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MUD 2024: modello unico di dichiarazione ambientale da inviare entro il 1° luglio

Il DPCM del 26 gennaio 2024 approva e definisce le specifiche del modello unico di dichiarazione ambientale 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023, da presentare entro il prossimo 1° luglio 2024.

In materia ambientale, va senz'altro segnalato che, nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.

Il MASE, in una nota, ricorda che in base all'articolo 6 della legge 70/1994, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024.

In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, cioè il 1° luglio 2024.

Il MASE ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione bandi e avvisi, le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

In ogni caso, il decreto e tutti i modelli sono scaricabili in allegato previa registrazione al portale.

 

MUD 2024: i riferimenti normativi

La legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione del MUD alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per territorio, in cui ha sede l'unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.

I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

 

MUD 2024: scadenza 1° luglio 2024. Il portale di Unioncamere per la trasmissione dei dati

Sul sito http://www.ecocamere.it verranno pubblicati documenti ed informazioni di supporto per la corretta compilazione e presentazione della Dichiarazione.

Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente e a cominciare già da lunedì 11 marzo, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2024, ed in particolare:

Inoltre Unioncamere metterà inoltre a disposizione:

  • il prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico;
  • il prodotto informatico per il controllo formaIe deIIe dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere.

 

MUD 2024: i soggetti tenuti alla comunicazione

I soggetti tenuti alla presentazione deI MUD, per le sue diverse parti, sono:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti non pericolosi di cui all'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI d.lgs. 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad
    esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e ricicIaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti
    alla compiIazione deIIa Comunicazione Imballaggi;
  • i gestori deI servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccoIta di cui all'art.183 comma
    1 Iettera pp) deI d.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi
    dell'art.189, comma 4, deI d.lgs 152/2006.

 

MUD 2024: cosa comunicano i soggetti istituzionali (comuni)

I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

  • la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
  • la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
  • i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
  • i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
  • i dati relativi alla raccolta differenziata;
  • le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Inoltre, i Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall'art.12 del d.lgs. 49/2014.

L'Allegato 1 al decreto specifica l'articolazione del MUD in comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento.

 

Modelli e comunicazioni: i dettagli

In Allegato 3 al DPCM 26 gennaio 2024 è riportata, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, il modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica: tale modello non può essere utilizzato per la compilazione e presentazione.

Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4 al DPCM 26 gennaio 2024.

Per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.

Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

Per spedire in via telematica è necessario:

  • essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
  • disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.

I diritti di segreteria ammontano a 10 euro per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di creditoPagoPA o con Telemaco InfoCamere (pagamenti.ecocerved.it).

Si ricorda inoltre che:

  • la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
  • la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.

 

Comunicazione MUD semplificata: requisiti e presentazione

Gli obblighi di comunicazione possono essere assolti tramite la Scheda Rifiuti semplificata (Allegato 2 al DPCM) dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.

La Comunicazione Rifiuti Semplificata non può essere compilata da:

  • Gestori di Rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
  • Produttori di Rifiuti che non ricadono nelle condizioni sopra indicate (p.es. producono fuori dall’unità locale);
  • Nuovi produttori (ovvero soggetti che effettuano operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Questi i passaggi per la spedizione via PEC della comunicazione semplificata:

  1. compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale www.mudcomuni.it;
  2. stampare la Sezione anagrafica prodotta automaticamente dalla procedura sul www.mudcomuni.it, firmata dal legale rappresentante del dichiarante o suo delegato;
  3. firmare, con firma autografa del dichiarante, la comunicazione MUD in formato documento cartaceo;
  4. trasformare il documento cartaceo in documento elettronico in formato PDF;
  5. predisporre un file unico in formato PDF che dovrà contenere:
    • la copia della Sezione anagrafica firmata in modo autografo dal dichiarante;
    • la copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente;
    • la copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se il file PDF è firmato digitalmente).
  6. trasmettere via PEC all'indirizzo unico comunicazioneMUD@pec.it il file in formato PDF ottenuto.

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale dell'ente dichiarante.

NB - la comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta. Non è quindi ammessa la spedizione postale.


TUTTA LA MODULISTICA UFFICIALE (COMPRESO IL DPCM DEL 26 GENNAIO 2024) E' SCARICABILE IN ALLEGATO PRVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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