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Opere subordinate a SCIA: la responsabilità per l'abuso è anche del progettista

La rubrica dell'art. 29 del Testo Unico Edlizia prevede la responsabilità anche del progettista, oltre a quella del titolare del permesso di costruire, del committente, del direttore lavori e del costruttore, con riferimento alle opere subordinate a SCIA. Pertanto, il progettista può essere destinatario dell'ordine di demolizione ma non può impugnare il provvedimento di diniego del titolo abilitativo.

Chi è responsabile per opere abusive di ristrutturazione edilizia subordinate alla SCIA? Chi è regolare 'destinatario' dell'ordine di demolizione? Anche il progettista può ricevere l'ordine di ripristino dal comune?

Tutte domande interessanti e di stretta attualità, che vengono trattate nella recente sentenza 18033/025 del 20 ottobre del Tar Lazio, inerente il ricorso proposto da un progettista contro l'ingiunzione a rimuovere o demolire un'opera abusiva.

 

Il caso: ristrutturazione edilizia con SCIA?

Il progettista, ha presentato, in forza della L.R. n. 21/2009 e ss.mm.ii. (c.d. “Piano Casa”) e nell’interesse del proprietario, una DIA in riferimento alle attività edili da effettuarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) TUE, su un immobile.

In altre parole, l’attività che il ricorrente mirava a porre in essere consisteva in attività di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), TUE, assentibile tramite SCIA c.d. "pesante" ex art. 23, comma 1, lett. a).


L'annullamento della SCIA da parte del comune

Successivamente, il comune ha annullato in autotutela la sopracitata SCIA, in quanto:

  • a) il ricorrente non avrebbe fornito la prova della legittimità urbanistica della preesistenza;
  • b) gli immobili ivi realizzati avrebbero, contrariamente a quanto rappresentato dal ricorrente, formato oggetto di tre diverse e distinte domande di condono, ma esse sarebbero state tutte respinte da Roma Capitale;
  • c) l’area in cui ricadrebbe il fabbricato in questione sarebbe destinata - in forza della D.C.C. n. 18/2008 e del vigente piano regolatore generale - a “verde pubblico” e, come tale, non suscettibile di essere ricondotta nell’ambito applicativo della legge c.d. “piano casa”.

Il giudizio contro tale atto risulta definito con sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, stante la carenza di entrambe le condizioni dell’azione (legittimazione ad agire e interesse ad agire) in capo al progettista. Con la conseguenza per la quale il provvedimento di diniego del titolo edilizio, che ne costituiva oggetto, risulta consolidato, quanto agli effetti, nei confronti del progettista.

Per ciò che ci interessa, è scattato l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate dalla ricorrente in forza della descritta DIA, cui il committente avrebbe, nelle more, pedissequamente ottemperato.

 

L'ordine di demolizione può essere inviato anche al progettista! Ecco perché

Il progettista ha quindi proposto ricorso al TAR, tra l'altro, lamentando il fatto di aver ricevuto l'ordine di demolizione.

In altre parole, il ricorrente si duole del fatto di essere stato considerato dall’Amministrazione tra i soggetti destinatari dell’ordine di demolizione, allorquando esso avrebbe dovuto esser impartito unicamente al proprietario e/o al responsabile dell’abuso.

Infatti, quest’ultimi sarebbero gli unici soggetti che si trovano nella disponibilità del bene abusivo e quindi in grado di provvedere alla relativa demolizione.

Per il Tar le cose non stanno così. Infatti:

  • in primo luogo, la rubrica dell'art. 29 TUE prevede la responsabilità anche del progettista, oltre a quella del titolare del permesso di costruire, del committente, del direttore lavori e del costruttore, con riferimento alle opere subordinate a SCIA;
  • in secondo luogo, l'art. 29, comma 3 del TUE (nonché l’art. 12, comma 3, L.R. 15/2008) così stabilisce: "per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari".

In virtù di ciò, la necessità della notificazione dell'ordine di demolizione anche al progettista nasce proprio dall'interesse diretto e immediato di cui può essere titolare quest'ultimo in ragione della rilevanza delle sanzioni conseguenti all'accertamento del difetto del titolo edilizio.

Infatti, la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., n. 2855/2012 e TAR Catanzaro, n. 60/2020), condivisa dal Tribunale - pur escludendo la legittimazione ad agire del progettista in relazione all'impugnazione del provvedimento di diniego del titolo abilitativo dallo stesso asseverato - dispone in senso contrario in riferimento all'ordine di demolizione.

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Abuso Edilizio

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