MISP e amianto: il MASE chiarisce la gestione dei siti contaminati
Il MASE ha recentemente chiarito l’applicazione della Messa in Sicurezza Permanente (MISP) nei siti contaminati, precisando le procedure autorizzative e la corretta gestione dei materiali inquinanti. Per gli aspetti specifici relativi ai rifiuti contenenti amianto ha rimandato alla competenza del Ministero della Salute.
Siti contaminati: definizione, gestione e bonifica
I siti contaminati sono le cicatrici di un rapporto distorto tra uomo e ambiente, dove le conseguenze di scelte infelici hanno avuto e continuano ad avere delle implicazioni sull’ambiente e di conseguenza sull’uomo.
Si definisce sito contaminato: un’area in cui le attività antropiche, passate o presenti, hanno determinato un inquinamento delle matrici ambientali, come suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
La norma non è estranea a tale problematica infatti la gestione di questi siti è regolata principalmente dal d.lgs. 152/2006, noto come Codice dell’Ambiente. Esso stabilisce quali siano le procedure per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree inquinate, infatti agli artt. 242 e 242-bis vengono illustrate le tipologie di bonifica.
Ma in primis, secondo l’articolo 240 del D.Lgs. 152/2006 comma 1 lett. e) viene data la definizione precisa di sito contaminato, il quale rappresenterebbe quell’area in cui “i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati”.
Un sito è considerato contaminato quando sono presenti delle concentrazioni di inquinanti che superano i valori soglia di rischio per la salute umana, definiti attraverso un’analisi di rischio sito-specifica.
Nel successivo schema esemplificativo vengono illustrati i due tipi di bonifica contemplati:

Recentemente il MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha fornito dei chiarimenti a tal proposito, rispondendo a un’istanza di interpello per chiarire l’applicazione della Messa in Sicurezza Permanente (MISP) in presenza di rifiuti contenenti amianto derivanti da attività edili e/o processi industriali. Nella risposta ministeriale viene anche indicata la corretta applicazione della procedura di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006.
MISP e siti contaminati: i chiarimenti del MASE sui rifiuti con amianto
Nel caso esaminato, il Comune di Como ha messo in evidenza come i proprietari di aree dismesse e potenzialmente contaminate, così come lo stesso Comune, si potrebbero trovare a gestire materiali antropici presenti nel suolo, non sempre qualificabili come materiali di riporto ai sensi del DL n. 2 del 25 gennaio 2012.
Tali materiali possono includere rifiuti da attività edili e industriali, a varie profondità, contenenti talvolta cemento amianto (eternit) o altri detriti da demolizione.
A questo punto viene chiesto al MASE se sia possibile prevedere interventi di Messa In Sicurezza Permanente (MISP) sull’intero sito o su porzioni di esso, anche in presenza di rifiuti pericolosi contenenti amianto.
Ciò rappresenterebbe una scelta economicamente sostenibile e vantaggiosa rispetto alla rimozione e allo smaltimento totale dei rifiuti, che invece comporterebbe non solo costi insostenibili ma potrebbe compromettere anche la riqualificazione del sito.
Il Comune ha evidenziato che la MISP rispetta i principi di:
- sostenibilità ambientale;
- precauzione;
- fattibilità tecnica;
- praticabilità economica e considerazioni sociali;
- sanitarie ed ambientali.
Tutto in linea con i principi comunitari di protezione dell’ambiente.
Inoltre, il Comune richiama anche la norma sottolineando due aspetti:
- la nota ministeriale n. 143191 del 20 agosto 2024, secondo cui la MISP rientrerebbe nella definizione dell’art. 240, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 152/2006, come intervento volto a isolare definitivamente le fonti inquinanti garantendo un elevato livello di sicurezza;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2023, la quale ha chiarito che l’art. 240 si debba applicare sia a fonti di contaminazione costituite da rifiuti sia a fonti inquinanti non qualificate, come rifiuti, conferendo alla norma una portata estensiva.
Chiarimenti MASE sulla MISP: come gestire i rifiuti contenenti amianto nei siti contaminati
Il MASE chiarisce che la disciplina di riferimento per la MISP è quella contenuta nell’art. 240, comma 1, lett. o), d.lgs. 152/2006, interpretata secondo le note circolari del 14 gennaio 2022, n. 3866, e del 20 agosto 2024, n. 143191.
Secondo la prassi ministeriale si devono quindi distinguere due casi:
- gli interventi di messa in sicurezza in situ che riguardano la messa in sicurezza senza rimozione dei rifiuti, secondo l’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006. In tal caso il progetto deve essere autorizzato dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 242, comma 7, e per i SIN ai sensi dell’art. 252, comma 4, d.lgs. 152/2006 (MASE per i siti di interesse nazionale, SIN, le Regioni per casi differenti);
- gli interventi che prevedono la realizzazione di discariche per la MISP tramite rimozione e conferimento dei rifiuti in un’area dedicata. Anche se in tal caso interverrebbe il d.lgs. 36/2006 (ove disciplina le discariche), il MASE specifica che, trattandosi di un intervento connesso a una bonifica, l’autorizzazione segue comunque la procedura della conferenza di servizi (art. 242, comma 7, la quale sostituisce tutti gli atti di assenso, e per i SIN l’art. 252, comma 4, d.lgs. 152/2006).
A questo punto bisogna considerare i valori di attenzione in quanto in caso di assenza del superamento di quest’ultimi, gli interventi devono seguire il normale procedimento amministrativo per l’approvazione del progetto di gestione dei rifiuti e il rilascio dei titoli necessari.
Nel caso specifico dell’amianto, ci sarebbero da applicare anche i seguenti riferimenti normativi specifici:
- la Legge 27 marzo 1992, n. 257;
- DM 6 settembre 1994 del Ministero della Salute.
Queste disposizioni definiscono le metodologie di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della Legge 257/1992. Metodologie che fanno riferimento alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
Concludendo, il MASE ha confermato che, per i profili specifici riguardanti la messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto, il Comune dovrà rivolgersi al Dicastero competente (Ministero della Salute), nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006. Mentre le considerazioni ministeriali non si estendono a procedimenti giurisdizionali in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà valutare i singoli casi.
In altre parole: il Ministero conferma la possibilità di applicare la MISP anche a rifiuti pericolosi contenenti amianto, ma rimanda alla normativa specifica sull’amianto e al Ministero della Salute per l’attuazione concreta degli interventi.
Scarica il parere in allegato
Keywords: siti contaminati, bonifica, messa in sicurezza permanente, misp, amianto rifiuti, d.lgs. 152/2006.
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