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Nei meandri del Nuovo Codice Appalti: equo compenso mascherato, 2 livelli di progettazione, nuovo RUP, BIM

L'articolo 41 del Nuovo Codice Appalti conferma l'addio al progetto definitivo del d.lgs. 50/2016: non ci saranno quindi più livelli intermedi di progettazione, ma solamente due livelli e successivi approfondimenti tecnici, ossia: il progetto di fattibilità economica e il progetto esecutivo.

Abbiamo già iniziato a 'parlare' del nuovo Codice Appalti (riforma del d.lgs. 50/2016), lo schema del quale il Consiglio di Stato ha ufficialmente inviato al Governo, che dovrà ora procedere alle revisioni prima del lungo iter che, comunque, dovrà portare al varo definitivo entro il 31 marzo 2023.

Il testo della bozza e le prime informazioni su alcune, importanti novità contenute nella Riforma degli Appalti lasciano ora spazio ad altre considerazioni, più specifiche e di interesse per i professionisti tecnici (ingegneri e architetti) che dovranno interfacciarsi, nelle gare di progettazione, con le regole del Nuovo Codice.

Equo compenso? Sì, ma le PA potranno anche beneficiare di prestazioni d'opera intellettuali gratuite

L'articolo 8 "Principio di autonomia negoziale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito" parrebbe togliee ogni dubbio sulla questione del divieto di rendere (e di consentire) prestazioni gratis per la pubblica amministrazione, ma il comma 1 dispone che, "nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia negoziale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge".

Le prestazioni d’opera intellettuale, in ogni caso, non possono essere rese dai professionisti gratuitamente. In tali casi la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di affidare incarichi a titolo gratuito a soggetti diversi da quelli indicati al primo periodo in presenza di un interesse economico dell’affidatario.

Livelli di progettazione: saranno 'solo' 2

L'articolo 41 conferma l'addio al progetto definitivo del d.lgs. 50/2016: non ci saranno quindi più livelli intermedi di progettazione, ma solamente due livelli e successivi approfondimenti tecnici:

  • il progetto di fattibilità economica, che:
    • a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
    • b) è redatto tenendo conto delle linee guida adottate con provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
    • c) contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
    • d) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1;
    • e) individua, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
    • f) consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
    • g) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte.
  • il progetto esecutivo, che:
    • a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
    • b) è corredato dal piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
    • c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
    • d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.

La stazione appaltante o l’ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell’ente concedente.

La verifica della progettazione

L'articolo 42 dispone che, nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente.

La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli.

In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento, e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista.

L’attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

RUP - responsabile unico del progetto: cambio denominazione e ruolo

L'articolo 15 è dedicato al responsabile unico del progetto (RUP), che 'prima' era il responsabile unico del procedimento.

Al 'nuovo' RUP è affidata la responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Il responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina il RUP tra i dipendenti addetti all’unità medesima in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal medesimo responsabile di cui al primo periodo.

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Ferma restando l’unicità del RUP e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano, un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Incentivi funzioni tecniche e per l'utilizzo del BIM ai tecnici della pubblica amministrazione

L'articolo 45 è dedicato agli incentivi per le funzioni tecniche.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato XIV di cui al comma 1 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

Ciò vale anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.

L’80 per cento delle risorse di cui sopra, compresi anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Attenzione però al comma 4, dove si specifica che "per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui al primo periodo è aumentato del 15 per cento". Si tratta, appunto, dell'utilizzo del BIM.

Non solo. Si prevede che il 20% delle risorse derivanti da finanziamenti europei dovrà essere utilizzato per acquistare beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

  • a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
  • b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  • c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Appalti sotto-soglia: diventano 'fisse' le norme 'Covid'

Gli articoli da 50 a 55 si occupano degli appalti sotto soglia - la stragrande maggioranza di quelli banditi - e, di fatto, cristallizzano in via definitiva le novità che erano state apportare al d.lgs. 50/2016 in regime di pandemia.

Nello specifico:

  • per gli affidamenti di lavori pubblici si prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto fino a 150mila euro, a procedure negoziate senza bando con 5 inviti tra 150mila euro e 1 milione e a procedure negoziate senza bando con 10 inviti fino alle soglie UE;
  • Per gli affidamenti di servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione, sono previsti affidamenti diretti fino a 140mila euro e procedure senza bando oltre questa soglia e fino alle soglie UE.

Inoltre, l'esclusione automatica delle offerte cd. anomale è limitata agli affidamenti di lavori pubblici e servizi, ma non alle forniture, e dovranno essere le PA (stazioni appaltanti) a indicare uno dei tre modelli di esclusione automatica, i quali vengono descritti in un allegato.

Infine, non ci saranno più i 35 giorni di intervallo tra l'aggiudicazione all'appalto, così come viene ridotto a 30 giorni il tempo tra l'aggiudicazione e la firma del contratto.


LA BOZZA (SCHEMA) DEL NUOVO TESTO DI RIFORMA AL CODICE APPALTI (NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Allegati

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