabbricati, anche nel caso particolare di apprendisti, lavoratori in sostituzione temporanea, ovvero soggetti che operino in modalità di lavoro ripartito (job sharing).

Più in generale, in tutti i casi in cui il condominio disponga di dipendenti propri (es. un portiere), l'Amministratore pro-tempore assume espressamente il ruolo di Datore di Lavoro[3] ed è, pertanto, tenuto ad assolvere i relativi obblighi in materia di sicurezza e salute occupazionale tra cui figurano (per citare i più importanti): la valutazione dei rischi, l'aggiornamento del DVR e del registro degli infortuni, la scelta di opportune misure di prevenzione e protezione[4] ecc.

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