Legge di Bilancio 2023 | Superbonus | Incentivi | C2R ENERGY CONSULTING
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Legge di Bilancio 2023: come cambiano bonus e incentivi

La Legge di Bilancio 2023 ha portato alcune importanti modifiche sui temi dei bonus edilizi e dell'energia, intervenendo su aliquote, importi, procedure e scadenze. Vediamo insieme, in questo articolo di inquadramento, quali sono i punti chiave di questa manovra.

Legge di Bilancio 2023: novità in campo bonus e risparmio energetico

Con l'approvazione definitiva della Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e con la conversione in legge del Decreto aiuti quater (DL del 18.11.2022 n. 176) si sono introdotte numerose misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie.

Tra queste se ne annoverano alcune relative al risparmio energetico e ai bonus edilizi.

Di seguito saranno illustrate brevemente le principali misure su questi ultimi due temi, alcune delle quali saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.

Superbonus e Ecobonus

In materia di Superbonus, la novità più importante è legata alla riduzione della percentuale di detrazione e a criteri più stringenti per l’ottenimento (tetto massimo di reddito e vincolo della “prima casa”).

A partire dal 2023, si passa quindi da una detrazione del 110% a una del 90% (e ulteriori riduzioni nel biennio a seguire), con alcune eccezioni individuate nell’Articolo 1 comma 894 della Legge di Bilancio 2023.

Di seguito le principali novità:

  • interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione: l’aliquota di detrazione viene così ridefinita:
    o 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
    o 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
    o 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
    o 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
  • L’aliquota del 90% resta valida anche per gli interventi avviati dopo il 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a patto che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare in oggetto, che la stessa unità immobiliare sia adibita a “prima casa” e che il contribuente abbia un reddito di riferimento massimo di 15.000 € (calcolato secondo indicazioni fornite dal legislatore, sulla base del “quoziente familiare”).
  • Qualora al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, il termine ultimo per completare i lavori correlati agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari dalle persone fisiche, proprietarie o titolari di altro diritto reale di godimento, slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

L’aliquota rimane invece riconfermata pari al 110% per il 2023 nelle seguenti casistiche eccezionali:

  • condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate in data antecedente il 18 novembre 2022 e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e CILAS presentata entro il 25 novembre 2022;
  • edifici composti da 2 a 4 unità con CILAS presentata entro il 25 novembre 2022;
  • ricostruzione delle abitazioni rientranti all’interno del “cratere sismico”;
  • demolizione e ricostruzione degli edifici, con istanza di acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con CILAS presentata entro il 25 novembre 2022;
  • interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture socio-sanitarie, fino al 2025.

>> ATTENZIONE!
Per i condomini: la data delle delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dall’amministratore o dal condòmino che ha presieduto l’assemblea (nei casi in cui non sia obbligatorio l’amministratore condominiale).

L’Ecobonus, rivolto a chi esegue interventi finalizzato all’aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, viene confermato fino al 2024.

L’aliquota base di detrazione è pari al 65% (isolamento involucro opaco <25% della superficie dello stesso, sostituzione finestre e infissi, sostituzione della vecchia caldaia per riscaldamento e ACS, installazione delle termovalvole e building automation), mentre scende al 50% in caso di installazione di tende da sole e altri elementi oscuranti.

Per i condomini, l’Ecobonus condominiale rimane anch’esso confermato fino al 31/12/2024. L’agevolazione consiste in una detrazione pari al 70% o al 75% (nel caso in cui l’intervento migliori la prestazione energetica raggiungendo un livello di qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015), con una limite di spesa massimo pari a 40.000€ per ogni unità immobiliare.

Bonus Ristrutturazioni e Bonus Facciate

Si riconferma anche il Bonus Ristrutturazioni (lavori di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria negli edifici singoli e manutenzione ordinaria nei condomini, restauro e risanamento conservativo) fino a fine 2024, con aliquota della detrazione pari al 50% della spesa sostenuta fino all’importo massimo di 96.000 €.

Si conclude invece definitivamente l’epoca del Bonus Facciate.

In caso di lavori non ultimati, per tutte le spese sostenute a partire dal 1° Gennaio 2023 restano usufruibili le detrazioni fiscali ordinarie, a patto che se ne rispettino i requisiti di accesso:

  • Bonus Ristrutturazioni 50% (valido fino al 31 Dicembre 2024);
  • Ecobonus 65/50%, a patto che i lavori in facciata incidano anche sull’isolamento termico dell’involucro (valido fino al 31 Dicembre 2024).

ATTENZIONE!
Il Bonus Ristrutturazioni è ammesso solo ed esclusivamente per le unità immobiliari residenziali (categorie catastali dalla A1 alla A11, esclusa la A10): sono quindi esclusi dal bonus tutti gli immobili a uso uffici, negozi, industrie.

Sismabonus

Il Sismabonus, utilizzabile per interventi di messa in sicurezza statica di edifici in zone ad alto rischio sismico, resta valido fino al 31/12/2024, con percentuali di detrazione variabili, a seconda del tipo di intervento effettuato, tra 50% e 85% delle spese sostenute.

Bonus barriere architettoniche

Anche l’agevolazione per gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, introdotta con la Legge di Bilancio 2022, rimane valida fino a fine 2025, con aliquota del 75%.

La detrazione può essere utilizzata da tutti, e non solo da persone con disabilità, per la realizzazione di interventi in edifici esistenti (interventi che devono assolutamente rispettare rispettare i requisiti definiti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”). Rientrano in queste categorie anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, o sostituzione di impianti esistenti non adeguati.

I massimali di spesa su cui è applicabile la detrazione dipendono dal tipo e dalla dimensione dell’edificio:

  • 50.000 €, edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, rispetto ai quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Rispetto alla precedente versione, la Legge di Bilancio 2023 modifica la maggioranza necessaria per l’approvazione di questi interventi in assemblea condominiale, in linea con quanto specificato per il Superbonus: è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Bonus IVA case green

Ritorna, dopo anni dalla sua prima comparsa, il Bonus IVA case green, ovvero la detrazione del 50% dell’IVA per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, ceduti dalle imprese costruttrici degli stessi (non devono esserci intermediari). L’agevolazione è relativa all’IVA pagata per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda, quindi se non c’è capienza nell’imposta di uno o più anni, si perde, in maniera non recuperabile negli anni a seguire, lo sconto fiscale relativo a quell’anno.

La classe energetica dell’UI deve essere attestata tramite Attestato di Prestazione Energetica (APE) che deve essere obbligatoriamente allegato all’atto di acquisto. Non ci sono invece indicazioni sul tipo di UI (oltre alla destinazione d’uso residenziale): il bonus può quindi essere applicato per l’acquisto di prima casa (IVA al 4%), o secondo casa (IVA al 10%) o immobili di lusso (IVA al 22%).

Per quanto riguarda le pertinenze, nel 2016 l’Agenzia delle Entrate (Circolare 20/2016) aveva specificato che l’agevolazione è da ritenersi valida anche per l’IVA relativa all’acquisto delle pertinenze, a patto che l’acquisto sia effettuato con un unico atto (pertinenza + abitazione) e che il vincolo sia riscontrabile sul rogito.

La stessa circolare si era espressa sulla cumulabilità con altre detrazioni di acquisto.

“In mancanza di un esplicito divieto in tal senso, si deve ritenere possibile che il contribuente che acquisti un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione possa beneficiare sia della detrazione del 50% dell’IVA sull’acquisto, sia della detrazione spettante ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del TUIR. Tale ultima detrazione si applica, anche per il 2016, con l’aliquota del 50 per cento e deve essere calcolata sul 25 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile, e comunque entro un importo massimo di 96.000 euro, ed è ripartita in 10 quote costanti. […] Restando, tuttavia, fermo il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, la detrazione di cui al citato art. 16-bis, comma 3 del TUIR, non può essere applicata anche all’IVA per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione ex art. 1, comma 56, della legge di stabilità per il 2016. […] Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso di realizzazione di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all’immobile agevolato ai sensi della disposizione in commento, relativamente al quale spetta anche la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR pari al 50 per cento del costo di realizzazione documentato dall’impresa”.

Sebbene non espressamente specificato, si può supporre che il Bonus IVA casa green dovrebbe risultare cumulabile anche con la detrazione relativa al Sismabonus Acquisti.

Sismabonus Acquisti. Bonus valido per acquisti di immobili ristrutturati da impresa in zone sismiche 1,2 e 3. Consiste in una detrazione d’imposta del 75% (passaggio a una classe di rischio inferiore), o dell’85% del prezzo di acquisto (passaggio a due classi di rischio inferiori), entro il limite massimo di spesa di 96.000 € per ogni unità immobiliare. Per questa agevolazione non è necessario il SAL e non è richiesta l’asseverazione per la congruità delle spese. Confermato e valido fino a fine 2024.

Bonus verde per terrazzi e giardini, bonus mobili ed elettrodomestici

Tra i bonus “minori” sono confermati, fino a fine 2024, il Bonus verde e il Bonus mobili ed elettrodomestici.

>> Aggiornamenti Legge di Bilancio 2023: Bonus Mobili con 8.000 euro di tetto nel 2023

Ricordiamo che:

  • Bonus verde: comprende gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, tra cui recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde, giardini pensili. La percentuale di detrazione è pari al 36%, con limite di spesa massimo di 5.000 €.
  • Bonus mobili ed elettrodomestici: incentivo facente parte del pacchetto Bonus ristrutturazione, concesso quindi a chi realizza interventi di ristrutturazione agevolati da detrazione 50%, per l’acquisto di complementi destinati all’unità immobiliare oggetto dei lavori di ristrutturazione. In altre parole, Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2024 mobili ed elettrodomestici nuovi (di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori) e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni. La detrazione è pari al 50% su una spesa massima di 8.000€ per il 2023 e 5.000€ per il 2024.

Bonus sicurezza

Anche il Bonus sicurezza è stato confermato fino a fine 2024, e consiste in una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza per la casa, con limite massimo di spesa pari a 96.000€. Non è necessario che l’immobile sia soggetto a lavori di ristrutturazione, e gli interventi finanziabili devono essere atti a prevenire/ridurre il rischio del compimento di atti penalmente illeciti da parte di terzi (quali, ad esempio, furto, aggressione, sequestro di persona…) e, ovviamente, devono essere rispondenti alle norme tecniche del settore.

Pellet

Nel corso del 2022 si è assistito ad una crescita vertiginosa del prezzo del pellet, tanto da metterne in discussione l’effettiva convenienza. A tal proposito, una delle misure introdotte con la Legge di Bilancio 2023 al fine di contrastare la povertà energetica, è la riduzione dell’aliquota IVA su questo materiale. Si passa cioè dal 22% al 10%, per tutto il 2023 (riduzione di 1,5/2€ a sacco).

Se correttamente gestita, questa riduzione può portare benefici, non solo alle tasche delle famiglie italiane, ma all’intero settore produttivo, rendendo nuovamente competitiva questa soluzione impiantistica.

>> PER APPROFONDIRE  Buone notizie per chi utilizza il pellet: la nuova imposta IVA introdotta dalla manovra 2023


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