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Radon negli ambienti indoor: quadro normativo e legislativo, attualità e novità

Un articolo di inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente in materia.

Gas Radon: cos’è, come entra nelle nostre case?

Il radon è un gas nobile di origine naturale incolore e radioattivo, prodotto di disintegrazione dell’uranio. Presente nella crosta terrestre, il radon penetra negli edifici attraverso crepe, fessure o punti aperti delle fondamenta.

La fonte principale del radon nelle abitazioni sono le rocce sottostanti l’edificio e il terreno fino alla superficie, dai quali il gas radon viene propagato. Fonte secondaria possono essere i materiali da costruzione.

L’unità di misura della concentrazione di gas radon è il Bq/m3 (Becquerel per metro cubo).

Tra i meccanismi di ingresso del gas nella casa vi è la depressione rispetto all’aria del sottosuolo, che può essere prodotta dalla differenza di temperatura tra interno ed esterno. La depressione aspira il gas dal suolo attraverso le aperture dell’edificio. Il gas può penetrare nell’edificio attraverso crepe e fessure a contatto con il terreno. All’esterno la concentrazione è più bassa, in quanto il gas si disperde velocemente in atmosfera.

Mappa interattiva sulle concentrazioni medie di radon. Fonte: sinrad.isinucleare.it

Il contesto normativo e legislativo

I due principali riferimenti legislativi obbligatori sono il D.Lgs 101 (2020) e la sua integrazione datata 2022, il D.Lgs 203. Questi sono rappresentati nello schema di seguito. Il recente D.Lgs 203 datato 25 novembre 2022 integra e corregge alcuni punti del D.Lgs 101, descritti nel presente articolo.

Oltre ai riferimenti obbligatori sono riportati in tabella anche quelli normativi sul tema radon in aria. Vi sono inoltre molteplici riferimenti normativi sul tema radon in acqua che non sono oggetto del tema trattato.

Il D.Lgs 101 è il principale riferimento sul tema radon. Gli articoli sul radon sono raggruppati nel Capo I ("Esposizione al radon") del Titolo IV ("Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti”).

Il capo I è composto da 3 sezioni:

  • Sezione I. DISPOSIZIONI GENERALI
  • Sezione II. ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI Dl LAVORO
  • Sezione III. PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AL RADON NELLE ABITAZIONI

Vi sono inoltre due importanti allegati: All. Il (sez.l) e All. III.

Gli articoli contenuti nella Sezione I. DISPOSIZIONI GENERALI, sono:

  • Articolo 10: Nuovo Piano Nazionale Radon
  • Articolo 11: Individuazione aree prioritarie
  • Articolo 12: Livelli di riferimento
  • Articolo 13: Registrazione dati radon
  • Articolo 14: Informazione e sensibilizzazione
  • Articolo 15: Esperti in risanamento radon.

Sull’ultimo Art. ovvero gli esperti di interventi di risanamento radon si riportano alcuni dettagli.

Definizione di «esperto in interventi di risanamento radon»
Persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l’esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici.
La formazione ha durata di 60 ore, il primo corso per gli esperti di interventi di risanamento radon realizzato da ISS e SUPSI (Svizzera Italiana) si è tenuto dal 2 luglio al 30 ottobre 2021, e ha qualificato una ventina di persone.
Il corso è riservato ad alcune figure professionali quali ingegneri, architetti e geometri che devono essere iscritti al proprio albo professionale (salvo alcuni casi).

I livelli di riferimento e livelli di azione

La definizione da decreto legislativo 101 è stata modificata con il decreto legislativo 203, viene di seguito riportata la versione aggiornata con in giallo le variazioni:

«livello di riferimento»: in una situazione di esposizione di emergenza o in una situazione (da livello di azione) di esposizione esistente, il livello di dose efficace o di dose equivalente o la concentrazione di attività al di sopra del quale non è appropriato consentire le esposizioni, derivanti dalle suddette situazioni di esposizione sebbene non rappresenti un limite di dose anche se non è un limite che non può essere superato.

Una delle novità del decreto è la definizione di livelli massimi di riferimento, che si differenziano dai livelli di azione come rappresentato nella figura di seguito:

Per il livello di azione sono obbligatori interventi solo se questo valore viene superato. Ad esempio, quando determino una concentrazione media annua di radon di 320 Bq/m3 per un livello di azione di 300 Bq/m3. Nel caso invece la concentrazione media annua di radon sia di 290 Bq/m3 non sono obbligato a fare interventi.

Considerando invece un livello di riferimento (figura a destra) dovrò fare interventi finalizzati alla riduzione del radon anche con concentrazioni medie inferiori ma vicine a 300 Bq/m3, come ad esempio per concentrazioni di 290 Bq/m3 oppure di 260 Bq/m3.

Nella Tabella sono riportati i Livelli massimi di riferimento in funzione della destinazione d’uso e dell’anno di costruzione (per gli edifici residenziali) riportati nel D.Lgs. 101/2020.

Come mai un limite più basso per le abitazioni (dal 2024)? Le motivazioni sono diverse, tra queste: le persone trascorrono molte ore in casa, circa 3 volte il tempo rispetto ai luoghi di lavoro. Inoltre, la permanenza avviene anche di notte, momento nel quale i livelli di concentrazione sono generalmente più alti. Questo implica quindi che le esposizioni sono maggiori nelle abitazioni che rispetto ai luoghi di lavoro. Una grande parte dei casi di tumore polmonare (e di altri effetti sanitari) attribuibile al radon è dovuta alle esposizioni nelle abitazioni.

Le novità del D.Lgs 203/2022

Le principali novità del Decreto Legislativo 203 sono di seguito riassunte:

  • Modifica all’articolo 7 (del D.Lgs 101): definizione di livello di riferimento, vedere paragrafo precedente.
  • Modifica all’articolo 7 (del D.Lgs 101): è stata aggiunta una definizione di luogo di lavoro sotterraneo che nel decreto 101 non era presente. È stato specificato che viene definito sotterraneo un locale con almeno tre pareti sotto il piano di campagna anche se non a contatto diretto con il terreno.

“luogo di lavoro sotterraneo: ai fini dell’applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno”

  • Modifica dell’articolo 17 (del D.Lgs 101): È stato quantificato il tempo massimo per eseguire le misure nei luoghi di lavoro nelle aree prioritarie a seguito della pubblicazione delle stesse. Le misure dovranno essere eseguite entro 18 mesi (questo dettaglio non era riportato nel D.Lgs 101)

“nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l’esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall’individuazione delle aree prioritarie”.

[...] CONTINUA LA LETTURA DELL'ARTICOLO NEL PDF IN ALLEGATO.

Nell'articolo, oltre alle novità introdotte dall'ultimo Decreto Legislativo, una descrizione del Piano Nazionale d'Azione per il Radon (i principali contenuti del documento) e una breve parentesi sul tema della qualità dell'aria nelle scuole, con particolare riferimento al gas radon. 

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
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