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Piste e percorsi ciclabili: i dettagli progettuali da non sottovalutare

Dalla normativa di riferimento, agli standard minimi previsti di legge per il corretto dimensionamento di piste e percorsi ciclabili. Una rassegna dei principali dettagli progettuali da non trascurare per garantire sicurezza alla mobilità ciclistica.

La normativa di riferimento

Nella progettazione di piste e percorsi ciclabili le norme principali sono costituite dal D.M. Lavori Pubblici del 30 novembre 1999, n. 557.

Tale norma individua le diverse tipologie di itinerari ciclabili e, nel Capo II, definisce le norme da rispettare per la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili, mentre per i percorsi promiscui fornisce solo alcune indicazioni rimandando, implicitamente, ad altre normative quali, ad esempio, il Codice della Strada o il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001 contenente le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.

Corretto dimensionamento delle piste ciclabili

Il tema delle dimensioni, in larghezza, delle piste ciclabili, sembrerebbe banale ma il fatto che, a tutt’oggi, si vedano infrastrutture ciclabili realizzate con dimensioni ben sotto ai limiti previsti dalla normativa, fa nascere la necessità di ricordare quali sono gli standard minimi di legge.

L’art. 7- Larghezza delle corsie e degli spartitraffico -del D.M. 557/99, stabilisce:

  1. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio e di un opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.
  2. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata.
  3. Le larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi inderogabili per le piste sulle quali è prevista la circolazione solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali è ammessa la circolazione di velocipedi a tre o più ruote, le suddette dimensioni devono essere opportunamente adeguate tenendo conto dei limiti dimensionali dei velocipedi fissati dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m.

Quindi le dimensioni minime per le piste ciclabili a corsia monodirezionale sono pari a m 1,50 di larghezza, e per le piste ciclabili bidirezionali a m 2,50 di larghezza, eventualmente riducibili, solo per piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, per brevi tratti, rispettivamente a 1,00 m e 2,00 metri. Tale dimensioni, che, giova sottolineare, costituiscono parametro minimo, vanno opportunamente adeguate, aumentandole, in caso di possibilità di percorrenza di velocipedi a tre o più ruote.

Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile. Si ricorda che le strisce di margine vengono considerate all’interno della misurazione della larghezza minima della pista.

Per quanto riguarda lo spartitraffico fisicamente invalicabile, che deve essere posto a separazione tra la carreggiata stradale destinata ai veicoli motorizzati e la pista ciclabile in sede propria, un parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il n. 6573, del 29 ottobre 2013, suggerisce una misura minima di almeno 15 cm.

Si suggerisce di adottare, almeno per la parte adiacente la pista ciclabile, un angolo smussato in modo da evitare l’impatto tra pedale della bicicletta e cordolo.

Inoltre le ciclabili realizzate a quota inferiore del marciapiede e/o con cordolo fiancheggiante dovrebbero avere una dimensione maggiore rispetto ai minimi di legge, in modo da evitare, il più possibile, pericolosi impatti tra parti della bicicletta e gradini.

Raggi di curvatura nel progetto delle piste ciclabili

I raggi di curvatura orizzontale lungo il tracciato delle piste ciclabili devono essere commisurati alla velocità di progetto prevista e, in genere, devono risultare superiori a 5,00 m (misurati dal ciglio interno della pista); eccezionalmente, in aree di intersezione ed in punti particolarmente vincolati, detti raggi di curvatura possono essere ridotti a 3,00 m, purché venga rispettata la distanza di visuale libera e la curva venga opportunamente segnalata, specialmente nel caso e nel senso di marcia rispetto al quale essa risulti preceduta da una livelletta in discesa.

Il sovralzo in curva deve essere commisurato alla velocità di progetto ed al raggio di curvatura adottato, tenuto conto sia di un adeguato coefficiente di aderenza trasversale, sia del fatto che per il corretto drenaggio delle acque superficiali è sufficiente una pendenza trasversale pari al 2%, con riferimento a pavimentazioni stradali con strato di usura in conglomerato bituminoso.

Tali elementi progettuali vengono, troppo spesso, ignorati, realizzando percorsi ciclabili con raggi di curvatura non a norma e pendenze trasversali insufficienti.

Caratteristiche delle superfici ciclabili

Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti, specialmente con riferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti che vanno, il più possibile, evitate.

Il conglomerato bituminoso resta il tipo di pavimentazione più efficace ed economico. La sua resa estetica può essere migliorata utilizzando una miscela di pietrischetti e graniglie di natura mineralogica variabile a seconda degli effetti cromatici desiderati, sabbie di frantumazione, additivo minerale (filler), pigmenti coloranti, impastati a caldo con legante trasparente di derivazione petrolifera.

Anche l’uso di resine colorate, in caso di particolari esigenze, può migliorare l’impatto estetico e/o paesaggistico della pista ciclabile o migliorarne la percepibilità, ad esempio negli attraversamenti o nelle intersezioni. In caso di pista ciclabile in sede propria, a meno di precise esigenze estetiche, non è necessario ricorrere a colorazioni particolari, tenendo in considerazione il fatto che anche la resina più duratura, con il tempo, tende ad usurarsi e a scolorire.
Si evidenzia che eventuali resine o vernici, utilizzate per la colorazione del fondo delle piste ciclabili, devono essere antisdrucciolo.

Anche per le piste ciclabili, come previsto dall’art. 137 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione. In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse.

Particolare attenzione deve essere posta all’installazione di griglie per la raccolta delle acque meteoriche. Non è, infatti, consentita la presenza di griglie con elementi principali paralleli all'asse delle piste stesse, né con elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito ai ciclisti. Le ruote più strette, come quelle delle biciclette da strada, potrebbero infilarsi negli spazi tra gli elementi e provocare la caduta dal mezzo.

Si consiglia, pertanto, di utilizzare griglie antisdrucciolo e antitacco con barre portanti e/o barre trasversali di interasse uguale o inferiore a mm 15.

In conclusione, per la progettazione e realizzazione di piste ciclabili vanno adottati gli stessi accorgimenti utilizzati per le strade carrabili, avendo l’accortezza di considerare le peculiarità dei mezzi che dovranno percorrere i tracciati ed utilizzando, congiuntamente, le indicazioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento e le disposizioni del D.M. 557/1999.

Le dimensioni di larghezza delle piste ciclabili, indicate nelle normative, si riferiscono sempre ai minimi di legge, ed è utile utilizzare dimensioni maggiori anche in considerazione delle tipologie di utenza e dei flussi di traffico previsti.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla regolarità del manto stradale ed alla sua facile manutenzione, evitando discontinuità, avvallamenti ed eventuali elementi che potrebbero provocare, considerata la ridotta sezione degli pneumatici delle biciclette, incidenti anche gravi.

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