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Regime forfettario e superamento della soglia: cosa fare in caso di compensi errati restituiti

L'Agenzia delle Entrate chiarisce cosa accade nel regime forfettario se il limite degli 85.000 euro è superato per compensi percepiti per errore e poi restituiti. Regole operative, effetti sulla permanenza nel regime e modalità per recuperare le imposte versate in eccesso.

Cosa succede se, per errore, si sfora il limite di 85 mila euro dei ricavi nel regime forfettario a causa di compensi errati e successivamente restituiti? C'è seriamente il rischio di uscire dal regime agevolato o si può evitare una tale ipotesi?

L'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sul tema con la risposta 68/2026, che peraltro rettifica un precedente parere e contiene indicazioni interessanti per tutti i liberi professionisti (compresi ingegneri, architetti e geometri) che operano in regime di flat tax (15 o 5%).

Il documento, quindi, spiega quando tali somme non incidono sul limite degli 85.000 euro, come comportarsi in dichiarazione e quali strumenti utilizzare per recuperare le imposte pagate in eccesso.

 

Il problema del superamento della soglia per errore

Nel regime forfettario, il rispetto del limite annuo di 85.000 euro di ricavi o compensi è decisivo per la permanenza nel regime agevolato. La criticità affrontata dall’Agenzia riguarda il caso in cui il superamento della soglia derivi esclusivamente da somme percepite per errore dal professionista, a causa di un comportamento non imputabile allo stesso, e poi integralmente restituite al committente in un periodo d’imposta successivo.

 

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, in assenza di indicazioni normative contrarie, nel calcolo della soglia rilevano in linea generale tutti i compensi percepiti. Tuttavia, quando è dimostrabile che alcune somme sono state corrisposte indebitamente per un errore del committente e che il professionista si è attivato tempestivamente per la restituzione, tali importi non devono essere considerati ai fini del limite degli 85.000 euro.

In questi casi, il superamento della soglia non determina l’uscita dal regime forfettario, poiché manca una condotta imputabile al contribuente. La restituzione effettiva delle somme è però condizione essenziale.

 

Il ruolo della documentazione e della CU

Un aspetto centrale riguarda la certificazione unica non rettificata dal sostituto d’imposta. L’Agenzia chiarisce che la mancata correzione della CU non impedisce, di per sé, la corretta determinazione del reddito del professionista, purché l’errore e la restituzione delle somme siano adeguatamente documentati e tracciabili.

Conta quindi la sostanza economica dell’operazione e non il dato formale risultante dalla certificazione.

 

Come comportarsi in dichiarazione

Se il professionista ha indicato in dichiarazione tutti i compensi, inclusi quelli poi restituiti, può recuperare l’imposta sostitutiva versata in eccesso in due modi alternativi:

  • presentando una dichiarazione integrativa, rideterminando il reddito forfettario sulla base dei soli compensi effettivamente spettanti;
  • presentando un’istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, allegando la documentazione che prova l’errore e la restituzione.

 

Effetti sulla permanenza nel regime forfettario

La risposta n. 68/2026 conferma che, se il superamento della soglia è dovuto esclusivamente a compensi indebiti poi restituiti, il professionista può continuare ad applicare il regime forfettario nell’anno successivo. Resta fermo, in ogni caso, il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria sulla veridicità dei fatti e sulla correttezza dei comportamenti adottati.

 

Superamento soglia regime forfettario per errore: FAQ tecniche

Il superamento della soglia di 85.000 euro nel regime forfettario comporta sempre l’uscita dal regime?
No. Il superamento della soglia non determina automaticamente la fuoriuscita dal regime forfettario quando deriva esclusivamente da compensi percepiti per errore, non imputabili al professionista, e successivamente restituiti al committente. In tali casi manca una condotta rilevante del contribuente.

I compensi percepiti per errore e poi restituiti rilevano ai fini del limite degli 85.000 euro?
In linea generale, nel regime forfettario rilevano tutti i compensi percepiti. Tuttavia, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, le somme indebitamente corrisposte per errore del committente e integralmente restituite non devono essere conteggiate nel calcolo della soglia, purché l’errore e la restituzione siano dimostrabili.

È necessario che la restituzione dei compensi avvenga nello stesso anno d’imposta?
No. La restituzione può avvenire anche in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di percezione delle somme. Ciò che rileva è che la restituzione sia effettiva, documentata e conseguenza di un errore non imputabile al professionista.

La mancata rettifica della Certificazione Unica impedisce di restare nel regime forfettario?
No. La mancata correzione della CU da parte del sostituto d’imposta non è di per sé ostativa. Il professionista può comunque determinare correttamente il reddito, purché sia in grado di dimostrare, con idonea documentazione, l’erronea corresponsione delle somme e la loro restituzione.

Come si recuperano le imposte versate in eccesso sui compensi restituiti?
Il professionista può recuperare l’imposta sostitutiva versata in eccesso in due modi alternativi: presentando una dichiarazione integrativa, rideterminando il reddito forfettario sui soli compensi effettivamente spettanti, oppure presentando un’istanza di rimborso all’ufficio competente, allegando la documentazione che prova l’errore e la restituzione delle somme.


LA RISPOSTA 68/2026 DELL'AGENZIA ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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