Permanenza del reato edilizio e momento di completamento dell'opera: i criteri della Cassazione
Il reato edilizio permane fino all'ultimazione dell'opera o a un evento interruttivo, con l'ultimazione che coincide non con il semplice utilizzo dell'immobile, ma con il completamento di tutti i lavori di rifinitura (intonaci e infissi) che rendono l'edificio concretamente funzionale e dotato dei requisiti di agibilità.
Quanto 'dura' il reato edilizio? In altre parole: quando si può considerare sopravvenuta la prescrizione per un intervento abusivo non rilevato?
Nella recente sentenza 37512/2025, la Corte di Cassazione chiarisce i principi sulla natura permanente dei reati edilizi e sui criteri per determinare il momento di completamento di un'opera abusiva, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.
Reato edilizio: permane fino alle finiture interne ed esterne dell'edificio
In pillole, la Corte suprema sottolinea che il reato permane fino all'ultimazione dell'opera o a un evento interruttivo, con l'ultimazione che coincide non con il mero utilizzo dell'immobile, ma con il completamento di tutti i lavori di rifinitura che rendono l'edificio concretamente funzionale e dotato dei requisiti di agibilità.
Nel caso specifico, il ricorso viene dichiarato inammissibile perché al momento della sentenza di primo grado il termine prescrizionale non era ancora maturato.
Il caso: richiesta di maturata prescrizione
Il ricorrente riteneva che fosse maturata la prescrizione, essendo passati cinque anni dalla data di attivazione per la fornitura di acqua, o al massimo dalla data di accertamento del fatto da parte della Polizia giudiziaria.
Per la Cassazione, invece, la prescrizione non si è formata, in quanto - proprio in virtù dei controlli della PG - era stato verificato il mancato completamento dell'opera.
Natura permanente del reato edilizio
I reati di costruzione abusiva - osservano gli ermellini - hanno natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita.
La permanenza si protrae fino al compimento dell'opera abusiva o al verificarsi di un evento impeditivo della prosecuzione dei lavori.
Tale evento può individuarsi: nella sospensione volontaria dei lavori, nella sospensione imposta dall'autorità, nell'ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera, nel sequestro dell'immobile, nella sentenza di condanna di primo grado se i lavori sono proseguiti dopo l'accertamento.
Quando un'opera può dirsi ultimata?
La Cassazione evidenzia che è stato già affermato che deve ritenersi ultimato solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità (Sez. 3, n. 40033 del 18/10/2011, Cappello, Rv. 250826) al punto che anche l'uso effettivo dell'immobile, se pure accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi.
La giurisprudenza richiede quindi il completamento integrale dell'opera sotto il profilo strutturale e funzionale.
Applicazione ai reati antisismici
Gli stessi principi - prosegue la Cassazione - si applicano alle violazioni della normativa antisismica.
Le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori, mancata presentazione dei progetti e inizio dei lavori senza autorizzazione hanno natura permanente.
In particolare:
- l'esecuzione di lavori in cemento armato o con strutture metalliche senza progetto esecutivo costituisce reato permanente;
- la consumazione si protrae fino al completamento dell'opera, alla sospensione totale dei lavori per provvedimento autoritativo o alla desistenza volontaria consistente in comportamento inequivoco di definitiva cessazione della condotta antigiuridica;
- il termine di prescrizione decorre dal completamento dell'opera o dalla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo ovvero, ancora, dalla desistenza volontaria del soggetto agente, consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessazione della condotta antigiuridica.
La prescrizione non si è formata! Ecco perché
Dal sopralluogo effettuato il 7 luglio 2018, era emerso che l'opera non era stata completata, come confermato dalla documentazione fotografica. Considerando tale data come 'dies a quo', il termine prescrizionale quinquennale massimo sarebbe maturato il 7 luglio 2023.
La sentenza di primo grado era stata emessa il 19 giugno 2023, quindi prima della maturazione del termine.
Applicando la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 (applicabile ai reati commessi tra agosto 2017 e dicembre 2019), unitamente ai vari periodi di sospensione del procedimento per ragioni processuali, il termine prescrizionale non era decorso nemmeno al momento della decisione di appello.
Il ricorso risultava quindi manifestamente infondato sotto questo profilo, oltre che per gli altri motivi articolati dagli imputati.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Edilizia
Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.
T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp
