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Ristrutturazione edilizia in totale difformità: senza permesso scatta la demolizione

Un aumento volumetrico di 16 metri quadrati, con evidente modifica anche della sagoma dell'immobile, per cui era necessario il permesso di costruire, configura un abuso edilizio che senza il titolo abilitativo porta all'ordinanza di demolizione.

Un ampliamento di circa 16 metri quadri, posto al piano terra dell'immobile, configura una ristrutturazione edilizia assentibile con permesso di costruire. In mancanza, si tratta di intervento in totale difformità punibile con la demolizione.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 4521/2024 del 21 maggio, che ha confermato l'operato del comune, il quale oltre ad aver ordinato la demolizione ha anche irrogato una multa per non avervi ottemperato.

 

Il provvedimento di demolizione è un atto vincolato

In primis, si ribadisce che il provvedimento di demolizione è atto dovuto e vincolato e non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (Consiglio di Stato sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4319; 3 aprile 2024, n. 3031).

Nel caso di specie la descrizione delle opere abusive, pari ad un ampliamento di sedici metri quadri, risulta sia dal provvedimento di demolizione che dal presupposto verbale di sopralluogo; inoltre risulta chiaramente che tale ampliamento è stato ritenuto abusivo in quanto realizzato in assenza del permesso di costruire.

 

Abusi edilizi senza permesso: la configurazione dell'illecito

Tale qualificazione è conforme all’art. 31 del dpr 380/2001, nel testo allora vigente, per cui costituiscono “interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”.

Nel caso di specie non è contestato che sia stato realizzato un aumento volumetrico, con evidente modifica anche della sagoma dell'immobile, per cui era necessario il permesso di costruire.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del dpr 380/2001, anche nel testo allora vigente, la ristrutturazione edilizia con aumenti della volumetria era subordinata a permesso di costruire, la cui mancanza avrebbe comunque comportato l'esercizio del potere demolitorio ai sensi dell'art. 33 del dpr 380/2001.

 

Demolizione: non serve una motivazione

Palazzo Spada ricorda anche che il provvedimento di demolizione non richiede alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico attuale, diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata, né alcuna valutazione dell’affidamento del privato, in relazione al tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore, che ha prescritto la demolizione.

 

Eventuale sanzione pecuniaria alternativa: si valuta in un secondo momento

Infine, con riguardo al mancato esercizio del potere di cui all’art. 34 del dpr 380/2001, per cui in caso di pregiudizio per le parti legittime la demolizione può essere sostituita con la sanzione pecuniaria, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 34 del dpr 380/2001, non comporti un obbligo per l’Amministrazione di valutare tale possibilità prima dell'adozione dell'ordine demolitorio, né può implicare l'illegittimità dell'ordine demolitorio, avendo tale potere come presupposto proprio la validità e l'efficacia della sanzione ripristinatoria, atteso che "soltanto durante la sua materiale esecuzione è effettivamente possibile verificare se l'ordine di demolizione (comunque legittimamente assunto) sia eseguibile - stante la possibilità di procedere al materiale ripristino dello status quo anteriore all'abuso - ovvero se, alla luce delle emergenze proprie della fase esecutiva, si renda necessario far luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria". 


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