Riscatto e ricongiunzione Inarcassa: dal 1° gennaio in vigore le nuove regole
Dal 1° gennaio sono operative le nuove regole di Inarcassa in materia di riscatto e ricongiunzione dei periodi contributivi. Le novità incidono su costi, modalità di pagamento, termini di domanda ed effetti pensionistici, con ricadute concrete sulla pianificazione previdenziale di ingegneri e architetti liberi professionisti.
Dal 1° gennaio sono entrate in vigore le novità al Regolamento Inarcassa in materia di riscatto e ricongiunzione dei periodi assicurativi, introdotte con le modifiche approvate dai Ministeri vigilanti e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2025.
Le nuove disposizioni incidono in modo diretto sulla pianificazione previdenziale di ingegneri e architetti iscritti a Inarcassa, ridefinendo termini, modalità operative e criteri di calcolo dell’onere per il riscatto e la ricongiunzione dei periodi contributivi.
Riscatto e ricongiunzione Inarcassa: cosa sono
Il riscatto consente di valorizzare ai fini pensionistici periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, mentre la ricongiunzione permette di trasferire in Inarcassa periodi assicurativi maturati presso altri enti previdenziali, secondo le regole stabilite dal Regolamento vigente
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Quali periodi possono essere riscattati secondo le nuove regole
A regime, il Regolamento conferma la possibilità per gli iscritti di riscattare:
- il periodo legale del corso di laurea in ingegneria o architettura (limitato a una sola laurea);
- il servizio militare obbligatorio, il servizio civile sostitutivo e i periodi equiparati;
- i periodi di lavoro svolti all’estero non utili o non riconoscibili ai fini previdenziali in Italia;
- le annualità per le quali è stata esercitata la deroga al versamento della contribuzione soggettiva minima, che devono essere riscattate integralmente.
Il riscatto determina, a tutti gli effetti, un incremento dell’anzianità di iscrizione e contribuzione, proporzionale ai periodi riconosciuti.
Termini aggiornati per la presentazione della domanda
Le nuove disposizioni chiariscono che la domanda di riscatto può essere presentata:
- fino alla domanda di pensione di inabilità o indiretta;
- fino al compimento dell’età pensionabile ordinaria per i titolari di pensione di invalidità;
- almeno 180 giorni prima della domanda di pensione negli altri casi.
Resta fermo il principio di non sovrapposizione tra i periodi oggetto di riscatto e quelli coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.
Nuovi criteri di calcolo dell’onere di riscatto
Dal punto di vista economico, il Regolamento distingue in modo netto tra:
Periodi fino al 31 dicembre 2012
L’onere è determinato in base alla riserva matematica, calcolata applicando specifici coefficienti alla maggiore quota di pensione conseguente al riscatto.
Periodi successivi al 31 dicembre 2012
L’onere è pari, per ciascuna annualità riscattata, al prodotto tra:
- il reddito professionale netto del secondo anno precedente la domanda;
- l’aliquota minima del contributo soggettivo vigente nell’anno di presentazione.
È comunque previsto un importo minimo non inferiore al contributo soggettivo minimo annuale.
Pagamento, rateazione e agevolazioni
L’onere di riscatto può essere corrisposto:
- in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla notifica;
- oppure tramite rate mensili o semestrali, con interessi determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Per gli iscritti che non abbiano compiuto 35 anni e che rispettino i requisiti reddituali previsti dal Regolamento Generale di Previdenza, è confermata la rateazione senza interessi, purché sia mantenuta la continuità dell’iscrizione a Inarcassa.
Ricongiunzione: effetti e decorrenza
Per i periodi assicurativi:
- fino al 31 dicembre 2012, la ricongiunzione può comportare un onere a carico del professionista;
- successivi al 31 dicembre 2012, la ricongiunzione avviene senza oneri, con trasferimento dei contributi al montante individuale.
L’efficacia previdenziale dei periodi riscattati o ricongiunti si perfeziona secondo le modalità di pagamento previste e incide sul diritto e sulla misura della pensione, in base al metodo di calcolo applicabile.
In sintesi
Dal 1° gennaio sono operative le nuove regole Inarcassa su riscatto e ricongiunzione dei periodi contributivi. Le novità riguardano tipologie di periodi ammessi, termini di domanda, criteri di calcolo dell’onere e modalità di pagamento, con impatti rilevanti sulla pianificazione pensionistica di ingegneri e architetti iscritti.
FAQ
Cos’è cambiato dal 1° gennaio per il riscatto Inarcassa?
Dal 1° gennaio sono operative le nuove regole Inarcassa su riscatto e ricongiunzione, che aggiornano termini di domanda, criteri di calcolo dell’onere e modalità di pagamento.
Quali periodi si possono riscattare con le nuove regole?
È possibile riscattare il periodo legale di laurea in ingegneria o architettura, il servizio militare o civile, periodi di lavoro all’estero non pensionabili e annualità con contribuzione minima in deroga.
Il riscatto Inarcassa aumenta la pensione?
Sì. Il riscatto incrementa l’anzianità contributiva e può aumentare l’importo della pensione, secondo il metodo di calcolo applicabile ai periodi riscattati.
Come si calcola l’onere di riscatto Inarcassa oggi?
Per i periodi successivi al 31 dicembre 2012, l’onere è calcolato in base al reddito professionale netto del secondo anno precedente la domanda e all’aliquota minima del contributo soggettivo vigente.
È possibile pagare il riscatto Inarcassa a rate?
Sì. L’onere può essere versato in un’unica soluzione o tramite rate mensili o semestrali, entro limiti proporzionati ai periodi riscattati.
Gli under 35 hanno agevolazioni sul riscatto Inarcassa?
Sì. Gli iscritti sotto i 35 anni che rispettano i requisiti reddituali possono accedere alla rateazione senza interessi, se mantengono la continuità dell’iscrizione.
Cos’è la ricongiunzione dei periodi contributivi Inarcassa?
La ricongiunzione consente di trasferire in Inarcassa periodi assicurativi maturati presso altri enti previdenziali, rendendoli utili ai fini pensionistici.
La ricongiunzione Inarcassa è sempre a pagamento?
No. Per i periodi successivi al 31 dicembre 2012 la ricongiunzione avviene senza oneri, con trasferimento diretto dei contributi al montante individuale.
Quando i periodi riscattati producono effetti pensionistici?
I periodi riscattati producono effetti previdenziali dopo il pagamento integrale dell’onere o secondo le modalità previste dal piano di rateazione.
Le nuove regole di riscatto valgono per tutte le pensioni Inarcassa?
Sì. Le nuove disposizioni incidono sul diritto e sulla misura delle pensioni Inarcassa, secondo la collocazione temporale dei periodi riscattati o ricongiunti.
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