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Ristrutturazione edilizia con permesso di costruire o volume tecnico libero? Le discriminanti

La nozione di volume tecnico riguarda solo i volumi, realizzabili nei limiti imposti dalle norme urbanistiche, necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio.

C'è una certa differenza tra un intervento di ristrutturazione edilizia, assentibile, in virtù dell'art.10 comma 1 del dpr 380/2001, col permesso di costruire, e un semplice volume tecnico come tale non necessitante di titolo abilitativo.

Come si fa a distinguerli?

Ce lo spiega il Consiglio di Stato nella sentenza 4725 del 28 maggio 2024, inerente il ricorso contro la demolizione di alcune opere abusive.

 

Il ricorso: è manutenzione straordinaria o ristrutturazione leggera

Secondo gli appellanti, si tratterebbe di un semplice vano tecnico ascrivibile alla manutenzione straordinaria o al massimo alla ristruttuurazione edilizia leggera, in ogni caso mai sanzionabile con la demolizione in quanto avente mere funzioni accessorie e pertinenziali.

 

L'abuso edilizio del contendere

Le opere abusive per le quali è stata richiesta la demolizione consistono nella "realizzazione di un manufatto in aderenza ad una parete preesistente ed a confine con altra proprietà, delle dimensioni di m. 2,65 x 2,50 x 2,45 di altezza circa. Le altre pareti sono state realizzate in muratura con due ampie aperture nelle quali sono state installate delle griglie in ferro con ante apribili per l’accesso all’interno. Il manufatto è stato realizzato su un plateatico in CLS alto circa cm 8 (otto) e pavimentato all’interno con linoleum. La copertura è costituita da struttura portante in legno, con orditura di travetti sormontati da tavole ed impermeabilizzate sulla parte superiore con guaina ardesiata. Il soffitto è controsoffittato e la copertura fuoriesce nella gronda di circa cm 60 (sessanta). L’interno del manufatto è munito di impianto elettrico e privo di arredo ed è presente un impianto di condizionamento con unità periferica esterna ed interna".

 

Volumi tecnici: le caratteristiche

Palazzo Spada respinge al mittente il ricorso partendo dai principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di volumi tecnici:

  • in materia urbanistica ed edilizia, con riferimento agli standard costruttivi delle nuove costruzioni, i volumi tecnici sono esclusivamente quelli destinati ad ospitare impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generale aumento di carico territoriale o di impatto visivo potendo, quindi, considerarsi volumi tecnici solo quei volumi che sono realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori, che non possono essere ubicati all'interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale (Cons. Stato, Sez. VII, 14/08/2023, n. 7756);
  • la nozione di volume tecnico riguarda solo i volumi, realizzabili nei limiti imposti dalle norme urbanistiche, necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio. Il volume tecnico, pertanto, afferisce a opere edilizie, allocate al di fuori del corpo dell'edificio, di limitata consistenza volumetrica e completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali di tale costruzione (Cons. Stato, Sez. VI, 29/07/2022, n. 6681);
  • la nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. In particolare, si tratta di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere ubicati all'interno di essa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore, ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica (Cons. Stato, Sez. II, 12/03/2020, n. 1808);
  • i cosiddetti volumi tecnici sono quelli esclusivamente adibiti alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa. Ai fini della nozione di "volume tecnico", assumono valore tre ordini di parametri: il primo, positivo e funzionale, attiene al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, consistono, da un lato, nell'impraticabilità di soluzioni progettuali diverse - nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa - e dall'altro lato, in un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti (Cons. Stato, Sez. IV, 07/07/2020, n. 4358).

 

Qui siamo di fronte a una ristrutturazione edilizia pesante

Dopo aver ricordato anche le caratteristiche delle pertinenze, Palazzo Spada afferma che le opere in questione non possono essere considerate meri volumi tecnici di natura pertinenziale.

Le opere abusive in qeuestione sono caratterizzate da un'autonomia funzionale, anche potenziale, per cui non possono essere qualificate come un vano tecnico e non esauriscono la loro finalità nel rapporto funzionale con il fabbricato principale, sicché comportano un nuovo volume, autonomamente fruibile, e non possono essere qualificate come pertinenza.

L’art. 10, comma 1, lett. c), del dpr 380/2001, ratione temporis vigente, indica che “costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire … gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nella zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso”.

L’ingiunzione di demolizione, nel caso di specie, è stata correttamente adottata, anche considerando la norma di legge regionale, in quanto le opere abusivamente realizzate portano ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente, con modifiche del volume, della sagoma, del prospetto e delle superficie utile.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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