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Riforma Codice Appalti: ecco la bozza del nuovo testo inviata al Governo! Novità per appalto integrato, revisione prezzi, BIM

Il nuovo Codice Appalti, che dovrà entrare in vigore entro il 31 marzo 2023 (target PNRR) dopo un lungo iter di passaggi, presenta alcune novità sostanziali per quanto riguarda la digitalizzazione (anche sul fronte BIM), l'appalto integrato, le varianti in corso d'opera e le clausole di revisione dei prezzi obbligatorie. Scarica il testo in allegato!

E' disponibile, nel file allegato in calce, lo schema preliminare (data 20 ottobre 2022) della revisione del Codice dei Contratti Pubblici, avvenuta in attuazione dell’art.1 della legge 78/2022 - “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” ed elaborato dalla commissione mista del Consiglio di Stato.

Nuovo Codice Appalti: tutti i passaggi previsti prima del varo definitivo

Lo schema di decreto, che è stato inviato al Governo e al Ministero delle Infrastrutture come da programma, passa quindi in mano al nuovo Esecutivo che ora dovrà decidere - tramite il MIMS - se e quanto modificarlo, prima di presentare in Consiglio dei Ministri la bozza definitiva del nuovo Codice.

C'è però un altro passaggio intermedio prima della presentazione del testo finale in CdM, quello della Conferenza Unificata, che dovrà esprimere il suo parere: a livello procedurale, è anche possibile che la CU si esprima su questa bozza di testo, e che poi il Governo modifichi la bozza.

Riepilogando:

  • parere Conferenza Unificata (prima o dopo la prima approvazione del CdM);
  • invio alle commissioni parlamentari per il parere (30-45 giorni);
  • seconda approvazione in CdM;
  • firma del Capo dello Stato e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
  • tempo di 'vacazione' di 15 giorni prima dell'entrata in vigore.

Dead-line 31 marzo 2023

Il nuovo Codice dovrà entrare in vigore entro il 31 marzo 2023 (target PNRR).

La nuova bozza del Codice contiene 10 articoli in più (230) rispetto al d.lgs. 50/2016 tutt'ora vigente, che ne presenta 220.

Le parole totali però sono decisamente inferiori: oltre 91mila contro le oltre 131mila (esclusi gli allegati) del d.lgs. 50/2016.

I principi del risultato e della fiducia

I primi due articoli sono dedicati alle linee direttrici principali indicate dal nuovo Codice, ossia i principi di "risultato" e "fiducia".

L'articolo 2 comma 3, in particolare, dispone che "Nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, per la responsabilità amministrativa costituisce colpa grave esclusivamente la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione che sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti
".

Digitalizzazione e BIM: spinta forte nel Nuovo Codice

A livello di linee di indirizzo, di sicuro si batte forte sul tasto "digitalizzazione", che per il Nuovo Codice diventa «digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti», e cioè di tutte le fasi: programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione (articolo 21).

Punti fermi per attuare questa digitalizzazione saranno, tra l'altro:

  • la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (ANAC);
  • il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (Fvoe-ANAC);
  • i sistemi dinamici di acquisizione (art.31), procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

E' evidente che, dentro la spinta digitale, avrà sempre più rilevanza il BIM, oltre alle aste e ai cataloghi elettronici.

Revisione dei prezzi obbligatoria

L'articolo 60, al comma 1, prevede esplicitamente che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.

Tali clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione rispetto a determinate soglie non ancora indicate.

Per l’applicazione sono stabiliti appositi indici sintetici delle variazioni dei prezzi, incluse quelle del costo del lavoro derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali, secondo le modalità stabilite dall’Allegato XIII al codice (non disponibile ancora).

Appalto integrato reintrodotto: ok a progettazione ed esecuzione lavori insieme

L'articolo 44 reintroduce, di fatto, l'appalto integrato progettazione-esecuzione lavori, vietato dal vecchio Codice.

Si specifica che "negli appalti di lavori complessi, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificata, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato".

Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con valore inferiore a una cifra ancora da definire, indipendentemente dal loro valore, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Quando il contratto è affidato in tal modalità, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione, cioè BIM.

L'offerta:

  • è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
  • ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo (si veda art.42).

Il nuovo subappalto

Di particolare rilevanza è senz'altro quanto inserito all'articolo 119 sul subappalto.

Il comma 17 dispone che le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Quindi, è possibile un ulteriore subappalto.

Varianti in corso d'opera

L'articolo 120 del nuovo Codice tratta la Modifica dei contratti in corso di esecuzione, cioè le cosiddette varianti inccorso d'opera.

I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

  • a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.
  • c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

Nei casi sopracitati, quindi, il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa, mentre non sono considerate sostanziali le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

  • a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
  • b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera.

LA BOZZA (SCHEMA) DEL NUOVO TESTO DI RIFORMA AL CODICE APPALTI (NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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