Prevenzione incendi negli uffici: il “Doppio Binario” normativo
La sicurezza antincendio negli uffici è fondamentale per proteggere persone e attività, con due approcci normativi alternativi in Italia: il DM 2006 e il Codice di Prevenzione Incendi. Il "doppio binario" permette scelte progettuali più flessibili, influenzando costi, tempi e responsabilità, specie per elementi critici come le facciate.
Negli ultimi anni, la sicurezza antincendio degli edifici ad uso ufficio ha assunto un ruolo sempre più strategico, non solo per la tutela delle persone, ma anche per garantire la continuità operativa e l’efficienza gestionale delle organizzazioni. In questo scenario, la normativa italiana presenta una caratteristica peculiare: la coesistenza di due percorsi progettuali alternativi. Questo approccio, noto come “doppio binario”, offre al professionista la possibilità di scegliere tra una regola tecnica verticale tradizionale (DM 22 febbraio 2006) e il più recente Codice di Prevenzione Incendi, introdotto per favorire una maggiore flessibilità e un’impostazione prestazionale.
Comprendere le specificità di ciascun percorso non è soltanto una questione di conformità normativa: significa valutare attentamente l’impatto delle scelte progettuali su costi, tempistiche, possibilità di personalizzazione e responsabilità future. Anche le più recenti integrazioni normative, come quelle relative alle facciate, richiedono un’attenta analisi alla luce di questo doppio approccio. Le facciate, in particolare, sono oggi al centro dell'attenzione normativa per la loro incidenza sul rischio di propagazione dell'incendio, e il Codice consente un'analisi prestazionale più accurata rispetto alla regola tecnica prescrittiva.
L’obiettivo di questo articolo è accompagnare il lettore nell’esplorazione delle principali differenze tra i due percorsi, illustrandone i criteri applicativi e mettendone in luce i vantaggi operativi, per una progettazione consapevole, efficace e sostenibile.
Il Doppio Binario Normativo
Due Regole Tecniche Alternative
Per gli uffici soggetti a prevenzione incendi (attività n. 71 del D.P.R. 151/2011), la normativa prevede due opzioni alternative:
- D.M. 22 febbraio 2006: regola tecnica prescrittiva per uffici con più di 25 persone;
- Codice di Prevenzione Incendi con RTV V.4: approccio prestazionale applicabile a uffici con più di 300 occupanti.
Nota: Le due normative sono mutuamente esclusive. Una volta selezionato un percorso, tutta la progettazione dovrà seguire coerentemente le disposizioni della norma scelta.
Oltre le norme: cosa implica davvero la scelta
La scelta del binario normativo non riguarda solo il rispetto della legge, ma condiziona in profondità:
- i costi di adeguamento e gestione;
- la possibilità di adottare soluzioni alternative o personalizzate;
- i tempi e le complessità dell’iter autorizzativo;
- la manutenzione e la gestione futura della sicurezza antincendio.
Molti progettisti preferiscono ancora oggi l’approccio tradizionale per semplicità e abitudine, ma il Codice offre strumenti più flessibili e adatti a contesti articolati, soprattutto in edifici complessi o ad alto affollamento.
Il D.M. 22 febbraio 2006
La Regola Tecnica Prescrittiva
Ambito di applicazione
Questa regola tecnica si applica a edifici o locali destinati a uffici con più di 25 persone presenti. In particolare:
- edifici nuovi o oggetto di cambio di destinazione d’uso;
- uffici esistenti in caso di ristrutturazione edilizia sostanziale;
- uffici soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Restano esclusi gli uffici inseriti in stabilimenti produttivi con funzioni di controllo o gestione.
Classificazione degli uffici
Il decreto suddivide gli uffici in 5 categorie, in base al massimo affollamento ipotizzabile:

La definizione di "presenze" indica il numero complessivo di addetti e ospiti contemporaneamente presenti. Per le aree lavorative, l'affollamento massimo è fissato a 0,1 persone/m², o comunque almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%. Per le aree con accesso al pubblico, è di 0,4 persone/m².
Uffici esistenti e deroghe
Alla sua entrata in vigore (1° aprile 2006), il decreto prevedeva un termine di cinque anni per l’adeguamento degli uffici esistenti. Tuttavia, con l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, il criterio di assoggettabilità è stato aggiornato: da “oltre 500 addetti” a “oltre 300 persone presenti”, ampliando così il numero di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Un aspetto di rilievo di questa norma è la possibilità di richiedere deroghe anche per uffici non soggetti a CPI, qualora non sia possibile rispettare pienamente le prescrizioni. La deroga può essere presentata direttamente al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Il Codice e la RTV V.4
L’approccio orientato agli obiettivi
Quando e perché si applica
Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e smi) introduce una logica innovativa nella gestione del rischio: non più norme prescrittive rigide, ma obiettivi di sicurezza da raggiungere, con la libertà di scegliere soluzioni tecniche alternative purché dimostrate e documentate.
La Regola Tecnica Verticale V.4, che riguarda gli uffici, si applica a quelli con oltre 300 occupanti, in linea con l’assoggettabilità dell’attività n. 71.
Classificazione
La RTV V.4 considera due parametri fondamentali:
Numero di occupanti (n):
- OA: 300 < n ≤ 500;
- OB: 500 < n ≤ 800;
- OC: n > 800.
Quota massima dei piani (h):
- HA: h ≤ 12 m;
- HB: 12 < h ≤ 24 m;
- HC: 24 < h ≤ 32 m;
- HD: 32 < h ≤ 54 m;
- HE: h > 54 m.
Classificazione delle Aree
La norma distingue diverse aree in base alla destinazione d’uso e al rischio specifico:
- TA: uffici e spazi comuni;
- TM: depositi e archivi >25 m² e con carico d’incendio >600 MJ/m²;
- TO: locali con oltre 100 persone;
- TK: aree con carico d’incendio >1200 MJ/m²;
- TT: locali con apparecchiature elettriche/elettroniche significative;
- TZ: altre aree.
Strategia Antincendio
Ogni progetto deve includere strategie su:
- compartimentazione;
- resistenza al fuoco;
- esodo;
- controllo dell’incendio;
- rivelazione e allarme;
- gestione della sicurezza;
- sicurezza degli impianti;
- reazione al fuoco dei materiali.
Per ciascuna misura, va definito un livello di prestazione da raggiungere (I-IV), sulla base delle caratteristiche dell’attività e del rischio.
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Si ringrazia FSE PROGETTI per la gentile collaborazione
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